TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202300091
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 00091/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2019, proposto dal Consorzio Automobilistico Crolla, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
Provincia di Isernia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Autoscuola Crolla; Autoscuola Crolla Sara; ciascuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
-della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione civile di Napoli – sezione di Isernia, assunta al prot. n. 70584 del 20.11.2018, con la quale è stato vietato al Consorzio ricorrente di prenotare allievi aspiranti al conseguimento della patente di categoria B;
-di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusa, ove occorrer possa, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 26670/8.7.1. del 29.10.2018, limitatamente al suo punto 3, ultimo periodo, che ha disposto che “ i centri di istruzione non potranno prenotare allievi aspiranti al conseguimento della patente di categoria B, stante l’espresso divieto imposto dall’art 123, co. 7, del Codice della strada ”;
nonché, in via subordinata,
per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 123, comma 7°, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), per violazione dell’artt. 117, comma 1°, della Costituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Automobilistico Crolla (di seguito anche solo il “Consorzio”), che raggruppa più autoscuole delle province di Campobasso, Isernia e Benevento, essendo istituito quale centro di istruzione automobilistica per lo svolgimento delle relative pratiche, è insorto avverso gli atti in epigrafe, a mezzo dei quali gli è stato intimato il divieto di prenotare allievi aspiranti al conseguimento della patente di tipo B.
Il ricorrente ritiene che l’Amministrazione intimata abbia così leso i suoi legittimi interessi, tanto procedimentali quanto sostanziali, vulnerando anche il suo affidamento alla prosecuzione dell’attività da tempo in corso.
L’impugnativa in esame è stata affidata a motivi così rubricati: “ I. Violazione ed errata applicazione dell’art. 123, co. 7, del D.Lg. 285/1992 (Codice della Strada) e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 87493 del 30.10.2018; violazione ed errata applicazione della Legge 18 marzo 1988 n. 111, nonché del DM 03.08.1990 n. 301; violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90: difetto dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione ed errata applicazione dell’art. 7 della L. 241/90: violazione dei diritti partecipativi; violazione ed errata applicazione della direttiva 2006/126/CE; violazione del legittimo affidamento; eccesso di potere: sviamento; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; illegittimità derivata; II. Illegittimità costituzionale dell’art. 123, co. 7, del D.Lgs. n. 285/92 per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost.”.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso eccependo l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito per effetto della contestazione della Circolare ministeriale n. 26670/8.7.1. del 29.10.2018, e concludendo per l’inammissibilità del gravame, per difetto di interesse ad agire, e comunque per la sua infondatezza nel merito.
3. Con ordinanza cautelare n. 60/2019 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva, rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso in quanto il provvedimento impugnato, in pedissequa applicazione dell’art. 123, comma 7°, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), avrebbe avuto il semplice scopo di impedire che il Consorzio continuasse a esercitare attività di istruzione non consentite dalla medesima previsione normativa, la quale, ad un primo esame, non è stata nemmeno ritenuta in contrasto con la Direttiva 2006/126/CE.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica dell’8.3.2023 il solo ricorrente ha dimesso una memoria, ribadendo le argomentazioni già delineate nel ricorso introduttivo.
5. Alla detta udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, in via preliminare, deve rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. OL formulata dalla difesa erariale.
Quest’ultima, nel rilevare che il Consorzio ha impugnato una circolare ministeriale congiuntamente all’atto amministrativo che ne ha fatto applicazione, ha eccepito che la cognizione della controversia spetterebbe al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 13 del Codice del processo amministrativo, attesa la natura, rivestita dalla cennata circolare ministeriale, di atto presupposto ad effetti generali, e dunque efficace per l’intero territorio nazionale.
L’eccezione è infondata.
La circolare ministeriale prot. n. 26670/8.7.1. del 29.10.2018, che nel presente giudizio risulta formare oggetto di contestazione solo “ ove occorra ” (e limitatamente al suo punto n. 3), si limita a stabilire che “ Resta inteso che i centri d’istruzione non potranno prenotare allievi aspiranti al conseguimento della patente di categoria B, stante l’espresso divieto imposto dall’art. 123, comma 7°, del Codice della Strada ”.
La circolare si è dunque limitata a comunicare agli Uffici della Motorizzazione civile, e a varie altre pubbliche Amministrazioni all’uopo interessate, il verificarsi di un avvenimento, ossia l’entrata in vigore dell’art. 123, comma 7°, del Codice della Strada, rilevante ai fini dell’esercizio dei compiti istituzionali dei destinatari del provvedimento.
Trattasi, pertanto, di circolare non solo interna ma, soprattutto, di carattere soltanto informativo/ esplicativo, rispetto alla quale trova allora applicazione l’orientamento giurisprudenziale per cui la competenza del Tribunale Amministrativo locale rimane ferma nel caso di impugnazione di atti aventi effetti territorialmente limitati gravati congiuntamente a circolari prive di contenuti direttamente precettivi (ovvero, meramente informative), che si limitino a comunicare fatti utili per l’espletamento dei compiti d’istituto senza porre nuovi vincoli ai destinatari (cfr. C.d.S., n. 6114/2000).
Il Collegio ritiene quindi che debba essere confermata la competenza del