TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-10-18, n. 202402772

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-10-18, n. 202402772
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402772
Data del deposito : 18 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2024

N. 02772/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01614/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2024, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n. 1140/2024 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2024 il dott. L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, nella qualità di difensore antistatario, ha ottenuto dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - la sentenza n. 1140/2024 del 05.03.2024, che così provvede:

condanna parte resistente a rimborsare le spese di lite, liquidate in complessivi € 730,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario. Sentenza esecutiva

2. La sentenza è stata notificata in data 06.03.2024 al Ministro dell’istruzione e del Merito e al procuratore costituito in giudizio;

3. Nonostante la notifica, il titolo è rimasto inadempiuto.

4. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del predetto Tribunale del 15.05.2024 ed è

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