TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202300853
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 00853/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da T V s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. R C, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. studiociamarra@cert.ciamarra.it;
contro
Comune di Gaeta (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. D P dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Gaeta, piazza XIX maggio 10;
nei confronti
-OMISSIS- e P s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentate e difese dall’avv. Marco Tomassi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. studiolegale@pec.avvocatotomassi.it;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio:
A) l’annullamento della determinazione dirigenziale prot. n. 34823 del 12 luglio 2022, con cui è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., il subingresso di P s.r.l. nella concessione demaniale marittima n. 4 del 26 maggio 2015, intestata a -OMISSIS-, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti;
B) l’accertamento del diritto della ricorrente al subentro nell’affidamento della concessione demaniale marittima n. 4 del 26 maggio 2015;
- quanto all’atto di motivi aggiunti, l’annullamento della nota prot. n. 12906 dell’8 marzo 2023, con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento d’ufficio assunta al prot. n. 3430 del 19 gennaio 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta, di -OMISSIS- e di P s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- è titolare della concessione n. 4/2015 del 26 maggio 2015, relativa ad un’area demaniale marittima di mq 25,00 di arenile libero in Gaeta, località spiaggia dell’Ariana, posta tra gli stabilimenti balneari “Lido Eden” (GA016) e Lido “Ariana” (GA017), allo scopo di depositarvi attrezzature da spiaggia (sedie a sdraio, lettini e ombrelloni e pedalò e/o altri natanti senza motore), di noleggiarle a richiesta degli utenti interessati e di fornire il servizio di assistenza ai bagnanti, i servizi igienici e di guardiania notturna previsti dalla delibera della Giunta municipale n. 87 del 26 marzo 2015 nel tratto di spiaggia adiacente, il tutto nel periodo della stagione balneare e sino al 31 dicembre 2033.
1.1 In tale qualità, con istanza allibrata dal Comune di Gaeta al prot. n. 20153 del 21 aprile 2022 -OMISSIS-, affermando di esercitare attualmente la concessione in forma di ditta individuale e di avere interesse a farlo in forma societaria, ha chiesto la voltura del titolo e la contestuale autorizzazione al sub-ingresso nel godimento di essa, ai sensi degli artt. 45- bis e 46 cod. nav., di P s.r.l.s., di cui la medesima -OMISSIS- è amministratore, legale rappresentante e socia di maggioranza con il 95% delle quote.
Conseguentemente, l’Amministrazione civica con nota prot. n. 27759 del 1° giugno 2022, regolarmente affissa sull’albo pretorio al n. 4405 dal 3 al 13 giugno 2022, ha pubblicato la citata istanza del 21 aprile 2022 e un avviso mediante il quale ha invitato chiunque ne avesse interesse a partecipare alla procedura di affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., della suddetta concessione demaniale n. 4 del 2015. T V s.r.l. con nota allibrata al prot. n. 29579 del 13 giugno 2022 ha così manifestato il proprio interesse all’affidamento, mediante sub-ingresso, della prefata concessione demaniale già intestata a -OMISSIS-
Tale comunicazione dell’odierna ricorrente è stata inoltrata alla precedente concessionaria per le relative valutazioni, giusta nota prot. n. 31659 del 23 giugno 2022, ove si dà esplicitamente atto che sia P s.r.l.s. sia T V s.r.l. hanno i requisiti per il subentro ex art. 46 cod. nav.; -OMISSIS- con nota prot. n. 3394 del 5 luglio 2022 ha così reso noto di voler procedere comunque all’affidamento a P s.r.l.s. Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 34823 del 12 luglio 2022, non comunicata a T V s.r.l., il Comune di Gaeta ha autorizzato P s.r.l.s al sub-ingresso nella concessione demaniale n. 4 del 2015 già in titolarità di -OMISSIS-
Con messaggio p.e.c. del 1° agosto 2022, T V s.r.l. ha formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di cui al citato avviso pubblico del 1° giugno 2022; a tale richiesta è stato fornito riscontro in data 3 ottobre 2022, omettendosi, a dire di parte ricorrente, la trasmissione dell’istanza originaria del 21 aprile 2022 e della nota municipale del 23 giugno 2022.
1.2 In relazione a ciò, con il ricorso all’esame, notificato l’11 ottobre 2022 e depositato il 10 novembre 2022, T V s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 53- bis , comma 3, l. reg. 6 agosto 2007 n. 13, 30, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, avendo il Comune di Gaeta omesso qualsiasi autonoma valutazione comparativa sulla scelta operata con l’atto gravato, avendo ansi consentito “ alla precedente concessionaria, favorendola, la scelta del nuovo concessionario, al punto da offrire alla stessa P la facoltà di porre in essere le ‘giuste valutazioni’ ” (pag. 7 dell’atto introduttivo del giudizio);
II) violazione degli artt. 45- bis e 46 cod. nav., 53- bis , comma 3, l. reg. n. 13 del 2007, dell’avviso pubblico del 1° giugno 2022, poiché ai fini del subingresso in una concessione demaniale marittima è necessaria l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica vera e propria e perché, nella specie, il Comune di Gaeta nel suddetto avviso pubblico si sarebbe addirittura esplicitamente auto-vincolato a non consentire la sub-concessione a terzi da parte dell’affidatario;
III) violazione degli artt. 45- bis e 46 cod. nav. e dell’avviso pubblico del 1° giugno 2022 perché, a differenza dell’affidamento a terzi della gestione dell’attività del concessionario demaniale marittimo, la sostituzione del concessionario con un nuovo soggetto non può certo avvenire per libera scelta del precedente titolare, avendo l’Amministrazione nel medesimo avviso “ espressamente indicato che la sub concessione a terzi da parte del precedente affidatario non fosse ammessa ” (pag. 10 dell’atto introduttivo);
IV) violazione dell’art. 77, l. reg. 6 agosto 1999 n. 14, in ordine alla scelta del soggetto cui affidare la concessione, perché il Comune di Gaeta non ha esercitato i suoi poteri in materia di affidamento dei beni del demanio marittimo, attribuendo al concessionario uscente la scelta di quello nuovo, senza alcuna istruttoria, motivazione, valutazione comparativa, trasparenza e pubblicità;
V) eccesso di potere per sviamento, essendo omesso nel provvedimento impugnato ogni riferimento alla prima istanza della concessionaria uscente come pure dell’esistenza di un concorrente e non essendo stato fornito completo riscontro all’istanza di accesso agli atti della procedura;
VI) violazione dell’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, perché il nuovo affidatario è una società di capitali di nuova costituzione e senza alcuna esperienza nell’attività oggetto di concessione.
A ulteriore tutela delle proprie ragioni, T V s.r.l. ha chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto, concessione o autorizzazione successivamente intervenuto, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a subentrare nell’affidamento della concessione demaniale marittima di cui è causa.
Con istanza assunta al prot. n. 3430 del 20 gennaio 2023, T V s.r.l. ha inviato all’Amministrazione un’istanza di riesame alla luce degli elementi sui quali è fondato il presente gravame, oltre che di ulteriori presunte gravi criticità nella gestione della concessione da parte di -OMISSIS- prima e di P s.r.l.s. poi, che avrebbero operato in assenza delle condizioni cui è subordinato, sotto pena di decadenza, il mantenimento del titolo e concernenti la violazione dell’obbligo di rimuovere i manufatti alla fine della stagione balneare, la dotazione dei servizi igienici, la raccolta differenziata dei rifiuti, il posizionamento della passerella pedonale e il servizio di guardiania notturna. Il Comune di Gaeta, quindi, con nota prot. n. 12906 dell’8 marzo 2023 ha rigettato la citata istanza di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione al subentro ex art. 46 cod. nav. rilasciata in favore di P s.r.l.s. il 12 luglio 2022, illustrando le ragioni della ritenuta insussistenza dei presupposti per intervenire in sede di riesame.
Pertanto, con atto di motivi aggiunti notificato il 20 marzo 2023 e depositato il successivo giorno 27, T V s.r.l. ha impugnato anche l’ulteriore atto indicato in epigrafe, estendendogli a titolo di illegittimità derivata i mezzi di gravame già interposti ed aggiungendo, come vizio proprio, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione e illogicità manifesta. In particolare, sotto quest’ultimo profilo ha sostenuto che: a) non corrisponde al vero che non risultino agli atti dell’ufficio verbali dia accertamento e violazione, perché con verbale n. 152/2017 dell’8 settembre 2017 la Capitaneria di porto di Gaeta aveva contestato a -OMISSIS- la mancanza dei servizi igienici, del servizio di pulizia e di guardiania notturna; b) non è condivisibile l’affermazione