TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-06-19, n. 201400641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-06-19, n. 201400641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201400641
Data del deposito : 19 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00163/2014 REG.RIC.

N. 00641/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00163/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2014, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso Emanuele Di Maso in Bologna, via di Corticella, 9;

contro

il Comune di Rimini, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M A F, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore, 31;

per l'annullamento

- della comunicazione in merito alla domanda di Permesso di costruire prot. 189401 del 17.10.2013 di archiviazione del Permesso, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La domanda 23.2.11 di permesso di costruire del sig. Bruschi Gilberto è stata archiviata con l’atto impugnato (17.10.13 del Comune di Rimini) in quanto, nel termine ultimo assegnato dal Comune (il 21.9.13), dopo 3 proroghe, per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (euro 34.368,01), l’interessato ha provveduto soltanto per euro 3.000, senza fornire le dovute garanzie per il contributo di costruzione e la monetizzazione degli standards (ulteriori euro 38.600 + 15.019).

Lamenta il sig. Bruschi che il Comune, ben conoscendo la disponibilità dell’interessato a procurarsi la necessaria fidejussione bancaria, avrebbe dovuto procrastinare la decisione o almeno preavvertirlo, ex art. 10 bis legge 241/90, dell’intenzione di definire negativamente l’istanza senza ulteriori indugi.

Resiste il Comune.

Non vi è stata violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90, perché tutte le comunicazioni trasmesse dal Comune al sig. Bruschi, relativamente alla sua domanda, recano il preavviso di rigetto, cioè la inequivoca indicazione che in caso di decorso del termine assegnato in mancanza di versamento degli oneri, e/o di prestazione di garanzia per contributo di costruzione e standards, si provvederà alla archiviazione senza ulteriori comunicazioni (cfr. lettere 22 giugno e 13 agosto 2012, 22 luglio e 8 agosto 2013, in atti con la prova del ricevimento, recanti rispettivamente la determinazione degli importi con l’assegnazione del termine e le tre successive proroghe concesse).

Comunque, l’esito negativo era vincolato dalla pregressa deliberazione giuntale 25.2.2003, n. 111, non impugnata, con la quale il Comune ha predeterminato come segue in via generale i criteri per il rilascio del permesso di costruire:

- pagamento degli oneri in unica soluzione contestualmente al rilascio;

- pagamento differito del contributo di costruzione su presentazione di fidejussione bancaria contestuale al rilascio.

La mancanza di entrambe le condizioni al 21.9.13, dunque, non consentiva altra soluzione.

Né il ricorrente rappresenta di avere mai richiesto ulteriori proroghe a tale ultima scadenza.

Il ricorso è respinto.

Spese secondo soccombenza.

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