TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-26, n. 201800469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-26, n. 201800469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800469
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2018

N. 00469/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00973/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2004, proposto da
M E. e G. D, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;



contro

Comune di Fano;



per

il risarcimento del danno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Marche n. 1290/2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La signora M E., in qualità di comproprietaria (insieme al sig. -G. D) del primo piano di una civile abitazione affittata ad uso ufficio, impugnava, davanti a questo Tribunale (ric. n. 542/2000), l’ordinanza emessa dal Comune di Fano in data 30/3/2000 n. 85 per il ripristino della destinazione abitativa dell’immobile in oggetto, con l’avvertimento che, in difetto, detto immobile sarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale.

La conduttrice minacciava azione risarcitoria contro i proprietari poiché, nelle more del giudizio, era stata invitata ad abbandonare i locali.

Con ordinanza 7/6/2000 n. 432 veniva accolta l’istanza cautelare e disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Il ricorso veniva infine accolto nel merito con sentenza 30/10/2003 n. 1290.

Con l’odierna iniziativa giudiziaria viene proposta istanza di risarcimento del danno alla salute, sul presupposto che “Per tutto l'ampio intervallo temporale intercorso tra la notifica del

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