TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-08-10, n. 202100811
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Testo completo
Pubblicato il 10/08/2021
N. 00811/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2020, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Reineri, Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Labbate in Torino, corso Re Umberto, n. 27;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
- del decreto emesso in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo 28.9.2020, con il quale il Dirigente del V Reparto Mobile di Torino della Polizia di Stato ha disposto la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi compresi - occorrendo - la nota della Squadra Mobile della Questura di Vercelli in data -OMISSIS- ed il decreto di revoca della sospensione cautelare emesso in data 17.11.2020, notificato il 18.11.2020;
nonché per l’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’adozione del decreto emesso in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo 28.9.2020;
in via subordinata per l’annullamento - del decreto di revoca della sospensione cautelare emesso in data 17.11.2020, notificato il 18.11.2020, nelle sole parti in cui è stato previsto il venir meno ex nunc della sospensione cautelare dal servizio del ricorrente ed è stata ignorata l’istanza di annullamento in via di autotutela formulata dal ricorrente in data 2.11.2020;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi compreso - occorrendo - il parere del Dirigente del V Reparto Mobile della Polizia di Stato in data 30.9.2020, menzionato nel decreto di revoca 17.11.2020 e non noto al ricorrente nel suo tenore testuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, celebrata con modalità telematica, la dott.ssa Flavia Risso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel gravame il ricorrente afferma di essere Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in servizio presso il V Reparto Mobile di Torino.
Il ricorrente evidenzia di aver ricevuto in data 28 settembre 2020 - presso l’Ufficio Disciplina del V Reparto Mobile di Torino - la notifica del decreto datato -OMISSIS-, recante la sospensione cautelare dal servizio a decorrere dal -OMISSIS-.
Con tale provvedimento è stato altresì disposto che al ricorrente “... compete per tutto il periodo della sospensione un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.
La motivazione della sospensione cautelare dal servizio del ricorrente si rinviene:
- nella nota della Squadra Mobile della Questura di Vercelli, con la quale è stato comunicato al V Reparto Mobile della P.S. di Torino l’arresto dell’Ispettore -OMISSIS-, avvenuto in data -OMISSIS-, in quanto colto in flagranza del reato di “detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di munizioni da guerra ed esplosivi”;
- nell’obbligatorietà dell’arresto, giustificata dal fatto che aveva avuto esito positivo - quanto alla presenza di munizionamento da guerra o tipo guerra - la perquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente in occasione del ritiro cautelativo delle armi regolarmente detenute (ritiro al quale si era proceduto a seguito della querela sporta dall’ex compagna del ricorrente);
- nel disposto degli artt. 4, ultimo comma, e 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981;
- nella obbligatorietà della sospensione cautelare dal servizio “in considerazione della posizione processuale” del ricorrente.
In data 24 settembre 2020, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Vercelli aveva emesso, ai sensi degli artt. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p., decreto di liberazione dell’Ispettore -OMISSIS-, “ritenuto, in ragione delle circostanze del caso di specie e di quanto comunicato verbalmente dalla Casa Circondariale, non dover richiedere a carico del predetto indagato l’applicazione di alcuna misura coercitiva, in ragione delle circostanze e modalità del fatto e del ricovero”. Il riferimento al “ricovero” attiene al presunto tentativo di suicidio mediante impiccagione che durante la brevissima permanenza in carcere, durata poche ore (dalla sera del -OMISSIS- al primo pomeriggio del giorno successivo), il ricorrente avrebbe posto in essere.
In data 18 novembre 2020 è stato notificato al ricorrente il decreto 17 novembre 2020, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante la revoca della sospensione cautelare dal servizio.
Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto emesso in data -OMISSIS-, notificato il successivo 28 settembre 2020, con il quale il Dirigente del V Reparto Mobile di Torino della Polizia di Stato ha disposto la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, nonché ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi compresi, tra l’altro, il decreto di revoca della sospensione cautelare emesso in data 17 novembre 2020.
Nel gravame è stato chiesto altresì l’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’adozione del decreto emesso in data -OMISSIS-.
In via subordinata nel gravame si chiede infine l’annullamento del decreto di revoca della sospensione cautelare emesso in data 17 novembre 2020, nelle sole parti in cui è stato previsto il venir meno ex nunc della sospensione cautelare dal servizio del ricorrente ed è stata ignorata l’istanza di annullamento in via di autotutela formulata dal ricorrente in data 2 novembre 2020.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) Violazione e falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, eccesso di potere per