TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-10-09, n. 202402376
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Pubblicato il 09/10/2024
N. 02376/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rhodigium Nuoto 2006 s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B17BA6E8CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Dal Pra', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pool 4.0. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con Acqua Time s.s.d. a r.l. e Sport Ravennate s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Salomoni, Andrea Santoro e Lorenzo Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, nonché i motivi aggiunti depositati l’8 agosto 2024 da Rhodigium Nuoto 2006 s.s.d. a r.l.:
- del provvedimento del 21.6.2024, prot. n. 50005, a firma del RUP, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di gara individuata dal codice CIG B17BA6E8CC “ in quanto l’offerta corredata dal PEF risulta incongruente e conseguentemente non attendibile, con possibile perdita di affidabilità e realizzabilità della stessa ”;
- del provvedimento di aggiudicazione della gara (allo stato non ancora conosciuto) in favore del controinteressato;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi espressamente comprese la richiesta di giustificazioni per offerta anomala del RUP del 20.6.2024, prot. n. 0049572, il resoconto della seduta pubblica del 17.06.2024 e successiva richiesta di chiarimenti, prot. n. 49024/2024, menzionati nella suddetta richiesta di giustificazioni e non conosciuti dalla ricorrente;
e per la condanna del Comune di Rovigo, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra lo stesso e il controinteressato, a disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente con il subentro della medesima nell’esecuzione del contratto.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2 settembre 2024 da Rhodigium Nuoto 2006 s.s.d. a r.l.:
- della determinazione n. 2724 del 7.8.2024 del Dirigente Settore Appalti e Gare del Comune di Rovigo, con cui è stata disposta l’aggiudicazione all’ATI controinteressata con capogruppo Pool 4.0. s.r.l. la concessione del servizio di gestione del polo natatorio di Rovigo (CIG: B17BA6E8CC), nonché di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rovigo e di Pool 4.0. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Rovigo, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 62 del 18 aprile 2024, ha disposto di affidare in concessione la gestione del polo natatorio sito in viale Porta Po n. 88 mediante procedura di evidenza pubblica, prevedendo l’affidamento sia delle due piscine coperte che dell’area ludica all’aperto.
Con determinazione a contrarre n. 1538 del 29 aprile 2024, è stata quindi indetta una procedura negoziata ex art. 187 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura per una durata di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 153 del 21 maggio 2024, è stato stabilito “ di indire la gara solo per la parte interna del polo natatorio, riservando ad un’eventuale opzione di modifica la gestione della piscina ludica, per la parte residua dell’estate 2024, solo nel momento in cui eventualmente si potrà rendere disponibile a seguito di completamento dei lavori di messa in sicurezza acquisendo sin d’ora l’impegno del futuro aggiudicatario, per la parte interna, di gestire anche la parte esterna, qualora se ne ravvisi la possibilità, con un incremento del canone proporzionato all’offerta presentata ”.
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1850 del 22 maggio 2024, è stato approvato il disciplinare di gara.
Entro la scadenza del termine, prevista per il 7 giugno 2024, sono pervenute due offerte, rispettivamente presentate da Rhodigium Nuoto 2006 s.s.d. a r.l. (d’ora innanzi, solo Rhodigium) e dal R.T.I. costituito da Pool 4.0 s.r.l. (d’ora innanzi, solo Pool 4.0), Acqua Time s.s.d. a r.l. e Sport Ravennate s.r.l. Entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla gara, come risulta dal verbale del seggio di gara di pari data.
La commissione giudicatrice, nella seduta del 17 giugno 2024, ha rilevato che l’offerta di Rhodigium, prima classificata nella graduatoria provvisoria, fosse potenzialmente anomala in base ai valori indicati nel piano economico finanziario (P.E.F.), con conseguenti possibili criticità in ordine alla sostenibilità e realizzabilità dell’offerta stessa. Sicché la commissione ha invitato il R.U.P. a richiedere alla concorrente, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, la presentazione di analitiche giustificazioni relative alle voci di entrata e di spesa indicate nel P.E.F. presentato a corredo dell’offerta economica.
Indi il R.U.P., con nota prot. 49572 del 20 giugno 2024, ha chiesto a Rhodigium “ di fornire le giustificazioni relative alle voci, sia di entrata che di spesa, indicate nel PEF, mediante presentazione di dettagliata esplicitazione delle stesse ”, assegnando all’uopo il termine fino alle ore 12:30 del 21 giugno 2024.
Rhodigium ha quindi trasmesso le giustificazioni richieste entro il termine concesso, le quali sono state valutare dal R.U.P., avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, nella stessa giornata del 21 giugno 2024.
In esito a tale esame, il R.U.P. ha ritenuto “ l’offerta corredata dal PEF incongruente e conseguentemente non attendibile, con possibile perdita di affidabilità e di realizzabilità della stessa ” (cfr. verbale di gara del 21 giugno 2024).
Di conseguenza, il R.U.P., con nota prot. 50005 del 21 giugno 2024, ha disposto l’esclusione di Rhodigium dalla gara.
2. Avverso tale determinazione, Rhodigium è insorta in questa sede con ricorso notificato il 28 giugno 2024 e depositato il 3 luglio 2024, articolando le seguenti censure.
I) “ Violazione dell’art. 19.3. del disciplinare di gara, nonché del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ”.
Nella prospettazione attorea, il Comune – concedendo alla concorrente meno di 24 ore per fornire le giustificazioni della propria offerta economica – avrebbe violato l’art. 19.3. del disciplinare di gara, il quale prescrive a tal fine l’assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni. Inoltre, la richiesta di chiarimenti sarebbe stata del tutto generica, facendo riferimento a tutte le voci “ sia di entrata che di spesa, indicate nel PEF ”, senza quindi alcuna indicazione degli elementi che hanno fondato il sospetto di anomalia e che, poi, sono stati posti alla base del provvedimento di esclusione (vale a dire il costo da sostenere per due baristi e le spese per le prestazioni dei servizi): il che avrebbe determinato la lesione del contraddittorio nel subprocedimento in discussione.
II) “ Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Manifesta irragionevolezza e illogicità ”.
Il giudizio di anomalia dell’offerta, osserva la ricorrente, sarebbe inficiato da errori e travisamenti macroscopici, tali da rendere manifestamente irragionevole e illogica la sua esclusione dalla gara, oltreché da un evidente difetto di motivazione. I dati da essa indicati a giustificazione dei costi relativi alla gestione del bar, alla fornitura dell’energia elettrica e del gas, ai collaboratori sportivi e ai servizi di pulizia e sorveglianza non risulterebbero incongrui, di contro a quanto sostenuto dal Comune. La ricorrente avrebbe potuto fornirne la dimostrazione, come peraltro compiuto in giudizio, se l’Amministrazione le avesse concesso il termine previsto dall’art. 19.3. del disciplinare, necessario per compiere un analitico esame dello storico della propria documentazione contabile.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Rovigo, rilevando l’inammissibilità oltreché l’infondatezza delle censure oggetto del ricorso.
In particolare, il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse in quanto Rhodigium non avrebbe impugnato l’art. 19.3. del disciplinare, nonostante ivi sia previsto, a causa di un refuso nella redazione della legge di gara, un termine per la presentazione delle giustificazioni contra legem : ossia “ un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta ” anziché, come previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, un “ termine non superiore a quindici giorni ”. Sotto altro profilo, la ricorrente – nel momento in cui ha ricevuto la nota del R.U.P. del 20 giugno 2024 – non avrebbe eccepito l’eccessiva brevità del termine, né avrebbe chiesto un prolungamento dello stesso, prestando di fatto acquiescenza alla richiesta dell’ente concedente.
Anche il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui censura il quadro economico di massima, sarebbe parimenti inammissibile: tale censura, per l’Amministrazione resistente, sarebbe tardiva rispetto alla pubblicazione degli atti di gara e generica, non essendo enunciato alcun profilo di illegittimità dell’atto in questione.