TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-04-15, n. 200900221
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N. 00221/2009 REG.SEN.
N. 00114/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 114 del 2009, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dall'avv. G C T, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, non costituti in giudizio.
per l'annullamento
Del silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto all’istanza di concessione del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) di cui all’art. 9 Dlgs 25.7.1998 n.286, presentata dal ricorrente in data 30.6.2008, tramite Poste Italiane Spa.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente richiedeva, con apposito kit disponibile presso Poste Italiane-Ufficio di Chiaravalle, il rilascio della carta di Soggiorno,ora denominato, a seguito della Direttiva Comunitaria 1091/2003 “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.”.
La Questura di Ancona, afferma il ricorrente,all’atto del ricevimento della pratica, assegnava alla pratica il numero ed il codice ologramma.
Il ricorrente, non avendo l’Amministrazione concluso il provvedimento nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 9 c. 2 del Dlgs 286/1998, con il ricorso in epigrafe, depositato il 6.2.2008, chiede che il Tribunale dichiari l’illegittimità del silenzio-inadempimento prestato dalla Questura di Ancona sull’istanza e che venga ordinato all’Amministrazione di determinarsi in merito.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
Alla Camera di consiglio del 11.3.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente chiede che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio prestato dall’Amministrazione per la mancata conclusione del procedimento di rilascio del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nel termine di legge, stabilito in 90 giorni dall’art. 9 c. 2 del Dlgs 286/1998.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non è dubbio che, dalla documentazione di causa, l’istanza per ottenere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 c.2 del Dlgs 286/1998 sia stata regolarmente presentata in data 30.6.2008. Dalla documentazione in atti risulta altresì come l’istanza fosse, in data 22.1.2009, ancora in istruttoria. Le ultime attività relative alla pratica risultano compiute in data 30.12.2008.
E’ quindi incontestato, vista anche la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che sia largamente scaduto il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 9 c. 2 del Dlgs 286/1998.
Ne consegue che, essendo inutilmente spirato l'indicato termine per l'adozione di un provvedimento espresso, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della Questura di Ancona di provvedere sull’istanza del ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Nel caso dovesse permanere lo stato d'inadempienza dell’Amministrazione intimata oltre il termine sopra assegnato, si nomina sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Ancona o un funzionario da lui delegato, che accerti se prima del suo insediamento sia stato adottato il provvedimento finale da parte dell'Amministrazione e che, in caso negativo, lo adotti in sua sostituzione.
Il compenso per l’eventuale intervento del Commissario ad acta, da porsi a carico dell’Amministrazione resistente, verrà liquidato con separata ordinanza.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio