TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-07-03, n. 201908663

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-07-03, n. 201908663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201908663
Data del deposito : 3 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2019

N. 08663/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06992/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6992 del 2010, proposto da
V G, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Nasoni in Roma, Circonvallazione Clodia, 167;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota del Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Ufficio VII - Programmazione dei fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e riconoscimento dei titoli, dell'8.05.2010 prot.n.22539-P-08.05.2010;

- di ogni atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso;.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 giugno 2019 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene impugnato il provvedimento ministeriale, in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante alla professione di neurologo conseguita dalla ricorrente in Ucraina. Motivo del diniego: divario formativo sostanziale tra i corsi tenuti in Ucraina e quelli delle università italiane (cfr. preavviso di rigetto del 25 marzo 2008 nonché nota ministeriale del 9 agosto 2008). Pur a seguito di rituali controdeduzioni presentate dalla ricorrente, il diniego veniva confermato con provvedimento ministeriale in data 8 maggio 2010.

2. Questi i motivi di ricorso:

A. Violazione degli artt. 34, 22 e 60 del decreto legislativo n. 206 del 2007 (d’ora in avanti, il “decreto 206”), recante recepimento della direttiva 2005/36/CE, nonché dell’art. 49 del DPR n. 394 del 1999, in quanto l’amministrazione avrebbe comunque dovuto disporre misure compensative ai sensi dell’art. 22 del decreto 206;

B. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento atteso che altri soggetti, in situazioni del tutto analoghe, avrebbero al contrario ottenuto, a loro tempo, l’anelato riconoscimento per mano del Ministero qui intimato.

3. Non si costituiva in giudizio il Ministero della salute.

4. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2019 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

5. Tutto ciò premesso il collegio ritiene fondato il ricorso per le ragioni di seguito indicate:

a) l’art. 49 del DPR n. 394 del 1999 (c.d. Regolamento Immigrazione) prevede per i titoli professionali conseguiti all’estero il solo meccanismo del riconoscimento generale e non anche di quello automatico (riservato ai soli titoli comunitari). Il comma 3 della citata disposizione opera infatti un espresso riferimento alle “misure compensative” (prova attitudinale o tirocinio formativo) che il Ministero competente deciderà discrezionalmente di adottare dopo avere effettuato la prescritta comparazione tra titolo conseguito all’estero (ossia in paese extra UE) e percorso di formazione previsto dall’ordinamento italiano per le singole professioni;

b) il citato art. 49 del DPR 394 e l’art. 60 del decreto 206 operano nell’insieme, ai fini del suddetto riconoscimento dei titoli esteri, un riferimento complessivo al titolo III del medesimo decreto 206. Il riferimento è comunque effettuato nei limiti di compatibilità con natura e durata della formazione conseguita all’estero;

c) tra le norme di cui al citato Titolo III figurano, in particolare: il citato art. 34, nella parte in cui si stabiliscono, mediante rinvio all’Allegato V, durata minima e contenuti essenziali della formazione per la professione di neurologo ( requisiti minimi , come del resto richiesto in base al decimo considerando della predetta direttiva 2005/36/CE);
il citato art. 22, il quale prevede tra l’altro i presupposti onde accedere al riconoscimento generale, quello ossia mediato dalla adozione di misure compensative;

d) le misure compensative costituiscono pertanto una sorta di strumento idoneo a recuperare la eventuale carenza ( gap ) di taluni requisiti minimi in capo ai singoli titoli conseguiti all’estero: entro questi termini l’art. 34 del decreto 206 – come del resto affermato dalla difesa di parte ricorrente – costituisce più propriamente parametro per stabilire entità e dimensione delle misure compensative e dunque per ottenere il riconoscimento di tipo generale, non solo di quello automatico;

e) ebbene, prima della emanazione del decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, dunque nel testo dell’art. 22 ratione temporis vigente, le carenze da recuperare mediante misure compensative potevano tra l’altro riguardare sia il gap temporale (durata minima corso di laurea) sia il gap contenutistico (materie affrontate nel corso di studio all’estero);

f) alla luce di quanto sopra partitamente riportato consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso dal momento che l’intimata amministrazione statale non ha in alcun modo evidenziato le ragioni per cui avrebbe ritenuto di non sottoporre la ricorrente – una volta constatato il predetto divario formativo per durata e contenuti della formazione svoltasi e ricevuta in Ucraina – alle anelate misure compensative (sotto forma di esame idoneativo oppure di tirocinio formativo).

6. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso, assorbita ogni altra censura, deve dunque essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe indicati.

7. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite, data la peculiarità della questione esaminata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi