TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-07-03, n. 201908690
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Pubblicato il 03/07/2019
N. 08690/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08552/2005 REG.RIC.
N. 06030/2007 REG.RIC.
N. 06060/2007 REG.RIC.
N. 10963/2006 REG.RIC.
N. 05945/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8552 del 2005, proposto da
Polimeri Europa S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini,12;
contro
Ministero dell'Ambiente e del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Cagliari, Comune di Sarroch, Comune di Arbus, Comune di Arborea, Comune di Assemini, Comune di Buggerru, Comune di Cagliari, Comune di Calasetta, Comune di Capoterra, Comune di Carbonia, Comune di Carloforte, Comune di Domus De Maria, Comune di Domusnovas, Comune di Fluminimaggiore, Comune di Giba, Comune di Gonnesa, Comune di Gonnosfadiga, Comune di Guspini, Comune di Iglesias, Comune di Masainas, Comune di Musei, Comune di Narcao, Comune di Nuxis, Comune di Pabillonis, Comune di Perdaxius, Comune di Piscinas, Comune di Portoscuso, Comune di Pula, Comune di San Gavino Monreale, Comune di San Giovanni Suergiu, Comune di Santadi, Comune di Sant'Anna Arresi, Comune di Teulada, Comune di Tratalias, Comune di Uta, Comune di Vallermosa, Comune di Villa San Pietro, Comune di Villacidro, Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Sardegna, Pmp Presidio Muntiz. Igiene e Preven Az Asl n. 8 Cagliari, Comune di Villamassargia, Comune di Villaperuccio, P.M.P. Azienda Usl n. 7 Portoscuso, Azienda Usl n. 7 Carbonia, Azienda Usl N 8 di Cagliari, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Enea, Icram-Ist. Centr.Ricerca Scientifica e Tecnol. Appl. al Mare, Ispesl-Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istituto Superiore di Sanita', Consorzio Nucleo Industriale del Sulcis Iglesiente - Cnisi, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Cagliari, Comune di Sant'Antioco, Comune di Siliqua, Comune di Terralba;non costituiti in giudizio;
nei confronti
Soc Syndial S.p.A, Cgil, Uil, Cisl, Unione Generale del Lavoro non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6030 del 2007, proposto da
Polimeri Europa S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, piazza Barberini,12;
contro
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dei Trasporti, Ministero Trasporti Siit Lazio Abruzzo-Sardegna, Ministero delle Infrastrutture, Regione Autonoma della Sardegna, Reparto Ambientale Marino Corpo Capitanerie di Porto, Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Cagliari, Capitaneria di Porto di Portoscuso, Capitaneria di Porto Sant'Antioco, Autorita' Portuale di Cagliari, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Enea, Icram-Ist. Centr.Ricerca Scientifica e Tecnol. Appl. al Mare, Ispesl-Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istituto Superiore di Sanita', Consorzio Nucleo Industriale del Sulcis Iglesiente - Cnisi, Cons. Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Provincia di Carbonia-Iglesias, Provincia del Medio Campidano, Comune di Arbus, Comune di Arborea, Comune di Assemini, Comune di Buggerru, Comune di Calasetta, Comune di Capoterra, Comune di Carbonia, Comune di Carloforte, Comune di Domus De Maria, Comune di Domusnovas, Comune di Elmas, Comune di Fluminimaggiore, Comune di Giba, Comune di Gonnesa, Comune di Gonnosfanadiga, Comune di Guspini, Comune di Iglesias, Comune di Masainas, Comune di Musei, Comune di Narcao, Comune di Nuxis, Comune di Pabillonis, Comune di Perdaxius, Comune di Piscinas, Comune di Portoscuso, Comune di Pula, Comune di San Gavino Monreale, Comune di San Giovanni Suergiu, Comune di Santadi, Comune di Sant'Anna Arresi, Comune di Sarroch, Comune di Siliqua, Comune di Terralba, Comune di Teulada, Comune di Tratalias, Comune di Uta, Comune di Vallermosa, Comune di Villa San Pietro, Comune di Villacidro, Comune di Villamassargia, Comune di Villaperuccio, Capitaneria di Porto di Oristano, Azienda Usl n. 7 Carbonia, Pmp Presidio Muntiz. Igiene e Preven Az Asl n. 8 Cagliari, Comune di Sant'Antioco, Provincia di Oristano;non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio Zona Industriale D'Interesse Regionale Iglesias, Consorzio per L'Area Sviluppo Industriale di Cagliari, Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale, Soc Sasol Italy S.p.A non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6060 del 2007, proposto da
Polimeri Europa S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, piazza Barberini,12;
contro
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Regione Autonoma della Sardegna, Reparto Ambientale Marino Corpo Capitanerie di Porto, Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Cagliari, Capitaneria di Porto di Sant'Antioco, Capitaneria di Porto di Oristano, Autorita' Portuale di Cagliari, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Enea, Icram-Ist. Centr.Ricerca Scientifica e Tecnol. Appl. al Mare, Ispesl-Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Consorzio Nucleo Industriale del Sulcis Iglesiente - Cnisi, Cons. Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Provincia del Medio Campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Provincia di Oristano, Comune di Arbus, Comune di Arborea, Comune di Assemini, Comune di Buggerru, Comune di Calasetta, Comune di Capoterra, Comune di Carbonia, Comune di Carloforte, Comune di Domus De Maria, Comune di Domusnovas, Comune di Elmas, Comune di Fluminimaggiore, Comune di Giba, Comune di Gonnesa, Comune di Gonnosfanadiga, Comune di Guspini, Comune di Iglesias, Comune di Masainas, Comune di Musei, Comune di Narcao, Comune di Nuxis, Comune di Pabillonis, Comune di Perdaxius, Comune di Piscinas, Comune di Portoscuso, Comune di Pula, Comune di San Gavino Monreale, Comune di San Giovanni Suergiu, Comune di Santadi, Comune di Sant'Anna Arresi, Comune di Sant'Antioco, Comune di Sarroch, Comune di Siliqua, Comune di Terralba, Comune di Teulada, Comune di Tratalias, Comune di Uta, Comune di Vallermosa, Comune di Villa San Pietro, Comune di Villacidro, Comune di Villamassargia, Comune di Villaperuccio, Azienda Usl n. 7 Carbonia, P.M.P. Azienda Usl n. 7 Portoscuso, Azienda Usl N 8 di Cagliari, Provincia di Cagliari;non costituiti in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, Capitaneria di Porto di Portoscuso, Istituto Superiore di Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Sardegna, Ispesl - Istituto Superiore Previdenza e Sicurezza del Lavoro, Apat - Agenzia Protezione Ambiente e Serv.Tecnici, Enea - Comitato Nazionale per L'Energia Nucleare, Capitaneria di Porto di Cagliari, Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano, Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e La Sardegna, Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, Comando Gen. del Corpo delle Capitanerie di Porto, Icram, Autorità Portuale Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consorzio Zona Industriale Interesse Regionale D'Iglesias, Soc Sasol Italy S.p.A non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 10963 del 2006, proposto da
Polimeri Europa S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, piazza Barberini,12;
contro
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Igiene e Sanita' della Regione Sardegna, Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Industria, Regione Autonoma Sardegna - Ass. Difesa e Ambiente, Regione Autonoma Sardegna - Ass. Lavori Pubblici, Capitaneria di Porto di Roma, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Cagliari, Capitaneria di Porto di Portoscuso, Capitaneria di Porto di Sant'Antioco, Capitaneria di Porto di Oristano, Autorità Portuale di Cagliari, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Enea, Icram-Ist. Centr.Ricerca Scientifica e Tecnol. Appl. al Mare, Ispesl-Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istituto Superiore di Sanità, Consorzio Nucleo Industriale del Sulcis Iglesiente - Cnisi, Cons. Area di Sviluppo Industriale di Cagliari;non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 5945 del 2008, proposto da
Polimeri Europa S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, piazza Barberini,12;
contro
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma della Sardegna, Com Gen.Le Corpo Capitanerie di Porto - Rep Amb.Le Marino, Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Cagliari, Capitaneria di Porto di Portoscuso, Capitaneria di Porto di Sant'Antioco, Capitaneria di Porto di Oristano, Autorità Portuale di Cagliari, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Enea, Icram-Ist. Centr.Ricerca Scientifica e Tecnol. Appl. al Mare, Ispesl-Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istituto Superiore di Sanità, Consorzio Nucleo Industriale del Sulcis Iglesiente - Cnisi, Cons. Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Consorzio Zona Industriale D'Interesse Regionale di Iglesias, Arpa Sardegna, Min del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Min Infrastrutture e Trasporti - Siit Lazio Abruzzo Sardegna, Provincia del Medio Campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Provincia di Oristano, Comune di Arbus, Comune di Arborea, Comune di Assemini, Comune di Buggerru, Comune di Calasetta, Comune di Capoterra, Comune di Carbonia, Comune di Carloforte, Comune di Domus De Maria, Comune di Domusnovas, Comune di Elmas, Comune di Fluminimaggiore, Comune di Giba, Comune di Gonnesa, Comune di Gonnosfanadiga, Comune di Guspini, Comune di Iglesias, Comune di Masainas, Comune di Musei, Comune di Narcao, Comune di Nuxis, Comune di Pabillonis, Comune di Perdaxius, Comune di Piscinas, Comune di Pula, Comune di San Gavino Monreale, Comune di San Giovanni Suergiu, Comune di Santadi, Comune di Sant'Anna Arresi, Comune di Sant'Antioco, Comune di Sarroch, Comune di Siliqua, Comune di Terralba, Comune di Teulada, Comune di Tratalias, Comune di Uta, Comune di Vallermosa, Comune di Villa San Pietro, Comune di Villacidro, Comune di Villamassargia, Comune di Villaperuccio, Azienda Usl n. 7 Carbonia, Presidio Multizonale di Prevenzione-Az Usl n. 7 Carbonia, Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso, Presidio Multizonale di Prevenzione di Oristano, Provincia di Cagliari, Comune di Cagliari, Azienda Usl N 8 di Cagliari, Presidio Multizonale di Prevenzione-Az Usl n. 8 Cagliari;non costituiti in giudizio;
Comune di Portoscuso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio eletto presso lo studio P F in Roma, via Nomentana,316;
nei confronti
Manca di Villahermosa Simone, Soc Sasol Italy S.p.A, Manca di Villahermosa Vincenzo, Manca di Villahermosa Carlo, Manca di Villahermosa Armando, Manca di Villahermosa William, Manca di Villahermosa Paolo, non costituiti in giudizio;
Manca di Villahermosa Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio eletto presso lo studio Germana Cassar in Roma, via Pinciana 25;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 8552 del 2005:
dei provvedimenti relativi al sito di bonifica di interesse nazionale del sulcis iglesiente guspinese.
quanto al ricorso n. 6030 del 2007:
del decreto prot.n.3502/qdv/di/b concernente adozione delle determinazioni conclusive delle conferenze di servizi relative al sito di bonifica di interesse nazionale di "sulcis iglesiente guspinese.
quanto al ricorso n. 6060 del 2007:
del decreto prot.n.3503/qdv/di/b concernente adozione delle determinazioni conclusive delle conferenze di servizi relative al sito di bonifica di interesse nazionale di "sulcis iglesiente guspinese.
quanto al ricorso n. 10963 del 2006:
dei provvedimenti relativi alla bonifica del sito di interesse nazionale sulcis iglesiente guspinese.
quanto al ricorso n. 5945 del 2008:
del decreto 4435/qdv/di/b del 20.3.08 concernente le determinazioni conclusive della conferenza dei servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale sulcis inglesiente guspinese.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e del Territorio e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e di Capitaneria di Porto di Portoscuso e di Istituto Superiore di Sanità e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di Regione Sardegna e di Ispesl - Istituto Superiore Previdenza e Sicurezza del Lavoro e di Apat - Agenzia Protezione Ambiente e Serv.Tecnici e di Enea - Comitato Nazionale per L'Energia Nucleare e di Capitaneria di Porto di Cagliari e di Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano e di Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e La Sardegna e di Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco e di Comando Gen. del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Icram e di Autorità Portuale Cagliari e di Comune di Portoscuso e di Manca di Villahermosa Michele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vengono qui esaminati 5 dei ricorsi proposti dalla Società Polimeri Europa (oggi V) con riferimento al procedimento di messa in sicurezza e bonifica dello Stabilimento di Sarroch (CA).
Più precisamente, Polimeri Europa ha impugnato le Conferenze di servizi e i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni sia in toto sia per la parte in cui sono state richieste alla Società:
1) per quanto concerne il procedimento di messa in sicurezza e bonifica della falda:
– la ricerca del parametro MTBE e la prescrizione di assumere per il parametro aggiuntivo degli “idrocarburi totali” per le acque sotterranee il limite di riferimento di 10 μg/l [Conferenze di servizi del 22 giugno e 6 dicembre 2004 – oggetto del ricorso n. 11054/04];
– la realizzazione di “un sistema di barrieramento fisico integrale, a integrazione del barrieramento idraulico” della falda, cui è stata altresì subordinata la “restituzione agli usi legittimi” dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto TAF [Conferenze di servizi del 31 maggio, 29 settembre e 11 novembre 2005, 11 luglio 2006, 1° e 27 marzo 2007, 13 marzo 2008, D.G.R. Sardegna n. 7/8 del 20 febbraio 2007 – oggetto dei ricorsi nn. 8552/05, 10963/06, 3726/07, 6030/07, 6060/07, 5945/08];
– la gestione delle “acque di falda contaminate emunte ed inviate a trattamento” nel rispetto dei principi dell’art. 243 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dei limiti di emissione in grado di garantire “la tutela del corpo idrico ricettore” [Conferenze di servizi del 31 maggio, 29 settembre e 11 novembre 2005, 11 luglio 2006, 1° e 27 marzo 2007 – oggetto dei ricorsi nn. 8552/05, 10963/06, 6030/07, 6060/07];
2) per quanto concerne il procedimento di bonifica dei suoli dello stabilimento:
– l’attivazione “di interventi di messa in sicurezza d’emergenza dei suoli” presso l’area della Discarica 2° [Conferenze di servizi del 13 marzo 2008 e 25 novembre 2009 – oggetto dei ricorsi nn. 5945/08 e 1786/10];
– la trasmissione del “progetto di bonifica” dell’area del c.d. ‘deposito incontrollato’ [Conferenze di servizi del 13 marzo 2008 e 25 novembre 2009 – oggetto dei ricorsi nn. 5945/08 e 1786/10];
– in merito all’analisi di rischio igienico dei suoli, che “nei casi in cui le CSR derivanti dall’applicazione dell’analisi di rischio risultino inferiori alle CSC, l’obiettivo di bonifica sia comunque posto pari al valore delle CSR” [Conferenze di servizi del 1° e 27 marzo 2007, 13 marzo 2008 e 25 novembre 2009 – oggetto dei ricorsi nn. 6030/07, 5945/08 e 1786/10].
All’udienza del 26.06.2019, all’esito della quale i ricorsi in epigrafe sono stati posti in decisione, il legale della ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse alla decisione per i ricorsi 8552/05 (proposto avverso le determinazioni delle Conferenze di servizi del 31 maggio 2005, 29 settembre 2005 e 11 novembre 2005), 10963/06 (proposto avverso le determinazioni della Conferenza di servizi dell’11 luglio 2006), 6030/07 (proposto avverso le determinazioni delle Conferenze di servizi del 1° marzo e 27 marzo 2007), 6060/07 (proposto avverso il decreto direttoriale 5 aprile 2007).
Sul ricorso n. 5945/08 (proposto avverso le determinazioni della Conferenza di servizi del 13 marzo 2008), invece, il suddetto legale, relativamente alle prescrizioni, precisa quanto segue: “per quanto attiene l'area interna "al c.d. deposito incontrollato", i provvedimenti impugnati sono stati superati dai provvedimenti successivi, adottati da ulteriori Conferenze di Servizi, emessi a seguito di nuove e autonome istruttorie. Per tali prescrizioni dichiara di non avere più interesse. Per quanto attiene, invece, la richiesta di presentazione del progetto di bonifica dell'area esterna al c.d. "deposito incontrollato", ne dichiara l'interesse”.
Pertanto – previa la riunione di tutti i ricorsi in epigrafe, stante l’evidente loro connessione soggettiva e oggettiva – per quanto riguarda i primi 4 ricorsi, il Collegio non può che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, del cpa.
Per quanto concerne il quinto ricorso, la sussistenza dell’interesse a una pronuncia di merito va comunque verificata a prescindere dalla circostanza che la parte ritenga di avere ancora tale interesse.
Infatti, la citata disposizione prevede che “il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso…improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”. Cioè il giudice ha il potere-dovere di rilevare il sopravvenire del “difetto di interesse delle parti alla decisione” da un punto di vista oggettivo, superando eventuali errori della parte sul punto.
Nel caso in esame, tale verifica va compiuta con precipuo riferimento a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, da ultimo nella memoria depositata il 24.05.2019, nella quale la ricorrente ha dato atto di alcune circostanze.
Un primo dato che contraddice quanto dichiarato a verbale dal legale della ricorrente è che con la citata memoria la stessa ricorrente ha chiesto che questo Tribunale “voglia accertare l’avvenuto superamento delle prescrizioni impugnate dalla Società Polimeri Europa (oggi V) con i ricorsi che vengono oggi in decisione”, cioè tutti i ricorsi;e ciò “in ragione delle successive evoluzioni del procedimento amministrativo di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza della Società all’interno del Sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, che ha condotto all’approvazione degli elaborati progettuali via via presentati da V, e, in ogni caso, con particolare riferimento alle prescrizioni contestate anche con ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, in ragione della prosecuzione del contenzioso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, oggi territorialmente competente”.
In ogni caso, il Collegio intende meglio esaminare quanto prospettato nella parte descrittiva della memoria, con particolare riferimento al c.d. “deposito incontrollato”, alle prescrizioni relative al quale si è limitata la dichiarazione del legale della ricorrente circa la persistenza di interesse a una decisione.
Con comunicazione prot. 15821/QdV/DI del 15 giugno 2007 il Ministero aveva richiesto ai proprietari dell’area interessata l’attivazione di misure di messa in sicurezza e di caratterizzazione.
Il “Piano di caratterizzazione dell’area agricola Manca di Villahermosa e nota relativa ai risultati delle analisi contenute nel laghetto collinare a monte della proprietà”, presentato dai proprietari dell’area a monte dell’area industriale di Sarroch, è stato discusso e approvato con prescrizioni in occasione della Conferenza di servizi del 13 marzo 2008.
La Conferenza di servizi del 25 novembre 2009, inoltre, ha approvato il piano integrativo di caratterizzazione trasmesso dall’Azienda Agricola Manca di Villahermosa in recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 13 marzo 2008.
Tuttavia, il Ministero ha chiesto anche a Polimeri Europa (in primo luogo, in occasione delle citate Conferenze di servizi del 13 marzo 2008 e del 25 novembre 2009, rispettivamente contestate dalla Società con i ricorsi n. 5945/08 e n. 1786/10) la presentazione di un progetto di bonifica della falda in area Sud Ovest e della zona del “Deposito incontrollato”, cui la Società ha replicato di aver già provveduto agli interventi di messa in sicurezza di emergenza (ivi compresi i terreni sul riporto antropico) e di non poter procedere oltre, appurato che le sorgenti di contaminazione risultano esterne all’area dello Stabilimento.
In sostanza, la ricorrente sosteneva che “l’obbligo di presentare il progetto di bonifica deve essere imposto al soggetto che detiene l’area in cui si estende, in forza dei dati disponibili, la massima parte del cd deposito”.
Ciò perché “tale soggetto non soltanto è l’unico responsabile degli interventi di caratterizzazione e di risanamento, ma, avendo la materiale disponibilità delle aree, è anche l’unico in grado di acquisire i dati conoscitivi indispensabili per l’elaborazione del progetto di bonifica”.
Le risposte fornite dalla Società alle richieste formulate dal Ministero sono state esaminate nelle successive Conferenze di servizi convocate per il Sito del Sulcis Iglesiente Guspinese.
In particolare, all’esito delle Conferenze di servizi del 23 febbraio 2011, del 5 luglio 2011 e del 13 novembre 2012, l’Amministrazione – nonostante nel frattempo la Società avesse altresì richiesto l’attivazione del procedimento di individuazione del responsabile delle contaminazioni riscontrate – ha ritenuto, secondo quanto specificato nella suddetta memoria:
- “di richiedere la trasmissione di un progetto di bonifica, pur concordando con quanto dichiarato dalla Società circa l’attribuzione dell’onere della presentazione del progetto di bonifica al soggetto proprietario dell’area limitrofa a quella Polimeri Europa e pur prendendo atto che le attività di messa in sicurezza di emergenza sono già eseguite”;
- “di ritenere che l’intervento “deve essere comunque attuato”, chiedendo che l’intervento venga posto in essere dal soggetto titolare delle aree o dal soggetto proponente o di concerto tra i medesimi soggetti”;
- “di ribadire, pur prendendo atto della posizione della Società che ritiene la discarica incontrollata non di competenza, che l’intervento venga posto in essere ed in particolare venga integrato con riferimento agli interventi necessari alla bonifica delle situazioni di contaminazione puntuale da idrocarburi C<12 e C>12”.
V ha quindi impugnato anche tali successive prescrizioni con ricorsi (rispettivamente, n. 513/11, n. 1001/11 e n. 202/13) tuttora pendenti dinanzi al TAR Sardegna in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione.
La Società ha infatti ribadito l’illogicità e l’ingiustizia dell’obbligo di progettare gli interventi di bonifica a carico di un soggetto che – oltre a non essere responsabile dell’inquinamento – non è nella condizione di poter disporre dell’area sulla quale gli interventi devono essere realizzati, denunciando quindi l’irrazionalità dell’ordine così imposto dall’Amministrazione, sia per la difficoltà tecnica di ottemperarvi, sia perché viene disposto pur in presenza di una situazione complessa sul piano della disponibilità del terreno.
La ricorrente conclude infine la memoria precisando che “la richiesta di presentazione del progetto di bonifica dell’area esterna del “Deposito incontrollato”, già messa in sicurezza da V, non risulta essere stata reiterata nelle successive Conferenze di servizi convocate dal Ministero per il sito del Sulcis, mentre risulta concluso il procedimento ex art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 per quanto concerne i suoli delle aree di competenza della Società all’interno dello Stabilimento di Sarroch”.
Ora, volendo trarre delle conclusioni, da quanto esposto dalla stessa ricorrente risulta che le prescrizioni relative all’area interna del “deposito incontrollato”, concretizzatesi nella richiesta di un “progetto di bonifica”, sono state reiterate da Conferenze di servizi successive a quelle i cui esiti sono stati impugnati con i ricorsi in esame, con provvedimenti autonomamente lesivi, tanto da essere stati impugnati con autonomi ricorsi dinanzi al TAR Sardegna.
E su queste prescrizioni la carenza di interesse è pacifica, essendo state superate da quelle imposte dalle successive Conferenze, i cui provvedimenti sono stati “emessi a seguito di nuove e autonome istruttorie”, come dichiarato dallo stesso legale della ricorrente.
Infatti, qualora l'Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una aggiornata motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente atto, il successivo provvedimento si qualifica come atto del tutto nuovo, sia pure con effetto confermativo, ma non meramente confermativo;di conseguenza deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario e, come tale, idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 09/07/2014 n. 3491).
La richiesta di presentazione del progetto di bonifica dell’area esterna del medesimo “deposito incontrollato”, invece, per come espressamente dichiarato nella memoria “non è stata reiterata nelle successive Conferenze di servizi”.
Ma se così è, allora, è possibile ritenere che tale prescrizione non sia stata confermata, nel senso che è stata abbandonata dall’Amministrazione, rendendo il ricorso n. 5945/2008 improcedibile anche sotto tale profilo.
Infatti, risulta che i provvedimenti successivi, adottati da ulteriori Conferenze di Servizi, sono stati emessi a seguito di istruttorie “nuove e autonome” e, può facilmente aggiungersi, quindi anche complete.
Che ciò sia ovvio è dato dal fatto che non è ragionevole ipotizzare istruttorie gestite da più Conferenze, reiterate nel tempo come nel caso in esame, che riesaminino situazioni complesse come quella in questione in modo parcellizzato. Semmai, secondo il principio in materia di improcedibilità prima citato, nonché dell’autonomia di nuovi e successivi procedimenti, può ritenersi soltanto che, allorquando l’Amministrazione, nel riesaminare globalmente la situazione, abbia espressamente reiterato la prescrizione del progetto di bonifica per l’area interna, e non abbia invece reiterato quella per l’area esterna, abbia semplicemente voluto tacitamente abbandonarla.
Cosicché (anche) il ricorso n. 5945/2008 va dichiarato improcedibile in toto.
In considerazione della complessità delle fattispecie, che hanno reso necessarie plurime Conferenze di servizi, nonché della ridotta attività difensiva del Ministero, in qualche caso neppure costituito, le spese possono essere compensate.