TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2010-02-19, n. 201001073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2010-02-19, n. 201001073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201001073
Data del deposito : 19 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00521/1996 REG.RIC.

N. 01073/2010 REG.DEC.

N. 00521/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 521 del 1996, proposto da:


EUREL

Informatica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. R C P e G M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Bogino, 9;

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C A, con domicilio eletto in Torino, Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla gara di appalto n. 201/95 relativo alla "realizzazione dell'impianto integrato Diffusione sonora votazione elettronica - TV CC" della Sala del Consiglio Comunale, e cioè della deliberazione della Giunta Comunale 19.12.1995 n. 8698, pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 4.1.1996 al 18.1.1996, e della quale è stata data notizia e copia alla ricorrente in data 29.2.1996;
nonchè per l'annullamento o la dichiarazione di illegittimità di ogni atto premesso o presupposto, rispetto al detto provvedimento di esclusione, e così anche della indizione della gara stessa e di ogni avviso relativo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 marzo 1996;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;


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