TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2010-06-04, n. 201000353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2010-06-04, n. 201000353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201000353
Data del deposito : 4 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00746/2010 REG.RIC.

N. 00353/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00746/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

O

Sul ricorso numero di registro generale 746 del 2010, proposto da T C, rappresentato e difeso dall'avv. I F, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R.;


contro

il Comune di Villaverla, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti di

P C, rappresentato e difeso dall'avv. S B, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento comunale n. 03/2010 con il quale è stato ingiunto il divieto di utilizzazione ad uso porcile di un annesso rustico e di ogni atto o provvedimento preordinato, collegato consequenziale e comunque connesso con quello impugnato.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P C;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori I.Foletto per il ricorrente e Barbieri per Carretta Pio.;


Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare:

- che le prospettive di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, in specie in considerazione della violazione delle previsioni normative che vietano la localizzazione di porcilaie in prossimità di abitazioni, ove non siano rispettate le distanze minime necessarie ad assicurare la salubrità del contesto e la salvaguardia delle condizioni igienico- sanitarie (cfr. art. 38m comma 4 delle N.T.A. del P.R.G.);

- che non è mai stata rilasciata alcuna certificazione di agibilità riferita al manufatto il cui uso, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non è mai stato quello di deposito o ripostiglio o pollaio bensì di porcile, sicché è da escludere anche la sussistenza di un affidamento legittimo;

- che, infine, il danno lamentato non appare né grave né irreparabile, in specie in rapporto con gli interessi pubblici sottesi alle previsione normative suddette.

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, commi ottavo e seguenti, dalle legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n.205;

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