TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-12, n. 202000587

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-12, n. 202000587
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000587
Data del deposito : 12 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2020

N. 00587/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00658/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2016, proposto da
Restart S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F G, A G, A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A G, in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Regione Marche in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C e P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;

Commissario Straordinario nominato con D.G.R. 221 del 18 Marzo 2016 della Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno Dirigente del Settore Edilizia, Attività Produttive e Ambiente - Servizio Ambiente, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Dipartimento Provinciale di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 5, Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, non costituiti in giudizio;

Comune di Ascoli Piceno in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Tosti e Lucia Iacoboni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marianna Granato, in Ancona, via Pesaro 9;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per Le Marche, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, Corso Mazzini, 55;

nei confronti

SGL Carbon S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Vanetti, Federico Sutti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Riccardo Leonardi, in Ancona, corso Stamira, 49;

per l'annullamento

previa sospensione

1) in parte qua della nota della Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, prot. n. 676610 del 28 settembre 2016, avente ad oggetto: “L. 241/1990 e s.m.i. articolo 14 - DGR n. 221/2016. Commissario straordinario SGL Carbon di Ascoli Piceno. Trasmissione provvedimento finale”;

2) in parte qua del decreto n. 3 del 26 settembre 2016 del Commissario straordinario, nominato con D.G.R. 221/2016, avente ad oggetto: “Art. 242, D.lgs. 152/2006 D.G.R. 221/2016, Approvazione modifiche al P.O. degli interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) dell’area denominata Vasca di prima pioggia - Procedura di bonifica del sito Ex SGL Carbon”;

3) in parte qua della nota del Comune di Ascoli Piceno, Settore Edilizia Attività Produttive Ambiente, Servizio Ambiente, prot. n. 74989 del 19 ottobre 2016, avente ad oggetto: “Procedimento di bonifica dell'area "EX SGL CARBON" di Ascoli Piceno (D.lgs. n. 152/2006;
D.G.R. Marche n. 329/2011) - Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 1411 del 10/10/2016”;

4) in parte qua , della determinazione n. 1411 del 10 ottobre 2016 del Comune di Ascoli Piceno, Settore Edilizia, Attività Produttive e Ambiente, Servizio Ambiente, avente ad oggetto: “Bonifica dell'area "Ex SGL Carbon" sita in Ascoli Piceno, di proprietà della società Restart S.r.l. - Variante al provvedimento di cui all'articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006, approvato con determinazione dirigenziale n. 332 del 15/3/2016, inerente il progetto operativo di bonifica (P. O. B.) ambientale del sito e la messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area interna al sito, denominata vasca di prima pioggia”;

5) in parte qua e per quanto occorrer possa dei verbali della Conferenza dei servizi a seguito della delibera regionale n. 221/16;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comune di Ascoli Piceno, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le Marche, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e di SGL Carbon S.p.A. in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in data 21 settembre 2020 parte ricorrente ha depositato una memoria in cui dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, e ciò in considerazione degli sviluppi della vicenda verificatisi nel corso dell’anno 2019 (ed in particolare della nomina da parte del Consiglio dei Ministri di un commissario straordinario delegato per l’effettuazione delle bonifiche dei siti di cui alle sentenze della Corte di Giustizia UE 26 aprile 2007, in causa C-135/05 e 2 dicembre 2014, in causa C-196/13);

- la società ricorrente chiede dunque che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del giudizio;

- le controparti, nel corso della discussione orale, hanno sostanzialmente concordato con le valutazioni operate da parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Le controparti pubbliche presenti alla discussione non si sono inoltre opposte alla compensazione delle spese, mentre SGL Carbon S.p.A. ha chiesto la condanna di Restart alla refusione delle spese in ragione della soccombenza virtuale;

- ciò detto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Oltre che per le ragioni evidenziate da Restart, tale pronuncia in rito sarebbe stata comunque da adottare in considerazione del fatto che la nomina del commissario straordinario da parte del Governo nazionale ha determinato ex se la cessazione degli effetti dei provvedimenti assunti dal commissario nominato a suo tempo dalla Regione Marche (la quale non ha in alcun modo contestato l’eventuale lesione delle proprie competenze, manifestando al contrario la volontà di cooperare con il commissario governativo per il tempestivo compimento delle operazioni di bonifica – si veda la nota prot. n. 146053 del 4 febbraio 2020, depositata in data 27 febbraio 2020. Per inciso, identica volontà ha manifestato il Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 10/1-5 del 3 dicembre 2019). Fra l’altro, l’avvenuto annullamento da parte del TAR Lazio della diffida inviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della L. n. 234/2012, ha fatto venire meno l’interesse immediato della Regione ad imprimere un’accelerazione alle operazioni di bonifica (tale interesse era alla base della nomina del commissario ing. S);

- le spese del giudizio vanno però integralmente compensate, atteso che il progetto presentato da Restart per la bonifica del sito per cui è causa è stato approvato dal Comune di Ascoli Piceno in data 15 marzo 2016 e che all’uopo il Comune aveva concesso alla ricorrente il termine di 59 mesi per ultimare l’intervento. Tale lasso temporale avrebbe dunque consentito l’approvazione da parte del Comune del P.R.U., di modo che, ultimata la bonifica, Restart avrebbe potuto avviare le iniziative di carattere urbanistico-edilizio la cui realizzazione era alla base del cospicuo investimento finanziario programmato dalla ricorrente. L’intervento della Regione, motivato esclusivamente da ragioni di carattere finanziario ( id est , evitare la rivalsa da parte dello Stato), ha alterato la tempistica della suddetta programmazione, sulla cui condivisione sin dall’origine da parte di tutti gli enti pubblici interessati non è possibile dubitare, come dimostra la gran mole di atti versati in giudizio da Restart.

Da ultimo, va disposto lo stralcio dal fascicolo di causa dei documenti depositati irritualmente dal consigliere comunale pro tempore di Ascoli Piceno sig. Umberto Trenta in data 27 gennaio 2017 e 8 giugno 2017, visto che tale soggetto non è parte del giudizio né in senso sostanziale né dal punto di vista processuale (non essendosi costituito a mezzo di un difensore).

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