TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-11-28, n. 202406640
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2024
N. 06640/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04552/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4552 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Prisco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L I, rappresentato e difeso dall'avvocato B A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, al corso Vittorio Emanuele, n. 115;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, a firma del dirigente Area Urbanistica e LL. PP., notificata il 29/07/2020, con la quale il dirigente dell'area urbanistica e LL.PP. del Comune di San Prisco, ha ordinato al ricorrente, nella qualità di comproprietario dell'immobile sito in San Prisco, prolungamento in via -OMISSIS- la rimozione del cancello in ferro con ripristino stato dei luoghi entro e non oltre novanta giorni dalla notifica;
b) della determina del 03/07/2020, con cronologico n. -OMISSIS-e cronologico dell’aera n. -OMISSIS- a firma del dirigente Area Urbanistica e LL.PP., notificata in data 13/07/2020, ma senza indicazione del termine e Giudice competente per la opposizione, con la quale il Comune di San Prisco, in regime in autotutela, ha annullato l'autorizzazione di cui al prot. n. -OMISSIS- rilasciata al sig. -OMISSIS- ed al sig. -OMISSIS- per la esecuzione dei lavori di apposizione di un cancello in ferro con doppio battente, a chiusura del vicolo di loro proprietà, posto in prolungamento di via -OMISSIS-;
c) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Prisco e di L I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 23/10/2020 e depositato in giudizio il 21/11/2020, impugna:
a) l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il 29/07/2020 (recante in oggetto “ Rimozione del cancello in ferro con ripristino stato dei luoghi – Prop. Eredi -OMISSIS- e -OMISSIS-, e -OMISSIS- ”), con la quale il Comune di San Prisco gli ha ordinato, nella sua qualità di comproprietario dell'immobile sito in San Prisco, prolungamento in via -OMISSIS- la rimozione del cancello in ferro con ripristino stato dei luoghi entro e non oltre novanta giorni dalla notifica;
b) la determina, n. cronologico generale -OMISSIS-e n. cronologico dell’area -OMISSIS- del 03/07/2020, notificata in data 13/07/2020 (recante in oggetto " Annullamento in autotutela dell'Autorizzazione prot. n. -OMISSIS-, rilasciata al sig. -OMISSIS- ed al sig. -OMISSIS-, in nome e per conto dei germani -OMISSIS-, per la esecuzione dei lavori di apposizione di un cancello, in ferro a doppio battente, a chiusura del vicolo di loro proprietà in prolungamento di via P. -OMISSIS- "), con la quale il Comune di San Prisco, in sede di riedizione del potere a seguito della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione VII, 24/07/2019, n. -OMISSIS- - che, in accoglimento di precedente ricorso proposto (anche) dall’odierno ricorrente, annullava, per difetto di istruttoria, la determina dirigenziale nr. -OMISSIS- e l'ordinanza nr. -OMISSIS-, “ con cui il Comune di San Prisco ha annullato in autotutela l'autorizzazione prot.-OMISSIS- ed ha ordinato la rimozione di un cancello di ferro ”, “ con conseguente dovere dell'amministrazione di rideterminarsi all'esito di più approfondita istruttoria e con assorbimento delle ulteriori censure ” (sentenza avverso la quale è stato interposto appello dall’odierno controinteressato avanti al Consiglio di Stato, Sezione VI, che, con sentenza del 09/12/2021, n. -OMISSIS-, ha dichiarato improcedibile l’appello, rilevando che “ il Comune, nel rideterminarsi in adempimento della sentenza impugnata, ha adottato nuovi atti, analoghi ai precedenti, di annullamento dell’autorizzazione all’apposizione del cancello e di rimozione dello stesso (atti datati rispettivamente 3 luglio 2020 e 27 luglio 2020) ”, e ha condannato le parti appellate al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale, “ per come confermata dall’esito della rivalutazione imposta dal TAR e della rilevata natura pubblica dell’area interessata, peraltro ricavabile anche dalla documentazione prodotta nel presente giudizio ”) - ha (di nuovo) annullato, in regime in autotutela, l'autorizzazione di cui al prot. n. -OMISSIS- rilasciata al sig. -OMISSIS- ed al sig. -OMISSIS- per la esecuzione dei lavori di apposizione di un cancello in ferro con doppio battente, a chiusura del vicolo di loro proprietà, posto in prolungamento di via -OMISSIS-;
c) nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso, o consequenziale.
Chiede, altresì, in via subordinata (“ nell’eventualità che il Tribunale Adito dovesse dichiarare legittimo il procedimento di autotutela intrapreso dall’Amministrazione ”), il risarcimento del danno “ sia per il costo sostenuto per l’installazione del cancello (per la qualità di eredi delle persone che effettivamente hanno installato il cancello) e sia per costo per il ripristino dello stato dei luoghi ”.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I) “Vicoletto -OMISSIS-, proprietà privata, possesso esclusivo ed utilizzo ininterrotto dei -OMISSIS-, violazione degli art.1140 e 1141 c.c. (stradario comunale valore dichiarativo e ricognitivo non costitutivo)”.
II) “Sulla proprietà pubblica della stradina inesistenza di titoli e di prova - esistenza di notevoli elementi contrari”.
III) “Annullabilità per illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione dell’art art. 21 nonies legge 241/90 - (Superamento del termine di legge e mancanza di ragioni di interesse pubblico)”.
IV) “Annullabilità per illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione dell’art. art. 21 - quinquies legge 241/90 (Revoca illegittima inesistenza di interesse pubblico e nessun mutamento non prevedibile dello stato dei luoghi - irrilevanza della sentenza del Consiglio di Stato nr. 550/2020)”.
V) “Provvedimenti impugnati viziati da eccesso di potere, difetto di istruttoria - manifesta ingiustizia – annullabilità”.
VI) “Eccesso di potere e difetto di istruttoria per aver posto in essere un pseudo procedimento amministrativo tendente ad accertare la natura demaniale del vicoletto”.
VII) “Annullabilità dell’atto impugnato per Violazione del principio contrarius actus , incompetenza dell’organo emanante”.
VIII) “Vicoletto -OMISSIS-, inesistenza di requisiti ò caratteristiche per poter essere considerato pubblica strada, inidoneità, strada vicinale”.
IX) “Manifestazione di possesso esclusivo del vicoletto dal 30.06.1984 - disaccordo dei contro interessati - inerzia inspiegabile”.
X) “Inesistenza di titoli legittimante la demanialità del vicolo - abuso di potere”.
XI) “Eventuale legittima autotutela, obbligo di integrare risarcimento dell’Ente in favore dei ricorrenti”.
Il 25/11/2020, si è costituito in giudizio il Comune di San Prisco, depositando all’uopo una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Il 06/12/2020, si è costituito in giudizio il controinteressato, depositando una memoria difensiva, nella quale ha eccepito, preliminarmente, “ il difetto di giurisdizione del G.A. con attribuzione della giurisdizione al Giudice Ordinario, trattandosi di controversia in ordine alla proprietà pubblica o privata di una strada ” e, nel merito, l’infondatezza delle cesure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 09/12/2020, il Comune di San Prisco ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
Il 12/12/2020, il controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Ad esito