TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-07-23, n. 202101183
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2021
N. 01183/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01384/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2017, proposto da
G F, G F, A L, N P, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria n. 9;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
nei confronti
C C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 9.8.2017 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – tutti appartenenti alla categoria "Ispettori" dell'Arma dei Carabinieri, nei cui ranghi rivestono, attualmente, il grado di Maresciallo Maggiore, formalmente attribuito in virtù della riforma introdotta con d.lgs. n. 95/2017, laddove prima della definizione di tale passaggio normativo essi rivestivano il grado di Maresciallo Capo c.d. anziano – hanno impugnato il decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 09.08.2017 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui (artt. 3 e ss.), in attuazione dell’art. 2252 co. 2 d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare; in prosieguo, anche COM), come modificato dall’art. 30, co. 1 lett. i) d. lgs. n. 95/2017 (Revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera delle Forze di Polizia), è stata disposta la loro attribuzione – quali Marescialli Capo c.d. anziani (con più di anni 8 nel grado), inclusi nelle aliquote di avanzamento al 31.12.2016 e non promossi – del grado di Maresciallo Maggiore, con inserimento nel nuovo regime prescritto dalla legge di riforma.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 626 e 854 COM; eccesso di potere sotto vari profili; 2) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale degli artt. 15, co. 1 lett f) e 30 d. lgs. n. 95/2017, per violazione degli artt.3, 52, 76, 77 e 97 Cost.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, anche previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle cennate previsioni normative. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 29.11.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 14.7.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della preliminare censura di inammissibilità dedotta dall’Amministrazione resistente.
3. Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’impugnato d.m. 9.8.2017, il quale in attuazione dell’art. 30 d. lgs. n. 95/17 (che ha a sua volta novellato l’art. 2252 COM) avrebbe previsto “ … un meccanismo di assegnazione del grado di Maresciallo Maggiore che viola i principi di gerarchia militare di cui all’art. 626 C.O.M ” (cfr. ricorso, p. 5).
Con i restanti motivi di gravame, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 2252 COM, sia per eccesso di delega, e sia per violazione degli artt. 3, 52 e 97 Cost. Ciò in quanto il legislatore delegato avrebbe sostanzialmente tradito i principi e criteri direttivi di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) l. delega n. 124/15, prevedendo un nuovo meccanismo di progressione della carriera che svilirebbe il criterio della professionalità e del merito, e che comunque non garantirebbe la valorizzazione dell’anzianità di servizio o la tutela di posizioni acquisite in ambito lavorativo.