TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-01-15, n. 201500009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-01-15, n. 201500009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500009
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00567/2014 REG.RIC.

N. 00009/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00567/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Rti Consorzio Stabile Kalos, costituito con Beton Costruzioni Spa e Società Lavori Generali Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L C e M P, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro

la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. O Mvallo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale - Attività Produttive;

nei confronti di

Rti Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., Capogruppo Raggr. Temporaneo Imprese con Avr Spa e Co.Ar.Co. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Antonio Colaci, Francesca Idone, Domenico Iofrida, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, Via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;
Avr S.P.A, Franco Giuseppe Srl, Intercantieri Vittadello Spa, Ricciardello Costruzioni Srl;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Lista Appalti Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mollica, Giuseppe Musolino, con domicilio eletto presso Giuseppe Musolino in Reggio Calabria, Via Fiume N. 34;

per l'annullamento

della determinazione n.3891 del 16.9.2014 con la quale la Provincia di Reggio Calabria ha affidato alla RTI Cooperativa Costruzioni.. l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, relativo all'intervento denominato grande progetto "Gallico- Gambarie III lotto - Tratto Mulini di Calanna, svincolo per Pordagoni, Santo Stefano d'Aspromonte", compresi i verbali contenenti i provvedimenti di ammissione alla gara delle cinque imprese controinteressate;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Reggio Calabria e di Rti Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., Capogruppo Raggr. Temporaneo Imprese con Avr Spa e Co.Ar.Co. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dottoressa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Consorzio Stabile Kalos, quale capogruppo del RTI costituito con Beton Costruzioni Spa e Società Lavori Generali Spa, impugna l’aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, relativo all'intervento denominato grande progetto "Gallico - Gambarie III lotto - Tratto Mulini di Calanna, svincolo per Podargoni, Santo Stefano d'Aspromonte", nonchè dei verbali contenenti i provvedimenti di ammissione alla gara delle imprese contro interessate.

Lamenta la ricorrente che la Commissione giudicatrice ha ammesso alla gara le imprese contro interessate (prime cinque classificate), nonostante la difformità del progetto esecutivo presentato rispetto a quanto richiesto dal bando e dal progetto definitivo appaltato.

Le imprese contro interessate, infatti, hanno presentato proposte progettuali per la realizzazione di viadotti non in cemento armato – come previsto nel bando di gara - , e quindi rientranti nella categoria OS 13, bensì in calcestruzzo ed acciaio, e come tali afferenti alla categoria OS18A, con ulteriore conseguente illegittimità dei contratti di avvalimento per la realizzazione delle travi, che mancherebbero dei requisiti richiesti dalla legge.



2. Con ricorso per motivi aggiunti proposto a seguito di accesso agli atti, il Consorzio Kalos ha censurato il medesimo provvedimento di ammissione alla gara della Cooperativa Costruzioni, sollevando ulteriori censure nei confronti delle altre imprese che lo precedono in graduatoria.



3. Con secondi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l'impugnativa anche al bando di gara ed al capitolato speciale di appalto nella parte in cui consentono l'ammissione alla gara delle imprese contro interessate.

Si sono costituite in giudizio l’amministrazione resistente e le contro interessate.

Ha spiegato intervento ad opponendum la ATI con capogruppo Lista Appalti.

Tutte le parti resistenti e l’interveniente hanno difeso la legittimità degli atti della procedura chiedendo il rigetto del ricorso.

La stazione appaltante ha sollevato questioni preliminari di inammissibilità del gravame per tardività ovvero per carenza di interesse.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

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