TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-03-30, n. 202203620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-03-30, n. 202203620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203620
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2022

N. 03620/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00772/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicola Corsi 5;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di diniego della cittadinanza italiana emesso dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS-;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2022 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente, presentata il -OMISSIS-, volta all'ottenimento della cittadinanza per residenza.

In particolare, la cittadinanza è stata negata “visti i pregiudizi di carattere penale”:

- segnalazioni dei Carabinieri di -OMISSIS- per violazione dell'art. 731 c.p. (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori), in data -OMISSIS-; segnalazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per violazione degli artt. 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) in data -OMISSIS-;

- condanna per patteggiamento emessa in data -OMISSIS-dal Tribunale di -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 483 del c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Il Ministero dell'Interno si è costituito dapprima con atto di mera forma, per poi depositare una relazione degli Uffici.

Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione I Ter di questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, ritenuto:

- “che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non appare assistito dai prescritti requisiti per la concessione della richiesta misura cautelare, poiché non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso”;

- “il provvedimento adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali del ricorrente, tra i quali, oltre alle segnalazioni da parte dell’autorità di p.s., anche una condanna penale per il reato di cui all’art. 483 c.p.”;

- “peraltro non essere stato prospettato, da parte del ricorrente, alcun pericolo di danno grave ed irreparabile”.

In data -OMISSIS-la PA ha depositato il fascicolo del procedimento accompagnato da rapporto difensivo.

Con memoria conclusionale del’11.1.2022 il ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, invocando recente giurisprudenza.

Alla pubblica udienza del 17.01.2022 la causa è stata posta in decisione.

1) Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 7 L. 69/09 – che nell’introdurre norme sulla “certezza dei tempi di conclusione del procedimento” ha sostituito l’art. 2 della L. 241/90, sulla “conclusione del procedimento” – per “la durata eccessiva del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza”, visto che, a fronte di una domanda presentata il -OMISSIS-, il Ministero ha concluso il procedimento solo il -OMISSIS-.

Il motivo è infondato, perché il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento non costituisce, di per sé solo, vizio di legittimità del provvedimento finale (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, 30/01/2012 n. 136), legittimando semmai il richiedente, nelle more, ad adìre il giudice amministrativo per la dichiarazione di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, legato al proprio inadempimento all’obbligo di concludere tempestivamente il procedimento.

2.1) Col 2° motivo, il ricorrente lamenta un difetto di motivazione, invocando a tal fine pronunce secondo cui, "Pur godendo di ampia discrezionalità nel procedimento di concessione della cittadinanza, che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato, l'Amministrazione deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, non potendo limitarsi alla mera menzione di precedenti penali se questi sono di modesta rilevanza e relativi a fatti lontani nel tempo ovvero che si siano addirittura conclusi con una pronuncia di archiviazione, seppure per prescrizione" (cfr. Cons. St., Sez. III, 11 luglio -OMISSIS- n. 4159; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 7 febbraio 2013 n. 1378).

2.2) Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta il fatto che il Ministero non abbia ben spiegato perché le osservazioni prodotte a seguito del preavviso di rigetto non fossero idonee a cambiare decisione, “non potendosi ritenere a ciò sufficiente un mero

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