TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202302770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202302770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302770
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 02770/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01348/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Paolo Pastorello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo presso lo studio dell’Avv. Grazia Dallara, Via
Simone Corleo, n. 32.



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Comando generale della Guardia di finanza; Comando interregionale dell’Italia sud-occidentale della Guardia di finanza; Comando regionale della Guardia di finanza; Comando provinciale della guardia di finanza), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



per l'annullamento:

- della determinazione n. -OMISSIS- del giorno 8 marzo 2017 del Comando della Guardia di finanza, che ha respinto l'istanza promossa di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nell'ambito del processo penale -OMISSIS-, conclusosi con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale Collegiale di -OMISSIS- -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:

a. il parere espresso con nota -OMISSIS- del giorno 11 ottobre 2016 dal Comando provinciale della Guardia di finanza di -OMISSIS-, contrario all'accoglimento dell'istanza di rimborso per carenza del presupposto oggettivo;

b. il parere espresso con nota -OMISSIS- del 18 ottobre 2016 dal Comando regionale della Sicilia della Guardia di finanza, contrario all'accoglimento dell'istanza di rimborso per carenza del presupposto oggettivo;

c. il parere espresso con nota -OMISSIS- del 25 ottobre 2016 dal Comando interregionale dell'Italia sud-occidentale, contrario all'accoglimento dell'istanza di rimborso per carenza del presupposto oggettivo;

nonché per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente al rimborso delle spese legali in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente è insorto avverso la determinazione n. -OMISSIS- del giorno 8 marzo 2017 del Comanda generale della guardia di finanza, con la quale l'intimata Amministrazione ha denegato l'istanza di rimborso delle spese legali di parte ricorrente (pari a euro 17.033,82), da questi sostenute nel procedimento penale -OMISSIS-, instaurato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, in quanto:

- con riguardo al reato di concorso in fronde informatica, difetta il nesso di causalità tra gli obblighi di servizio e i fatti che hanno dato origine al processo; nesso distinto dalla mera " occasione " di servizio. Ciò tenuto conto che, nel caso di specie, il ricorrente è stato meramente menzionato in talune intercettazioni in quale destinatario di regalie natalizie;

- con riguardo al reato di corruzione, parimenti, non ha avuto tanto rilevanza la verifica

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