TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400932

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400932
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400932
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 00932/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 268 del 2024, proposto dalla:
- Merope Sol S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G A, G T e G V, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Brindisi;

per l’accertamento e la declaratoria

- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di provvedere all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 25, comma 2- quater , D.lgs. n. 152/2006, per la costruzione ed esercizio dell’impianto agri-voltaico denominato ‘Boccardi’, di potenza pari a 30,15 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Brindisi (BR), previa occorrendo declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNIEC - PNRR, nonché dell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi;

e per la condanna

- del MASE a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA, nominando sin d’ora un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento, previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC - PNRR ad adottare lo schema di provvedimento, con riserva di azione per la condanna al risarcimento di tutti i danni;

nonchè, per quanto occorrer possa, per l’annullamento in parte qua della nota prot. n. 121290 del 25 luglio 2023 del MASE nella sola parte in cui ha comunicato alla ricorrente di non poter emettere il provvedimento di VIA, nonostante siano scaduti i termini perentori ex lege previsti;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 27 giugno 2024 il Cons. E M.


FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- la società ricorrente, riassumendo davanti a questo Tribunale un ricorso originariamente, e in specie il 23 ottobre/2 novembre 2023, proposto al TAR per il Lazio, poi dichiaratosi incompetente, si duole del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ( originariamente Ministero della Transizione Ecologica ) a fronte dell’istanza ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 avanzata dalla stessa ricorrente in data 3 ottobre 2022 per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale in relazione al progetto di impianto agri-voltaico descritto in epigrafe.

- essa censura inoltre, ove occorra, la nota in data 25 luglio 2023, prot. n. 121290, con la quale il MASE “ evidenzia(va) che, come stabilito dall’art.

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