TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-09-12, n. 201700578
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Pubblicato il 12/09/2017
N. 00578/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2017, proposto da:
F E, in proprio e in Qualità di Legale Rappresentante dell'Omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati D S, M M, con domicilio eletto presso lo studio D S in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N. 76;
contro
A S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F C, M S, con domicilio eletto presso lo studio F C in Cagliari, via Caprera 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- della Determinazione del direttore generale di ARGEA n. 3758 del 06/10/2016, con la quale è stato disposto il rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla ditta E Francesco;
- della nota prot. n. 991 del 11/02/2015, con la quale il Direttore del Servizio Territoriale dell'oristanese avente ad oggetto P.S.R. 2007/2013 misura 121, ammodernamento delle aziende agricole – 2° bando. Ricorso gerarchico impresa E Francesco. Trasmissione relazione e documentazione.
- della determinazione del servizio territoriale dell'oristanese n. 6467 del 19/11/2014, con la quale è stato disposto il rigetto della domanda di aiuto n. STOR/PSR/121/2012/253, presentata dalla ditta E Francesco;
- di ogni atto presupposto e/o comunque collegato, in particolare, a titolo non esaustivo:
- nota prot. n. 101135 del 18/11/2014, con la quale il tecnico istruttore incaricato da ARGEA ha concluso l'incarico di istruttoria della domanda di aiuto proponendo la non approvazione degli investimenti previsti;
per quanto occorrer possa:
- circolare R.A.S. – Assessorato all'Agricoltura – Servizio Strutture n. 11326 del 06/06/2012;
- circolare R.A.S. – Assessorato all'Agricoltura – Servizio Strutture n. 10470 del 14/06/2013;
- nota prot. 0013304 del 15/12/2009, a firma del Direttore dell'area di coordinamento di ARGEA, avente ad oggetto Reg. 1698/2005 PSR 2007/2013. Mis. 121. Chiarimenti: dimensionamento degli impianti per la produzione di energia alternativa, attestazione sostenibilità degli investimenti, qualifica di IAP nelle società, cantierabilità e autentica firma.
- Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) 2007/2013, Misura 121, Ammodernamento delle aziende agricole, 2° bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura n. 35073/167 veniva approvato in data 20/03/2012 il 2° bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti nella misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni.
Il suddetto bando prevedeva la possibilità per le AZIENDE AGRICOLE di ottenere un contributo monetario “per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati all’ammodernamento delle strutture e all’ INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE FUNZIONALI al raggiungimento degli obiettivi della misura”, ovvero la “valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso l’aggregazione delle produzioni e dell’offerta e il MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI, salvaguardando al contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali” concorrendo anche (effetto indiretto) agli obiettivi specifici di “Rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria”, “Accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare” e di “Facilitare l’insediamento di giovani in agricoltura” (art. 1 del Bando).
In data 31 luglio 2012, la ditta ricorrente, presentava ad ARGEA, ente competente ad istruire il procedimento, la domanda di aiuto STOR/PSR/121/2012/253, con la quale proponeva la realizzazione di un <progetto di miglioramento fondiario e della propria azienda agricola>in Cabras. In particolare, a tal fine si prospettava:
- la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp nominali,
- l’acquisto di attrezzature e macchine specifiche per l’esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta,
- l’acquisto di una trattrice,
- l’acquisto e la messa in opera di attrezzatura irrigua “per impianto a goccia”.
Il costo per la realizzazione di detto intervento ammontava a complessivi € 168.700, di cui 95.790 sarebbero rimasti ad esclusivo carico del ricorrente.
Nello specifico, si chiedeva il finanziamento del 30 % dell’impianto fotovoltaico e il 50 % del costo necessario alla realizzazione degli altri “interventi”, per complessivi € 72.910,00.
Il finanziamento per l’acquisto dei macchinari e dell’impianto irriguo di cui alla domanda costituiva la parte più rilevante della spesa effettuata dal signor E (55.750 € su 72.910 €).
Con Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività istruttorie n. 4748 del 26/10/2012 veniva approvata la graduatoria unica Regionale delle domande e quella dell’impresa ricorrente rivestiva una POSIZIONE UTILE ai fini del finanziamento (secondo i criteri di cui all’art. 9 del Bando, infatti, il progetto aveva una “priorità” sintetizzabile con un punteggio pari a 85,5).
In data 14 gennaio 2013 (nota prot. ARGEA n. 1768), l’impresa ricorrente, come prescritto dal Bando, presentava il <progetto dettagliato>in stretta aderenza con quanto previsto in domanda.
Il ricorrente è titolare di un’azienda agricola composta da 25 ettari di terreni coltivabili e con la realizzazione del progetto si proponeva di aumentare la produttività degli stessi.
Causa insufficienza di mezzi venivano sfruttate, nell’azienda, solo il 60 % delle possibilità produttive. In particolare non tutti i terreni potevano essere coltivati al meglio, in quanto non tutti potevano essere adeguatamente irrigati.
In data 22/01/2013, Argea, con nota prot. n. 4014, comunicava al sig. E l’avvio dell’istruttoria che si sarebbe conclusa in data 19/11/2014.
In data 26/11/2012, il ricorrente procedeva all’acquisto delle macchine e degli impianti oggetto della domanda nonché, anche , di una nuova pompa sommersa deputata ad estrarre l’acqua, a 100 metri di profondità, dal pozzo artesiano, grazie alla quale si procede all’irrigazione dei campi.
Dopo aver realizzato l’impianto fotovoltaico da 20 Kw (si afferma dietro suggerimento dell’ing. M), decideva di procedere alla realizzazione, a sue esclusive spese, di un ulteriore impianto fotovoltaico da 30 Kw., onde poter ottenere un ulteriore abbattimento dei costi dell’energia elettrica.
In data 26/02/2013 ha stipulato il contratto di acquisto ed ha installato nuovi pannelli fotovoltaici che, unitamente a quelli della domanda di aiuto, gli avrebbero consentito di coprire il 90 % circa del fabbisogno energetico aziendale.
L’azienda del signor E è costituita da 25 ettari di terreni coltivabili.
Parte ricorrente sostiene (e documenta con relazione di un tecnico) che l’azienda , per sfruttare tutte le potenzialità , al massimo della capacità produttiva (ovvero coltivando tutta la superficie disponibile per tutto l’anno), ha necessità di circa 57.480 KW annui di energia elettrica (di cui circa 54.000 Kw sarebbero assorbiti dalla sola pompa sommersa, mentre il resto del consumo è da attribuirsi alla cella frigo e all’impianto di illuminazione).
In data 12/06/2014, con nota prot. 48339, ARGEA comunicava alla ditta ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 per le seguenti motivazioni:
“durante il sopralluogo è stato riscontrato un impianto fotovoltaico già realizzato di 50Kwp. Dalla relazione dell’ing. M Giovanni (tecnico dell’impresa) risulta un impegno energetico di 35.251 comprendente l’energia prelevata più quella autoconsumata dall’impianto. Non può essere presa in considerazione la parte della previsione dei consumi stimati, poiché da un controllo sul fascicolo aziendale, le superfici irrigue non sono variate negli anni precedenti, pertanto il suddetto impianto risulta sovradimensionato. Il bando e la circolare dell’Autorità di Gestione prot. n. 11326 del 06/06/2012, punto 5, prevede che la potenza dell’impianto non possa superare quella necessaria all’autoconsumo aziendale anche nel caso in cui beneficiario intenda a proprie spese provvedere per la potenza eccedente. In questi casi l’impianto non potrà essere finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria”.
In data 30/06/2014, il signor E, presentava le osservazioni al preavviso di rigetto, nelle quali veniva evidenziato che:
1) l’azienda condotta ha una superficie di ha 80.28.00 (nel 2013) suddivisa in diversi corpi aziendali. Il corpo principale ove è installato l’impianto fotovoltaico e la pompa sommersa da 30KW, della superficie suscettibile d’irrigazione di ha 27.00.00 è quasi completamente destinato alla coltivazione di ortive, che rappresenta la principale attività aziendale;
2) il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico è stato fatto con riferimento a un piano colturale tipo, nel quale si considera che quasi tutta la superficie costituente il corpo principale (circa Ha 25) venga irrigata: tale è infatti la potenzialità operativa aziendale considerate le risorse disponibili;
3) l’impianto fotovoltaico deve essere dimensionato rispetto alla potenzialità del fondo e non riferita ad una sola annata agraria;
4) l’impianto fotovoltaico, il primo anno di funzionamento, ha avuto una resa superiore alle aspettative (non prevista secondo i canoni di calcolo);
5) dall’esame dei fascicoli aziendali si rileva che le superfici irrigue sono variate negli anni precedenti all’impianto fotovoltaico.
In data 18/11/2014, il tecnico istruttore, inviava ad Argea la nota prot. n. 101135, con la quale proponeva la “non approvazione degli investimenti” previsti.
Con determinazione n. 6467 del 19/11/2014, notificata il 21/11/2014 con nota prot. n. 101519 del 19/11/2014, il Servizio ha comunicato il rigetto della domanda di finanziamento
ARGEA ha ritenuto che l’azienda del ricorrente “non possieda i requisiti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kwp (già realizzato) come risulta anche dalla relazione sul fabbisogno energetico aziendale dell’ing. Giovanni M dalla quale risulta un impiego di 35251 Kw annui comprendente l’energia prelevata più quella autoconsumata dall’impianto”, da qui risulterebbe il <sovradimensionamento>dell’impianto.
Con il rigetto della domanda relativa alla sovvenzione per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico il progetto di cui alla domanda non aveva più una “priorità alta” secondo i criteri di cui all’art. 9 del Bando, con attribuzione di un punteggio di soli 35,5, anziché 85,5 (come risulta dalla relazione istruttoria del perito Montisci allegata alla determinazione di rigetto).
Inoltre, sostiene la difesa del ricorrente, che se Argea avesse concluso l’istruttoria nei termini, il signor E avrebbe potuto presentare una nuova domanda di aiuto ai sensi del 3° bando del medesimo PSR, per la stessa misura 121 ed in quel caso, con il punteggio di 35,5, sarebbe risultato in posizione utile in graduatoria per poter ottenere il finanziamento della parte di progetto relativa ai soli macchinari e all’impianto irriguo, come risulterebbe dalla Determinazione dell’Assessorato all’agricoltura e riforma agro pastorale RAS n. 12165/838 del 17/07/2015.
Domanda di finanziamento che non ha, invece, potuto presentare ai sensi del 3° bando -per la parte che non riguardava il fotovoltaico- perché era ancora aperta l’istruttoria di cui al procedimento amministrativo in esame.
In data 18/12/2014, la ditta E proponeva ricorso gerarchico avverso questa Determinazione.
Con Determinazione del direttore generale di ARGEA n. 3758 del 06/10/2016, è stato disposto il rigetto del ricorso gerarchico, in quanto il realizzato contrasterebbe con il bando e con le circolari dell’Assessorato all’Agricoltura RAS nn. 11326/2012 e 10470/2013.
Nello specifico, l’Amministrazione ha ritenuto di non dover procedere all’erogazione del contributo perché la ditta E avrebbe “realizzato un impianto fotovoltaico di potenza superiore rispetto alle reali necessità aziendali” e in particolare, ad avviso dell’ente istruttore, “il sovradimensionamento dell’impianto, infatti, contrasta con quanto previsto dalle norme interpretative in materia le quali dispongono che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria;in caso contrario l’impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata nella predetta sede. Non sono pertinenti, ai fini dell’accoglimento del ricorso, neanche le ulteriori motivazioni che prospettano un futuro utilizzo totale della superficie aziendale che renderebbe necessaria una maggiore produzione energetica;tali asserzioni, infatti, oltre che ipotetiche, non sono suffragate dalle risultanze emerse in fase istruttoria ivi compreso il Piano di Sviluppo Aziendale predisposto dalla ditta”.
Con ricorso notificato e depositato nel dicembre 2016-gennaio 2017 i provvedimenti negativi sono stati impugnati con la formulazione delle seguenti censure:
1) Violazione del Bando. Eccesso di potere per violazione di circolari;
2) Eccesso di potere per: carenza motivazionale;difetto di istruttoria;travisamento dei fatti;contraddittorietà estrinseca;illogicità manifesta;
3) Violazione dell’art. 13 del Bando.
E’ stata richiesta anche, ai sensi dell’art. 66 CPA, qualora il Tar lo ritenesse necessario o utile, CTU al fine di verificare se l’impianto fotovoltaico installato dalla ditta ricorrente sia <sovradimensionato rispetto al fabbisogno aziendale>. In particolare, con richieste al CTU di stabilire:
A) Quale sia il fabbisogno energetico dell’impresa E Francesco, per la coltivazione dei suoi terreni nel rispetto del “piano colturale tipo” di cui alla domanda di finanziamento, in considerazione dell’impiego delle macchine e degli impianti dichiarati in domanda e presenti in azienda (pompa sommersa, cella frigorifera e impianto di illuminazione del capannone);
B) Quale sia la capacità produttiva di energia elettrica degli impianti fotovoltaici installati nell’azienda di parte ricorrente.
Si è costituita Argea sostenendo la legittimità della decisione assunta.
Alla camera di consiglio dell’1 febbraio la domanda cautelare è stata riunita al merito.
All’udienza del 24 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è stato formulato e sviluppato sulla base di articolati ed approfonditi dati tecnici (forniti in relazione di parte e riportati in estratto anche nell’atto giudiziario) che, nel loro insieme dimostrano che l’esecuzione del secondo impianto (realizzato ad esclusive spese del ricorrente, e non oggetto di richiesta di finanziamento) era anch’esso giustificato dall’ ampiezza dell’azienda agricola posseduta , sussistendo terreni disponibili non coltivati proprio a causa dell’assenza di irrigazione, ma suscettibili di sviluppo aziendale.
Il pozzo costituiva l’unica fonte per l’irrigazione dei terreni. Con una maggiore dotazione di energia elettrica sarebbe stato possibile far funzionare maggiormente la pompa sommersa, aumentando lo sfruttamento delle potenzialità esistenti (coinvolgendo anche ulteriore aree, non coltivate) , con incremento del rendimento dell’azienda agricola.
Le conclusioni alle quali è giunto l’ingegnere incaricato dal ricorrente, ing. M, dopo aver illustrato tutti i dati tecnici e agricoli ed aver approfonditamente analizzato le possibilità di sviluppo dell’azienda con l’incremento di fonte energetica rinnovabile, sono state le seguenti (cfr. doc. n. 12):
<L’impianto realizzato è stato dimensionato e progettato per assicurare all’azienda il raggiungimento dell’autosufficienza energetica assumendo come operatività a di riferimento quella dell’applicazione del regime irriguo su tutti gli ha 25 di superficie del corpo aziendale principale.
Essendo trascorso oltre un anno dalla messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico si è potuta eseguire una valutazione a consuntivo della sua produttività e metterla a confronto con gli impieghi energetici effettivi derivanti dall’attività aziendale dello stesso periodo.
Si è inaspettatamente osservata una maggior produttività dell’impianto fotovoltaico (+ 18%) rispetto ai dati desumibili dai più accreditati modelli di simulazione;oltre all’annata particolarmente favorevole dal punto di vista dell’irraggiamento sussiste probabilmente una ottimale predisposizione del sito (esposizione, giacitura).
Nell’annata in esame, per ragioni contingenti, la Direzione Aziendale ha investito a coltura irrigua appena il 60% della superficie disponibile: essendo i consumi elettrici dovuti per il 90% all’attività dell’elettropompa per irrigazione, l’impiego energetico si è ridotto a poco più del 50% dell’energia che l’impianto ha prodotto.
Preme in conclusione sottolineare: