TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-10-09, n. 200902577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-10-09, n. 200902577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200902577
Data del deposito : 9 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00940/2008 REG.RIC.

N. 02577/2009 REG.SEN.

N. 00940/2008 REG.RIC.

N. 00674/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 940 del 2008, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dall'avv. P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 4255;

contro

Comune di Padova, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B, M L, V M, A M, A B e P M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R;



Sul ricorso numero di registro generale 674 del 2009, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dall'avv. P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 4255;

contro

Comune di Padova, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B, M L, V M, A M, Alberto Bicocchi, P M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso r.g. 940 del 2008:

- del regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Padova n. 35 del 26 febbraio 2008, nonché della deliberazione medesima, in particolare del Capo II del regolamento intitolato “pianificazione e localizzazione delle installazioni” (artt. 3, 8 e 16), ed inoltre della deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 19 febbraio 2008, con cui propone l’approvazione del regolamento;


B) quanto al ricorso r.g. 674 del 2009:

- del regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Padova n. 35 del 26 febbraio 2008, in particolare degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 nelle parti in cui prevedono la formazione e l’approvazione del piano fissandone competenza, procedura e criteri, ed inoltre della deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 19 febbraio 2008, con cui propone l’approvazione del regolamento;

- del piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Padova n. 121 del 15 dicembre 2008, nonché della deliberazione medesima, in particolare dei giudizi che comunque non consentono a Vodafone la localizzazione di nuovi impianti, la modificazione di quelli in esercizio e l’individuazione di aree di ricerca, nonché degli altri atti del procedimento, in specie dei verbali di incontro tecnico in data 15 e 30 ottobre 2008 e dei pareri dei consigli di quartiere che hanno dato luogo ai predetti giudizi ed atti connessi.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2009 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Comune di Padova con deliberazione consiliare n. 35 del 26 febbraio 2008, ha approvato un “regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H”.

Con ricorso r.g. 940 del 2008 gli artt. 3, 8 e 16, del regolamento sono impugnati da Vodafone Omnitel N. V. per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 17 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dell’art. 50 della legge 27 giugno 1985, n. 61;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 della legge 27 febbraio 2001, n. 36;

IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e degli artt. 3, 4 e 89 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259;

V) violazione, mediante la previsione di poteri che sconfinano nell’arbitrio, del principio di legalità;

VI) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. d), n. 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

VII) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria e di motivazione;

VIII) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché dell’art. 86 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Si è costituito in giudizio il Comune di Padova eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per sua reiezione.

Successivamente il Comune di Padova con deliberazione consiliare n. 121 del 15 dicembre 2008, in attuazione del regolamento, ha approvato il piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Il piano ha comportato la reiezione della maggior parte delle istanze formulate dalla ricorrente.

Il piano comunale delle installazioni degli impianti unitamente al presupposto regolamento sono altresì impugnati con il ricorso r.g. 674 del 2009 per le seguenti censure:

A) quanto al regolamento:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 17 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché dell’art. 50 della legge 27 giugno 1985, n. 61;

II) violazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 ed 8 della legge 27 febbraio 2001, n. 36;

IV) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 3, 4 e 86 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259;

V) violazione degli artt. 3, 4 e 87 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259 e, mediante la previsione di poteri che sconfinano nell’arbitrio, del principio di legalità;

VI) violazione degli artt. 26, 38, 86 e 87 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259, contraddittorietà e sviamento;

VII) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché degli artt. 86 e 87 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259, illogicità manifesta;

VIII) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria e di motivazione;

B) quanto al piano delle installazioni:

IX) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del regolamento, difetto di presupposti e travisamento relativamente al sito

PD

3787 A Cadoneghe Vecchia, in area di rispetto cimiteriale e avente ad oggetto “la realizzazione in costing sulla struttura di un impianto telecom già attivo”;

X) violazione dell’art. 3 del regolamento, difetto di presupposti e di motivazione nonché violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

XI) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento delle installazioni nonché dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

XII) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 11 del regolamento, difetto di presupposti e violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241, per l’omessa considerazione di alcune delle istanze.

Si è costituito in giudizio il Comune di Padova eccependo la tardività del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2009, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Disposta la riunione dei ricorsi soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni in rito formulate dal Comune di Padova.

Con una prima eccezione sostiene che il primo ricorso r.g. 940 del 2008, con il quale è stato impugnato “il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H” approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 26 febbraio 2008, in mancanza di atti applicativi sarebbe inammissibile per carenza di interesse.

L’eccezione è fondata.

Come noto l'interesse a ricorrere consiste nell'utilità concreta che il ricorrente, nella situazione in cui versa, si ripromette di ottenere dall'accoglimento del ricorso e deve essere connotato dall'attualità tanto della lesione subita quanto del vantaggio conseguibile.

Nel caso all’esame le norme regolamentari impugnate dettano la disciplina generale dell’installazione degli impianti per la telefonia mobile e le trasmissioni in standard DVB-H fissandone modalità e criteri, demandando invece ad un apposito piano l’individuazione in concreto dei siti idonei e quelli non idonei in relazione alle istanze pervenute.

Si tratta pertanto di norme di carattere astratto e programmatico che non possono considerarsi immediatamente lesive, cosicché il pregiudizio che ne può derivare diviene attuale solo nel momento in cui il Comune provvede a darvi esecuzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 , n. 450;
id. 12 ottobre 1999, n.1558;
id. 27 luglio 1987, n. 449).

Il ricorso r.g. 940 del 2008 deve pertanto essere dichiarato inammissibile per mancanza di un interesse attuale al ricorso.

1.1 Il medesimo iter argomentativo induce invece a ritenere ritualmente impugnato con il secondo ricorso (r.g. 674 del 2009) il regolamento, quale atto presupposto del piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, che è il provvedimento immediatamente lesivo.

1.2 Il Comune di Padova eccepisce l’inammissibilità e la tardività anche del secondo ricorso (r.g. 674 del 2009).

1.3 In primo luogo sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno degli altri gestori perché controinteressati.

L’eccezione è priva di fondamento in quanto il regolamento e il piano comportano significative restrizioni alla possibilità, spettante in base alla normativa nazionale, di installare impianti di trasmissione;
ne consegue che gli altri gestori, al pari della Società ricorrente, non hanno interesse alla conservazione dei provvedimenti impugnati, dal momento che trarrebbero un evidente vantaggio per la propria attività da un’eventuale loro caducazione.

1.4 Con una seconda eccezione il Comune sostiene che il ricorso sarebbe tardivo per due profili: perché la deliberazione di approvazione del piano n. 121 del 15 dicembre 2008, è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18 dicembre 2008 al 1 gennaio 2009, e la sua notifica sarebbe avvenuta solo il 3 marzo 2009, oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza della pubblicazione, ed in quanto la Società ricorrente, avendo seguito l’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione, avrebbe avuto piena conoscenza del piano fin dalla sua approvazione.

L’eccezione non è fondata.

Come risulta chiaramente dal talloncino apposto in calce all’originale e alla copia dell’atto da notificare per la liquidazione delle spese di notifica, il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario non il 3, ma il 2 marzo 2009, il che rende tempestiva l’impugnazione per la considerazione che l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 dispone che, per gli atti di cui non è prevista la notifica individuale, il termine di impugnazione decorre dalla data di scadenza della pubblicazione, e l'art. 149 c.p.c. (modificato in recepimento della pronuncia della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477) dispone che la notificazione si perfeziona, per il notificante, con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

Quanto all’irrilevanza del secondo profilo è sufficiente osservare che il Comune, su cui incombe il relativo onere di provare l’eccepita tardività, non fornisce alcun elemento a supporto dell’affermata piena conoscenza antecedente alla pubblicazione: allega infatti una richiesta di accesso del 5 febbraio 2009, successiva alla scadenza del termine di pubblicazione (cfr. doc. 3 allegato alle difese del Comune).

Il ricorso r.g. 674 del 2009 pertanto è stato ritualmente proposto.

2. Quanto al merito del ricorso, è necessario premettere che il Comune di Padova con deliberazione consiliare n. 35 del 26 febbraio 2008, ha approvato un “regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H”.

Nella relazione di accompagnamento alla deliberazione vengono richiamate le numerose sentenze di primo e secondo grado che hanno annullato precedenti ed analoghi atti emanati in materia dal medesimo Comune di Padova (Tar Veneto 8 marzo 2006, n. 565;
id. 19 ottobre 2006, n. 3520;
id. 19 aprile 2007, n. 1515;
id. 30 maggio 2007, n. 1811;
30 maggio 2007, n. 1800;
id. 2 luglio 2007, n. 2141;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431;
id. ordinanza 11 dicembre 2007, n. 6436).

La predetta relazione riconosce inoltre che la disciplina introdotta dal regolamento, una volta completata con l’emanazione del piano di localizzazione degli impianti, avrà un contenuto assimilabile a quello già censurato in passato in sede giurisdizionale;
afferma tuttavia di ritenere che i rilievi precedentemente sollevati debbano essere rivisti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2007, n. 303, la quale, a giudizio del Consiglio comunale, avrebbe ormai riconosciuto piena legittimità ad una pianificazione comunale in materia di installazione di impianti per la telefonia mobile.

La relazione conclude affermando inoltre che i contenuti del regolamento e del piano dovranno trovare la propria definizione nei nuovi strumenti urbanistici del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (la legge regionale all’art. 13, comma 1, lett. q, demanda al piano di assetto del territorio il compito di stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, mentre all’art. 17, comma 1, lett. h, demanda al piano degli interventi il compito di definire e localizzare le opere relative a reti e servizi di comunicazione), e l’art. 8 del regolamento afferma espressamente che il piano costituisce parte integrante del piano degli interventi che dovrà essere formato in attuazione della legge regionale.

Il regolamento prevede che annualmente i gestori debbano presentare al Comune un programma di sviluppo della propria rete e che i siti proposti dai gestori siano oggetto da parte dell’amministrazione comunale di “modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’art. 3” (cfr. l’art. 7 del regolamento).

Con deliberazione del Consiglio comunale di Padova n. 121 del 15 dicembre 2008, è stato approvato il piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H previsto dal predetto regolamento.

Per effetto del regolamento e del piano è stato introdotta nel Comune di Padova una vera e propria pianificazione localizzativa dei siti idonei che, nella sostanza, contempla un divieto generalizzato di installazione e di riconfigurazione degli impianti che assume carattere assoluto in determinate categorie di siti definiti sensibili e in loro prossimità (quali gli insediamenti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di cura, aree di svago o gioco elencati all’art. 5 del regolamento, ovvero le aree soggette a vincoli paesaggistici e monumentali di cui all’art. 4 del regolamento), e un carattere relativo, superabile solo previa dimostrazione della necessità di installazione per “l’assoluta impossibilità” di completare altrimenti la rete, esteso a tutte le restanti aree del territorio comunale (cfr. art. 3, terzo comma del regolamento).

Sono ammessi l’installazione e il mantenimento degli impianti in alcune aree espressamente indicate (quali quelle agricole, delle infrastrutture della viabilità, industriali a bassa occupazione o di rispetto cimiteriale: cfr. art. 3, secondo comma del regolamento) qualora non “prossime” ad aree sensibili, e tuttavia la nozione di prossimità non viene in alcun modo definita o delimitata.

La Società ricorrente ha chiesto l’approvazione di sei nuovi impianti, di otto riconfigurazioni, e di nove aree di ricerca. Il piano approvato sulla base del regolamento ha ammesso due nuovi impianti, quattro riconfigurazioni, e un’area di ricerca. In alcuni casi (relativamente al nuovo impianto nel sito denominato Arcella Musica, e alla riconfigurazione nel sito denominato Arcella Sud) i dinieghi sono stati motivati con il parere negativo espresso dal Consiglio circoscrizionale che ha ritenuto, a proprio giudizio e senza ulteriori precisazioni, sufficiente la copertura del servizio già assicurata dal gestore.

2.1 Con il primo motivo la Società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 17 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché dell’art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Lamenta in particolare che il Comune di Padova è intervenuto, dettando una disciplina che viola i limiti previsti dalla legislazione statale, in ambiti che la legge regionale demanda espressamente al piano di governo del territorio, strumento di pianificazione che si caratterizza per tipicità di contenuti e di procedure di approvazione.

La censura è fondata e merita accoglimento.

Il Collegio infatti sul punto non ravvisa motivi per discostarsi da quanto già deciso con sentenza Tar Veneto, Sez. III, 25 settembre 2008, n. 3033, relativamente ad un’analoga censura formulata avverso un regolamento approvato dal Comune di Venezia, che aveva previsto la formazione di un atto di pianificazione con caratteristiche e contenuti corrispondenti a quello del Comune di Padova oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Contrariamente a quanto espressamente afferma la relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del regolamento per giustificare la riproposizione di una disciplina già in passato oggetto di annullamento in sede giurisdizionale, la sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2007, n. 303, non appare aver innovato il quadro normativo in materia.

Detta sentenza infatti si è pronunciata su una legge di una Regione a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, che ha potestà legislativa regionale primaria in materia urbanistica, al solo fine di valutare se le prescrizioni normative dettate in quella sede compromettessero le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica espresse dalla legislazione statale, e non reca quindi statuizioni trasponibili alla disciplina delle competenze dei Comuni di altre Regioni.

Ai fini dell’apprezzamento della censura è opportuno richiamare le norme statali e regionali che circoscrivono i margini di intervento dei Comuni in materia.

L’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, riconosce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa tale norma:

- non consente di disciplinare, nei regolamenti, l’installazione di detti impianti con limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002 , n. 3095);

- non comporta la possibilità di derogare all’unicità procedimentale delineata dal Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 265) e al principio che le infrastrutture di telecomunicazione debbono essere considerate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI, 18 maggio 2004 , n. 3193;
id. 27 ottobre 2006 , n. 6439;
id. 28 febbraio 2006, n. 889;
id. Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431);

- ammette che il Comune adotti misure di carattere tipicamente urbanistico a condizione che siano conformi al principio di ragionevolezza, alla natura delle competenze urbanistico - edilizie esercitate, e siano sorrette da una ponderata valutazione non incidente nelle competenze statali o regionali in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3536).

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante norme per il governo del territorio, ha previsto che la pianificazione urbanistica si esplichi mediante il piano regolatore, composto dal piano di assetto del territorio (PAT), che delinea le scelte strategiche di carattere strutturale volte a definire gli elementi di conservazione e sviluppo del territorio, e il piano degli interventi (PI), che programma con carattere operativo le scelte di trasformazione del territorio (cfr. le definizioni contenute nell’art. 12).

L’art. 13, comma 1, lett. q), dispone che il piano di assetto del territorio debba stabilire, tra l’altro, “i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche”.

L’art. 17, comma 2, lett. h), dispone che spetta al piano degli interventi “definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare”.

L’art. 48, comma 1, in via transitoria e salvo limitate eccezioni, nelle more dell’approvazione del piano di assetto del territorio, vieta l’adozione di varianti ai piani regolatori vigenti e, al comma 5, dispone che i piani regolatori vigenti mantengano efficacia fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio, acquistando successivamente il valore e l’efficacia del piano degli interventi per le parti compatibili.

La stessa relazione di accompagnamento al regolamento impugnato, nella parte finale, riconosce espressamente di intervenire in ambiti che la legge regionale riserva al piano di assetto del territorio e al piano degli interventi.

Orbene, alla luce di tale quadro normativo risulta chiaramente fondata la censura di cui al primo motivo.

Infatti per la legge regionale n. 11 del 2004 la disciplina di carattere urbanistico relativa alla localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica deve essere contenuta nel piano di assetto del territorio e nel piano degli interventi per quanto di rispettiva competenza.

Il regolamento impugnato viola pertanto la disciplina positiva di grado primario laddove introduce uno strumento atipico, di cui sono definiti presupposti, contenuti e procedura di approvazione, in un ambito che la legge regionale riserva a differenti strumenti pianificatori con caratteristiche proprie: il piano di assetto del territorio, che deve dettare anche i criteri per l'individuazione dei siti, è un atto complesso, che può essere approvato, previa adozione da parte del Comune, solo con il concorso della Provincia (cfr. l’art. 14 della legge regionale citata;
nella fase transitoria interviene invece la Regione: cfr. l’art. 48, comma 4), mentre il piano degli interventi, che tra l’altro ha il compito di localizzare reti e servizi di comunicazione, prevede un procedimento articolato nelle fasi dell’adozione e dell’approvazione ed ha un contenuto non settoriale.

Conseguentemente devono essere annullati gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 nelle parti in cui prevedono la formazione e l’approvazione del piano nonché il piano medesimo che si fonda esclusivamente su tali norme.

3. Resta da soggiungere, ancorché le ulteriori censure rivolte avverso l’atto normativo e pianificatorio siano suscettibili di assorbimento, che risultano parimenti fondati il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, in quanto;

- la disciplina introdotta persegue chiaramente finalità di carattere radioprotezionistico riservate alla esclusiva competenza statale;

- una tale suddivisione del territorio comunale in distinte tipologie di aree contrasta con il Dlgs. n. 259 del 2003, il quale non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a scegliere quali aree del territorio comunale siano idonee ad ospitare gli impianti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431);

- viene in tal modo compromessa l’esigenza di consentire l’installazione degli impianti sull’intero territorio comunale al fine di realizzare una uniforme copertura di tutta l’area interessata: la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui ciò è espressamente consentito si pone infatti contrasto proprio con l’esigenza di permettere la copertura del servizio sull’intero territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4847).

Il piano approvato pertanto, indipendentemente all’illegittimità delle disposizioni del regolamento comunale che lo prevede ed in ragione dei suoi contenuti, sarebbe dunque di per sé in contrasto con la normativa statale.

In definitiva il ricorso r.g. 940 del 2008, con cui è stato autonomamente impugnato in via diretta il regolamento, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre il ricorso r.g. 674 del 2009 deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati.

Le spese di giudizio, compensate per metà in ragione dell’esito del primo dei due ricorsi, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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