TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-19, n. 201200614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-19, n. 201200614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200614
Data del deposito : 19 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06804/2010 REG.RIC.

N. 00614/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06804/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 6804 del 2010, proposto da PricewaterhouseCoopers S.p.A., in persona del legale rappresentante, e da D L G, rappresentati e difesi dagli avv.ti M S, A B, M L e M R, presso lo studio del primo elettivamente domiciliati, in Roma, viale Parioli n. 180;

contro

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti F B, S P, G R e M G D G P, per il presente giudizio elettivamente domiciliata presso la propria sede legale, in Roma, alla via G.B. Martini n. 3;

per l'annullamento

- - della delibera della CONSOB n. 17377 del 15 giugno 2010, con cui è stato intimato, “ai sensi dell’art. 163, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) … di non avvalersi dell’attività di revisione del dott. Gian Paolo D L per un periodo di due anni” dalla data di notifica della delibera, come pure del relativo (ed allegato) atto di accertamento;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob - Commissione Nazionale Per Le Societa' e La Borsa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone preliminarmente PricewaterhouseCoopers di essere una società iscritta all’albo speciale tenuto da CONSOB ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 58/1998;
mentre il dott. D L è partner della stessa PwC, responsabile dei lavori di revisione relativi ai bilanci di Aicon S.p.A. (società operante nel settore della nautica a motore di lusso).

Quest’ultima, con delibera assembleare del 2 dicembre 2005, conferiva a PwC l’incarico di provvedere al controllo contabile, ex artt. 2409-bis, dei propri bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati di gruppo.

In esito agli incarichi ricevuti, PwC rassegnava relazioni senza rilievi (ma con taluni richiami di informativa) relativamente ai bilanci di esercizio e consolidati 2004, 2005, 2006 e 2007.

Per quanto riguarda, segnatamente, il bilancio chiuso il 31 agosto 2007, PwC ebbe a rilevare talune criticità oggetto di segnalazione per fatti censurabili ai sensi dell’art. 155, comma 2, del TUF, indirizzata dalla stessa ricorrente, il 3 dicembre 2007, a CONSOB oltre che al collegio sindacale di Aicon.

A seguito della segnalazione anzidetta, taluni funzionari di CONSOB conducevano presso la sede palermitana di PwC accertamenti ispettivi (reiterati poi nel corso del 2008).

La stessa Commissione svolgeva, quindi, ulteriori indagini sostanziate dalla acquisizione di rilievi documentali e dall’audizione del ricorrente D L e di rappresentanti di PwC.

Con nota del 1° luglio 2009 CONSOB disponeva il formale avvio di un procedimento nei confronti di PwC e del dott. D L.

In data 26 gennaio 2010 veniva rassegnata dalla procedente Commissione la Relazione Istruttoria, che confermava le contestazioni elevate all’atto dell’avvio del procedimento di cui sopra.

Con l’avversato atto deliberativo del 15 giugno 2010, infine, CONSOB intimava a PwC, ai sensi dell’art. 163, comma 1, lett. b), del TUF, di non avvalersi per anni due dell’attività di revisione del dott. D L, ritenendo non comprovata la conformità ai principi di revisione dei lavori svolti da PwC sui bilanci consolidati del gruppo Aicon dal 31 agosto 2006 al 31 agosto 2007;
e, ulteriormente, accertata la violazione di taluni principi di revisione, analiticamente indicati.

Questi i dedotti argomenti di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Violazione dei principi generali di buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, insufficienza di motivazione.

Assume in primo luogo parte ricorrente che CONSOB non avrebbe rispettato il termine di cui al comma 2 dell’epigrafato art. 14 della legge 689/1981, in quanto:

- a fronte della prima verifica ispettiva condotta fra il 17 ed il 21 dicembre 2007

- della seconda ispezione, svoltasi fra il 19 ed il 27 febbraio 2008

- delle occasioni di confronto con i revisori (1° agosto e 19 settembre 2008

- e della richiesta di acquisizione documentale da parte della stessa Commissione (14 ottobre 2008)

il prescritto termine di giorni novanta sarebbe stato ampiamente superato in ragione dell’intervenuta notificazione delle contestazioni nei confronti degli odierni ricorrenti alle date del 6-7 luglio 2009.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dell’art. 162, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e sviamento.

Nell’assumere che, al fine del rispetto del termine di cui al precedente punto, non rileverebbe l’acquisizione documentale da CONSOB conseguita alla data del 17 ottobre 2008, soggiunge parte ricorrente che – quanto ai documenti da ultimo indicati – sarebbe mancata la necessaria attività di verbalizzazione.

3) Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950. Violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 241/1990 e dell’art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Violazione dei principi generali di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, insufficienza di motivazione.

Sostiene ulteriormente parte ricorrente la violazione del principio del contraddittorio, alla luce delle previsioni di cui al Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, atteso che l’esercizio del relativo diritto da parte del soggetto “indagato” sarebbe possibile nella sola prima fase dell’istruttoria (interloquendo con la Divisione competente) ed all’inizio della seconda (mediante replica alla relazione da quest’ultima rimessa).

La violazione in epigrafe conseguirebbe, dunque, alle vulnerate potenzialità del contraddittorio dinanzi all’Ufficio Sanzioni Amministrative (USA) di CONSOB.

4) Violazione dell’art. 1 della legge 689/1981, dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dell’art. 3 della legge 241/1990. violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Eccesso di potere per perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza, incongruità ed iniquità della sanzione.

Nell’osservare come la sanzione interdittiva nella fattispecie irrogata sia stata introdotta dall’art. 18, comma 1, lett. f), n. 1 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (entrata in vigore il 1° gennaio 2006), rileva parte ricorrente che una parte dell’attività di revisione relativa al bilancio Aicon 2006 si sarebbe svolta anteriormente alla vigenza della disposizione di cui sopra: per l’effetto assumendosi che la misura afflittiva gravata avrebbe formato oggetto di illegittima applicazione retroattiva.

5) Violazione e falsa applicazione del principio contabile IAS 11 e del documento interpretativo

IFCR

15. Violazione e falsa applicazione dei Principi di revisione, con particolare riferimento ai nn. 550 e 230. Violazione e falsa applicazione delll’art. 1325 c.c. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in relazione ai lavori in corso su ordinazione.

Viene contestata l’affermata insufficienza ed inadeguatezza delle procedure di revisione poste in essere per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal principio contabile IAS 11 ai fini della sua applicazione ai bilanci consolidati di Aicon al 31 agosto 2006 ed al 31 agosto 2007.

Precisa in proposito parte ricorrente che il lavoro al riguardo svolto e pianificato si è basato su un approccio di sostanza, con selezione di tutte le voci (esame al 100%), che ha consentito di coprire tutte le asserzioni di revisione sull’area LIC (lavori in corso su ordinazione).

Le considerazioni in proposito svolte da CONSOB rivelerebbero incongruità di carattere logico;
escludendosi, inoltre, che PwC avrebbe dovuto porre in essere “verifiche compensative”, che si sarebbero, invece, dimostrate inadeguate rispetto alle caratteristiche della società oggetto di revisione.

Soggiunge PwC di aver ritenuto di acquisire elementi probativi sull’area LIC tramite “procedure di validità”, cioè test di sostanza con copertura fino al 100%: sostenendosi la piena validità di tale metodologia anche in presenza di un sistema di controllo interno che non consenta la validazione dei controlli chiave da parte del revisore tramite “test di conformità”.

Né il corretto utilizzo del principio IAS 11 sarebbe infirmato, giusta quanto sostenuto da CONSOB, in presenza della opzione, da parte di Aicon, per IAS 2 (relazione semestrale del 29 febbraio 2008), atteso che tale mutamento non è stato chiaramente evidenziato nella predetta relazione semestrale e riguarderebbe, peraltro, il solo segmento Motor Yachts (per il segmento Mega Yachts risultando confermata dalla stessa società la validità del ricorso al principio IAS 11).

6) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento al n. 505. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in relazione alla verifica dell’esistenza dei crediti verso clienti e dei ricavi delle società controllate Aicon Yachts S.p.A. con riguardo al bilancio consolidato al 31 agosto 2006 e Aicon Yachts Europe s.r.l. relativamente al bilancio consolidato al 31 agosto 2007.

La conferma dei saldi ad una data diversa rispetto a quella di chiusura dell’esercizio è espressamente consentita dal principio in epigrafe;
ulteriormente sostenendosi come il revisore abbia ottenuto idonei elementi probativi sulle asserzioni interessate anche tramite altre procedure di revisione.

7) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento ai nn. 540 e 560. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in relazione alla recuperabilità dei crediti verso clienti della società controllate Aicon Yachts S.p.A.

Nell’osservare come il principio di revisione 540 in tema di stime contabili stabilisca che il revisore debba acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio, assume parte ricorrente di aver correttamente attuato tale principio, assumendo a tale proposito l’irrilevanza dell’effettuazione della stima ad una data diversa dalla chiusura dell’esercizio (30 giugno, anziché 31 agosto 2006).

Precisa inoltre parte ricorrente che – diversamente rispetto a quanto sostenuto da CONSOB – il revisore ha effettuato le procedure previste dal principio di revisione 560, utili per ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la completa definizione degli eventi successivi verificatisi fino alla data della relazione che possano richiedere rettifiche o ulteriori informazioni nel bilancio.

8) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento al n. 500. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in relazione alle procedure di cut off delle vendite relative al bilancio 2006 di Aicon Yachts S.p.A.

Evidenzia in proposito parte ricorrente che la circostanza richiamata da CONSOB riguarda non già il bilancio di esercizio di Aicon Yachts S.p.A., ma quello di Aicon Yachts Europe s.r.l., sul quale PwC non aveva, all’epoca dei fatti, alcun incarico di revisione.

9) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento ai nn. 230, 330, 500 e 560. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in relazione alle procedure di cut off delle vendite relative al bilancio 2007 di Aicon Yachts Europe s.r.l.

Assume parte ricorrente che il relativo rilievo, nei confronti della medesima mosso da CONSOB, sarebbe privo di idonea motivazione, avuto anche riguardo alla denunciata assenza di idonea istruttoria.

Il revisore, in particolare, avrebbe ottenuto ed analizzato il registro IVA dei mesi di settembre ed ottobre 2007, utilizzati per effettuare le procedure di cut off delle vendite.

Quanto al principio 230, viene osservato che tale regola professionale non obbliga in alcun modo il revisore ad archiviare nelle proprie carte di lavoro documentazione reperibile in ogni momento presso le società.

Per quanto concerne il mancato ottenimento dei registri IVA dei mesi di novembre e dicembre, viene sottolineato che il mancato aggiornamento dei relativi libri è stato puntualmente segnalato nel Libro della revisione nell’ambito delle verifiche svolte da PwC nel quarto trimestre dell’esercizio.

10) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento al n. 550. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in riferimento all’identificazione dell’esistenza di parti correlate al 31 agosto 2006.

Quanto alle 11 società menzionate nel prospetto informativo di Aicon quali parti correlate, la carta di lavoro del revisore denominata “Analisi Dealers” è risultata preordinata a far emergere, ove possibile, parti correlate non già segnalate dalla società.

11) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento ai nn. 330, 520 e 560. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto riferito alla completezza delle fatture da ricevere afferenti il bilancio consolidato al 31 agosto 2007.

Contesta poi la ricorrente che il revisore, disattendendo le verifiche programmate in sede di pianificazione al fine di mitigare il rischio relativo all’incompletezza dei debiti iscritti in bilancio, abbia svolto un test basato su un’analisi degli scostamenti effettuata su grandezze economiche non omogenee.

Assume parte ricorrente che tale conclusione sia priva di idoneo conforto motivazionale e non tenga in alcun conto le spiegazioni dai ricorrenti stessi fornite nel corso del procedimento.

12) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento al principio n. 500. Violazione e falsa applicazione del Principio contabile IAS 38. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in riferimento alla corretta contabilizzazione delle attività immateriali nei bilanci consolidati del Gruppo Aicon al 31 agosto 2006 ed al 31 agosto 2007.

Nella motivazione relativa al rilievo di cui sopra, CONSOB avrebbe trascurato la reale caratteristica delle capitalizzazioni in oggetto, e cioè che la trasformazione di un costo in attività è subordinata essenzialmente alla probabilità che affluiscano benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività stessa.

Pur essendosi richiamata al Principio contabile IAS 38, CONSOB avrebbe inoltre omesso di valorizzarne il contenuto, volgendo la sua attenzione unicamente alla mera verifica degli elementi documentali attestanti il singolo costo sostenuto, piuttosto che non i benefici economici attesi.

13) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento ai nn. 505 e 240. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto con riferimento all’asserita mancanza di specifiche procedure relative alle anticipazioni bancarie iscritte nel bilancio consolidato del Gruppo Aicon al 31 agosto 2006.

Nell’osservare come il tema delle anticipazioni bancarie abbia formato oggetto di segnalazione per fatti censurabili ex art. 155, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, trasmessa alla Commissione con nota del 3 dicembre 2007, viene evidenziato che il revisore ha inviato richiesta di conferma a tutti gli Istituti di credito con i quali Aicon ha intrattenuto rapporti finanziari ed ha diligentemente seguito le procedure richieste dal Principio di revisione n. 505, verificando in tutte le sue parti il modello di risposta delle banche.

Viene, poi, soggiunto che l’ammontare delle anticipazioni non eccedeva il limite degli affidamenti ed i rapporti tra l’indebitamento corrente tramite anticipazioni bancarie, ricavi e crediti non evidenziavano indicatori di anomalie.

14) Violazione e falsa applicazione dei principi di revisione, con particolare riferimento al n. 505. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza: il tutto in relazione a pretese irregolarità nelle procedure di circolarizzazione dei conti correnti bancari relative al bilancio di Aicon Yachts S.p.A. chiuso il 31 agosto 2006;
impropria considerazione dell’accredito pari ad € 3.579.000,00 nel saldo dei conti correnti bancari.

Nel confermare l’erronea individuazione, da parte di Aicon, dell’accredito della somma precedentemente indicata alla data del 30 agosto 2006 (e non al giorno successivo), esclude tuttavia parte ricorrente che siamo ascrivibili al revisore irregolarità con riferimento alla procedure di circolarizzazione bancaria.

15) Violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 163, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1, 8-bis, comma 4 e 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché perplessità, insufficienza di motivazione, irragionevolezza, incongruità ed iniquità della sanzione.

Fermi i criteri sottesi alla commisurazione della sanzione – di cui all’art. 11 della legge 689/1981 – assume parte ricorrente che la misura afflittiva nella fattispecie irrogata (anni due di sospensione, ovvero il massimo edittale previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 58/1998) sia del tutto sproporzionata rispetto ai fatti contestati;
ed altresì priva di adeguato conforto motivazionale, segnatamente con riferimento al profilo dell’affermata “gravità” delle condotte censurate.

Né rivelerebbe, ai fini di cui sopra, l’evocata presenza delle reiterazione di condotte illecite con riferimento ai bilanci consolidati al 31 agosto 2006 ed al 31 agosto 2007, atteso che verrebbe al riguardo in considerazione un’attività di mera interpretazione di principi contabili.

Sarebbe poi stata pretermessa da CONSOB l’applicazione del principio di cui all’art.

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