TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-14, n. 202216832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-14, n. 202216832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216832
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2022

N. 16832/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11936/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11936 del 2010, proposto dalla sig.ra I C, rappresentata e difesa dall’Avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 24 del 18 gennaio 2006 adottata da Roma Capitale, ufficio per le Politiche Abitative


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente – premesso di aver presentato in data 10 maggio 2003 una richiesta di regolarizzazione dell’assegnazione dell’unità abitativa (da ella occupata sin dal 1981) sita in Roma, Piazza Donna Olimpia n. 5, nonchè di essersi vista notificare soltanto in data 1° ottobre 2010 una nota dell’ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma) con cui veniva resa edotta del fatto che con determinazione dirigenziale n. 24 del 18 gennaio 2006 Roma Capitale aveva in realtà respinto la suddetta richiesta – è insorta avverso la summenzionata determinazione dirigenziale, chiedendone l’annullamento.

Espone in particolare la ricorrente di aver scoperto soltanto in data 1° ottobre 2010 – in uno alla determinazione dirigenziale n. 24/2006 di reiezione della sua istanza di regolarizzazione dell’occupazione dell’unità abitativa – anche che:

(i) dopo la sua originaria istanza del 2003 Roma Capitale predisposte – in data 13 ottobre 2004 – una comunicazione di riscontro con cui le rappresentava che “ a seguito dell’istanza di sanatoria dalla S.V. presentata, si precisa che per il completamento della stessa è necessario che la S.V. presenti entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente la seguente documentazione: AUTOCERTIFICAZIONE RESA DAL CONIUGE DI IMPOSSIDENZA ED AUTODICHIARAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO 1999 (MODELLI ALLEGATI) ”;

(ii) in data 10 maggio 2005, Roma Capitale predispose una seconda missiva con cui comunicava alla ricorrente che “ la Commissione, in sede di verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dichiarato la sua domanda non ammissibile per i seguenti motivi: MANCATA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. In relazione a quanto precede, La informo che, avverso la decisione della Commissione, potrà presentare controdeduzioni … entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente ”.

In base alla prospettazione di parte attrice, tanto la missiva del 13 ottobre 2004 quanto la successiva comunicazione del 10 maggio 2005 e la conseguente determinazione dirigenziale finale n. 24/2006 (recante la reiezione definitiva dell’istanza di regolarizzazione dell’alloggio per mancata produzione della documentazione

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