TAR Napoli, sez. VI, decreto cautelare 2014-05-20, n. 201400830

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, decreto cautelare 2014-05-20, n. 201400830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201400830
Data del deposito : 20 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02687/2014 REG.RIC.

N. 00830/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02687/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2014, proposto da:
soc. Lombardi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. A L, rappresentata e difesa dall'avv. L M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto I n.365;

contro

Comune di Barano d'Ischia in persona del Sindaco p.t., allo stato non costituito in giudizio;

nei confronti di

Soc. Elettrovit S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. R V, allo stato non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n.3236/2014 del 30.4.2014, con il quale il comune di Barano d'Ischia ha accolto l’istanza di accesso agli atti prot. n.2309del 18.3.2014 formulata dal sig. Vitobello Ruggiero nella qualità di amministratore unico della soc. Elettrovit s.r.l..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuta sussistente la giurisdizione e la competenza di questo adito Tribunale;

Considerato che:

- il provvedimento impugnato, datato 30.4.2014, notificato alla odierna società ricorrente il 5.5.2014, consente alla soc. Elettrovit s.r.l. l’accesso agli ulteriori atti - rispetto a quelli già assentiti con atto n. 5021 del 28.6.2013 - relativi ad un immobile di proprietà della medesima ricorrente, sito in Barano d’Ischia, alla via Corrado Buono ed adibito ad attività commerciale (supermercato) all’insegna “DECO”;

- la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare può essere fissata per il giorno 4 giugno 2014 e, quindi, considerata l’efficacia immediata del provvedimento impugnato, in tempo non utile;

- pertanto sussistono i presupposti di “estrema gravità e urgenza” per l’invocata misura cautelare provvisoria;


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