TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-09-05, n. 201901949

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-09-05, n. 201901949
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901949
Data del deposito : 5 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2019

N. 01949/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2018, proposto da
S D S, rappresentato e difeso dall'avvocato M G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso

XXII

Marzo 4;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, M L B, A M A, E M F, A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6;

per l'annullamento

dell’invito al pagamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione emesso il 18 maggio 2016 e notificato al sig. Sga S D in data 6 novembre 2017 riguardante l’intervento edilizio di via Ripamonti n. 126 pratica n. 820-2005 e successive varianti pratica 6911/2005 e pratica 979/2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Milano del 18 maggio 2016, notificata il 6 novembre 2017, con la quale gli è stato richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione oltre al contributo di costruzione, monetizzazione standard e monetizzazione parcheggi, per la DIA in variante essenziale PG 675118/2005 del 06.07.2005 e per altra DIA PG 134732/2006 del 13.02.2006 nella misura di € 49.527,80 complessivi, rispetto all’importo di € 35.535,77 autoliquidato con la denuncia di inizio attività.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.



1. Intervenuta prescrizione del credito.

Il ricorrente sostiene che, dovendosi far decorrere il termine decennale di prescrizione dal sessantesimo giorno successivo a quello del deposito dell’ultima DIA in variante (deposito avvenuto il 13 febbraio 2006), il credito del Comune di Milano si deve intendere prescritto al 14 aprile 2016 e quindi anche prima dell’emissione dell’atto che reca la data del 18 maggio 2016, poi notificato all’interessato solo il 6 novembre 2017. Inoltre al ricorrente non risulta che dal 14 aprile 2006 al 6 novembre 2017 alcun atto interruttivo della prescrizione sia stato emesso o notificato.



2. Violazione di legge.

Gli oneri richiesti sembrano fare riferimento all’intera opera di ristrutturazione dell’immobile già di proprietà Ufema, senza considerare che il sig. Sga è proprietario solo di una porzione del suddetto immobile, come da rogito allegato, e quindi gli oneri, nella denegata ipotesi in cui il credito non dovesse ritenersi prescritto, devono essere calcolati proporzionalmente alla sua proprietà.

La difesa del Comune di Milano mette in evidenza che il ricorrente, in qualità di proprietario dell’immobile, ha presentato una DIA in variante essenziale (6911/2005) in data 6.07.2005 ed una terza DIA (979/2006) in data 13.02.2006. Il Comune avrebbe proceduto a richiedere il pagamento degli oneri al ricorrente fin dal 26.10.2006 ed avrebbe emanato un’ingiunzione di pagamento in data 16 giugno 2009. Quindi, anche aderendo alla tesi del ricorrente, secondo cui il termine da cui far decorrere la prescrizione è quello del titolo rilasciato o perfezionatosi, il Comune afferma di aver interrotto la prescrizione e quindi la stessa non sarebbe maturata.

Secondo il Comune la tesi di controparte non tiene conto comunque che solo con la presentazione della dichiarazione di fine lavori inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto del Comune di richiedere somme a conguaglio del contributo di costruzione, autodeterminato dalla parte in sede di presentazione del titolo edilizio. Poiché il ricorrente ha inoltrato la dichiarazione di fine lavori con contestuale richiesta di certificato di agibilità in data 13.07.2011, la prescrizione non si sarebbe verificata anche per tale motivo.

Il Comune ha poi chiesto al ricorrente, in data 09.02.2010, di integrare la pratica edilizia per il calcolo degli oneri, preavvertendo il destinatario che, in caso di mancata integrazione, si sarebbe proceduto d’ufficio alla rideterminazione globale del contributo in forma parametrica e in sostituzione di quanto già calcolato dalla parte, accordando anche la proroga per la consegna della documentazione richiesta dallo stesso ricorrente per il tramite del suo legale. Anche tale atto dovrebbe essere considerato interruttivo della prescrizione.

Ritiene poi legittimo il calcolo degli oneri.

Con memoria depositata in data 12/03/18 il ricorrente afferma, in merito all’invito di pagamento in data 26 ottobre 2006, che la notifica sembra correttamente “eseguita per compiuta giacenza ma appare evidente che manca la firma dell’addetto alla consegna sull’attestazione di compiuta giacenza e non esiste copia dell’avviso di deposito per il ritiro”. Inoltre il sig. Sga non era a quella data residente in Milano via Ripamonti n. 126.

Per quanto riguarda poi l’ingiunzione di pagamento in data 16 giugno 2009, il ricorrente evidenzia che il Comune non ha allegato alcuna prova dell’invio dell’atto.

In merito alla richiesta di documentazione da parte del Comune ai fini del calcolo degli oneri del 09.02.2010, il ricorrente sostiene che una richiesta di integrazione documentale non produce effetti interruttivi della prescrizione.

Il ricorrente contesta anche che la notificazione dell’atto impugnato, emesso in data 18 maggio 2016, sia avvenuta prima del 6 novembre 2017. Il Comune afferma di averla spedita la prima volta il 21 aprile 2017 in via Alberelle 31 b) a Rozzano e che la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza. A tal fine però viene allegata una busta, priva di qualsiasi prova di invio, e di avviso di ricevimento, di Nexive che, quale società postale privata, a quella data non aveva potere di certificazione per la notifica degli atti amministrativi. Analogo discorso deve essere fatto per il tentativo del 4 agosto 2017: in primo luogo perché sempre affidato ad un ufficio postale privato privo di poteri di certificazione ed in secondo luogo perché eseguita in un luogo dove il sig. Sga non aveva più la residenza almeno da 4 o 5 anni, essendosi trasferito da Milano via Ripamonti 126 a Rozzano in via Alberelle 31/b. Unico atto che ha raggiunto il ricorrente sarebbe quindi quello impugnato in via principale che, però, il ricorrente ritiene notificato in data successiva alla maturazione della prescrizione decennale.

In merito poi alla dichiarazione di fine lavori il ricorrente contesta che da essa decorrano i termini di prescrizione e comunque precisa che ha depositato detta dichiarazione esclusivamente per l’immobile di sua proprietà.

Con la memoria in data 25/03/19 il ricorrente sostiene di non essere, neppure attualmente, proprietario dell’intero immobile, contesta la validità degli atti interruttivi della prescrizione e ribadisce che la richiesta economica è errata, visto che ha depositato la dichiarazione di fine lavori solo ed esclusivamente per la parte di immobile di sua proprietà, come indicato in quel documento.

La difesa del Comune di Milano precisa in data 09/04/19 che gli oneri di urbanizzazione sono da considerarsi quali obbligazioni “propter rem” che vincolano i successivi proprietari dell’immobile, per cui il ricorrente è obbligato in via solidale al pagamento. Inoltre afferma che il calcolo degli oneri è stato effettuato su una slp di mq. 107,45, che è la superficie recuperata dal ricorrente, e non quella di tutti e tre gli appartamenti ricavati dall’intervento relativo alla DIA 820/2005.

Con ordinanza cautelare n. 380 del 16/03/2018 il Collegio, ritenuto che il ricorso necessitasse di un approfondito esame non compatibile con la fase cautelare, ha accolto la domanda di sospensione dell’atto impugnato onde evitare che il ricorrente fosse costretto all’esborso di una somma di denaro di rilevante entità, tenuto conto anche della circostanza che un lieve differimento della riscossione non sembrava arrecare un apprezzabile sacrificio all’interesse della parte resistente.

All’udienza del 30 aprile 2019 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi