TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-26, n. 202007228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-26, n. 202007228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007228
Data del deposito : 26 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2020

N. 07228/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06959/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6959 del 2006, proposto da R C P, rappresentata e difesa dall’avv. G D F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via N. Marchese 10, nonché da M P, A P e S P, nella qualità di eredi della ricorrente, rappresentati e difesi dall’avv. G F, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giuliafabrizi@ordineavvocatiroma.org;

contro

Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. A M dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21;
ANAS s.p.a., in persona dell’Institore p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Caterina De Felice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Monzambano 10;

per l’annullamento

1) della determinazione dirigenziale del Comune di Roma, Dipartimento VI, n. 484 del 18 maggio 2006, notificata il successivo giorno 30, di rigetto dell’istanza di condono edilizio prot. n. 85044 del 3 giugno 1995;

2) della nota di ANAS s.p.a. prot. n. 25548 del 26 ottobre 2005, recante parere negativo alla sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. 28 febbraio 1985 n. 37, in quanto l’abuso è stato realizzato a distanza non conforme a quanto stabilito dal d.m. 1° aprile 1968;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e di ANAS s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del giorno 19 giugno 2020 il dott. V T e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, ai sensi degli artt. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e 4, d.l. 30 aprile 2020 n. 28;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – R C P è proprietaria di un terreno identificato in catasto al foglio n. 137, particella n. 129, ed ubicato in Roma, via Falerone s.n.c. (già via della Bufalotta 1009), sul quale ha edificato un capannone adibito ad attività artigianale in assenza di concessione edilizia. In relazione al suddetto manufatto, R.C.P. in data 3 giugno 1995 ha proposto istanza di sanatoria edilizia, ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47 e della l. 23 dicembre 1994 n. 724, che è stata allibrata dal Comune di Roma al prot. n. 85044, nella quale ha dichiarato che la costruzione è stata ultimata in data antecedente al 31 dicembre 1993.

Nel corso del procedimento di condono, il Comune di Roma, avendo riscontrato l’esistenza in loco di un vincolo stradale, con nota prot. n. 192719 del 21 dicembre 2004 ha chiesto ad ANAS s.p.a. di esprimere il parere prescritto dall’art. 32, comma 1, l. n. 47 del 1985, rappresentando che l’abuso ricade in zona H2 del PRG vincolata dalla fascia di rispetto stradale. ANAS s.p.a. ha, quindi, comunicato il proprio parere negativo con nota prot. n. 25548 del 26 ottobre 2005, motivato con il fatto che l’immobile è stato realizzato a distanza non conforme a quanto stabilito dal d.m. 1° aprile 1968. In via strettamente consequenziale, l’Amministrazione civica, con determinazione dirigenziale n. 484 del 18 maggio 2006, notificata il successivo giorno 30, ha rigettato la prefata istanza di condono edilizio prot. n. 85044 del 3 giugno 1995, richiamando le motivazioni contenute nel succitato parere negativo reso da ANAS s.p.a. e precisando, altresì, che il fondo di proprietà di R.C.P. è attinto da vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, imposto con d.m. 15 giugno 1990, con delibera della Giunta regionale n. 10591 del 5 dicembre 1989 (l. 29 giugno 1939 n. 1497) e con d.m. 22 maggio 1985 (l. 8 agosto 1985 n. 431), oltre che dal PTP di Roma n. 15/1 Marcigliana, t.o.a./1.

2. – Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 7 luglio 2006 e depositato il successivo giorno 18, R.C.P. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, per essere stato il diniego in parola adottato senza preventiva comunicazione del preavviso di rigetto;

II) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 32, l. n. 47 del 1985, giacché non è stabilito dalla legge che il Comune debba provvedere sulle istanze di condono conformandosi acriticamente al parere espresso dall’Autorità preposta a un vincolo quando questo sia attinto da un macroscopico vizio di legittimità come è nella specie, dato che il parere di ANAS s.p.a. non si pronuncia sul fatto che l’immobile costituisca un pericolo per la sicurezza per la circolazione stradale;

III) violazione dell’art. 39, comma 1, l. n. 724 del 1994 e dell’art. 32, comma 1, l. n. 47 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, dato che il parere di competenza di ANAS s.p.a. è stato espresso oltre il termine di 180 giorni prescritto dalla legge e che, quindi, il Comune di Roma avrebbe dovuto prescinderne;

IV) violazione dell’art. 32, comma 3, lett. c), l. n. 47 cit., richiamato dall’art. 39 l. n. 724 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché le opere realizzate in difformità dal d.m. 1° aprile 1968 sono sanabili a condizione che non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, come pacificamente è per il capannone della ricorrente, che giace a 35 metri dalla attuale sede stradale del grande raccordo anulare;

V) incompetenza dell’organo consultivo, dal momento che il parere de quo è stato emesso dall’ufficio pubblicità e non dall’ufficio sanatorie di ANAS s.p.a.;

VI) eccesso di potere per sviamento, poiché ANAS s.p.a. avrebbe reso parere negativo per favorire un successivo esproprio a proprio beneficio del terreno di proprietà della ricorrente che, non sanato delle opere abusive sullo stesso edificate, sarebbe da indennizzare a valore agricolo;

VII) eccesso di potere per perplessità della motivazione, dato che il Comune di Roma ha citato nel provvedimento di diniego di sanatoria dei vincoli in realtà inesistenti, sì che non appare chiaro se l’atto si fondi esclusivamente sul parere negativo dell’ANAS o anche su detti vincoli;

VIII) violazione dell’art. 32, l. n. 47 cit., oltre ad eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché i vincoli paesaggistici citati dal diniego impugnato non sono indicati come di inedificabilità assoluta o relativa, né si dà conto dell’avvenuta acquisizione al procedimento dei pareri delle Autorità ad essi preposte;

IX) eccesso di potere per travisamento, disparità di trattamento e carenza di istruttoria, poiché la zona ove sorge il manufatto abusivo è intensamente edificata e in corso di crescente edificazione e, inoltre, le altre costruzioni ivi presenti hanno tutte beneficiato del condono edilizio.

Parte ricorrente ha altresì chiesto che questo Tribunale accerti, nell’esercizio dei poteri tipici della giurisdizione esclusiva, che l’edificio da sanare non costituisce pericolo per la circolazione stradale ed ha, altresì, formulato domanda di risarcimento del danno.

3. – Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Roma, il quale ha rilevato che le opere di cui è causa non sono suscettibili di sanatoria, in quanto realizzate dopo l’entrata in vigore del vincolo recato dal d.m. 1° aprile 1968, avendo parte ricorrente dichiarato, anche nel corso del presente giudizio, che i lavori sono stati ultimati nel 1990.

Si è altresì costituita in giudizio ANAS s.p.a. che, oltre a confutare nel merito i mezzi di impugnazione proposti, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, siccome tardivamente proposta avverso il proprio parere, da considerare atto autonomamente lesivo e come tale soggetto ad onere di immediata impugnazione.

Si sono, poi, costituiti in giudizio i sig. M P, A P e S P, affermando di essere eredi di R.C.P., i quali hanno dapprima depositato, in data 4 maggio 2020, istanza di rinvio della trattazione della causa, rappresentando esigenze difensive connesse alla nomina di un nuovo procuratore in sostituzione del precedente. Tuttavia, nella memoria del 18 maggio 2020, nella replica del 29 maggio 2020 e nelle note di udienza del 18 giugno 2020, presentate ex art. 4, d.l. 30 aprile 2020 n. 28, non hanno riproposto la richiesta di rinvio ed anzi hanno

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