TAR Venezia, sez. III, sentenza 2018-10-29, n. 201800999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2018-10-29, n. 201800999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800999
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 00999/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00644/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, p.zza Renato Simoni n. 3;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, G G, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
D M, D Mlli, E P, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, Nicolino Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Milano, via Carducci 38;
Stefano Dorella, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Leondini, Federico Manzalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Piccolo Hotel di Dorella Stefano, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sulla documentata istanza di segnalazione presentata dalla dante causa dei ricorrenti al fine di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti alla Pubblica Amministrazione con riferimento all'esercizio di una attività di albergo – ristorante – bar presso l'immobile denominato “Piccolo Hotel” sito nel medesimo Comune in Piazza Catullo 11/12 e ,al contempo, affinché, accertato l'inadempimento dell'obbligo di provvedere, venga ordinato al Comune di -OMISSIS- di determinarsi in ordine al contenuto della istanza di segnalazione inviata, esercitando i propri poteri, anche di autotutela, di vigilanza e controllo in ordine alla presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il corretto e regolare esercizio dell'attività presso l'immobile “Piccolo Hotel”, nel termine che l'Ill.mo Giudice riterrà di assegnare, con contestuale nomina, in caso di inutile decorso del suddetto termine, di un Commissario ad acta affinché proceda all'incombente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di D M, di D Mlli, di E P e di Stefano Dorella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 30 maggio 2018, i ricorrenti chiedevano dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. in relazione all’istanza presentata in data 20 dicembre 2017 con cui la loro dante causa, signora D G, chiedeva al Comune di -OMISSIS- di revocare la licenza per l’esercizio dell’attività di albergo-bar- ristorazione esercitata, sotto l’insegna “Piccolo Hotel”, all’interno dello stabile di cui la G era comproprietaria.

Si costituiva l’Amministrazione resistente dichiarando di aver provveduto sull’istanza presentata dalla dante causa dei ricorrenti con diniego espresso del 5 febbraio 2018, rimasto inoppugnato: il ricorso avverso il silenzio proposto dagli eredi della G, sostiene la P.A., sarebbe un mero escamotage per eludere il termine di decadenza previsto per esperire l’azione di annullamento degli atti amministrativi lesivi, ferma l’infondatezza nel merito delle doglianze dei ricorrenti.

Difese sostanzialmente analoghe venivano svolte dai controinteressati, i quali chiedevano dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza del gravame.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando dagli atti che la P.A. ha provveduto sull’istanza della parte interessata, rigettandola espressamente, con provvedimento prot. n. 1729/2018.

L’atto prot. n. 1729/2018 adottato dal Comune il 5 febbraio 2018 ha natura provvedimentale e non può qualificarsi come mero atto soprassessorio.

Con tale atto la P.A ha, infatti, rigettato espressamente l’istanza con cui l’interessata chiedeva la revoca della licenza a suo tempo rilasciata al titolare del “Piccolo Hotel”, ritenendo insussistenti rebus sic stantibus i presupposti per l’adozione dei richiesti provvedimenti repressivi (“Verificato che l’immobile è di proprietà in forma di comunione pro indiviso (come noto, per un terzo dei signori Diego e D M e della Sig.ra E P in solido tra loro e, per gli altri due terzi, della Sig.ra D G) non si ravvisano, al momento, elementi per la revoca dell’autorizzazione. Si potrà procedere con gli atti dovuti a fronte di eventuali decisioni di organi giurisdizionali sulla proprietà e sulla divisione della medesima” ).

La circostanza che la nota prot. n. 1729/2018 non contenga l’indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere non esclude la natura provvedimentale dell’atto in esame.

La natura provvedimentale o soprassessoria di un determinato atto amministrativo va desunta dal suo contenuto.

Nel caso di specie, dal contenuto della nota prot. n. 1729/2018 si evince che la P.A. non ha inteso rinviare sine die o al verificarsi di un evento futuro e incerto (la divisione, negoziale o giudiziale, dell’immobile tra i comproprietari) la decisione sull’istanza dell’interessata, ma l’ha rigettata espressamente ritenendo che, allo stato, non sussistessero i presupposti per l’adozione degli invocati provvedimenti repressivi.

Tale determinazione costituisce adempimento dell’obbligo di provvedere, integrando una forma di esercizio, sia pure negativo, del potere amministrativo stimolato dalla dante causa degli odierni ricorrenti (la P.A. ritiene che allo stato non vi siano i presupposti per revocare la licenza, ergo respinge l’istanza di adozione di provvedimenti repressivi presentata dalla G) che gli interessati avrebbero avuto l’onere di contestare entro il termine di decadenza di sessanta giorni per impugnare gli atti amministrativi lesivi di interessi legittimi previsto dagli artt. 29, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., disposizioni normative inderogabili, poiché dirette ad assicurare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.

Ciò posto, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento va dichiarato inammissibile, costituendo orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non vi è motivo per discostarsi, quello secondo cui l’adozione di un qualsivoglia provvedimento espresso (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all’istanza dell’interessato, fa venire meno i presupposti per la condanna dell'amministrazione a provvedere sull’istanza: ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale.

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che l'adozione da parte dell’Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato, interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio: a) inammissibile, per carenza originaria d’interesse ad agire se, come è accaduto nel caso di specie, il provvedimento, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo;
b) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio (tra le tante Cons. St, sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2237, Cons. St., sez. IV, n. 3256/2002;
Cons. St., sez. V, sentenza 7.5.2013, n. 2465).

In conclusione: avendo la P.A. provveduto espressamente sull’istanza della G con nota prot. n. 1729/2018, avente valore di diniego espresso, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento proposto dagli eredi va dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, non sussistendo la prospettata situazione di inerzia procedimentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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