TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-11-21, n. 201300728
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00728/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2009, proposto dalla SODAI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. C C, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Viale Marconi n. 75 presso lo studio dell’Avv. E B;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. N P, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 539 del 18.3.2010, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Provincia di Potenza, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
-Comune di Melfi, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
-Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Del. G.R. n. 1303 del 14.7.2009 (pubblicata nel B.U.R. del 3.8.2009 ed inviata con nota Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale Regione Basilicata prot. n. 150603 del 5.8.2009), con la quale la Regione Basilicata ha espresso il diniego al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (d’ora in poi AIA) di cui al D.Lg.vo n. 59/2005, per l’adeguamento e l’esercizio dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non (operazioni di smaltimento D15, D9, D8), sito nella Località San Nicola del Comune di Melfi, richiesta dalla SODAI Italia S.p.A. con istanza dell’1.8.2005;
per l’accertamento del diritto
della SODAI Italia S.p.A. alla definizione del procedimento, attivato con la predetta istanza dell’1.8.2005;
nonché per la condanna
della Regione Basilicata al risarcimento dei danni, quantificato in complessivi 23.319.756,00 €, di cui 4.168.756,00 € a titolo di danno emergente (precisamente: 257.000,00 € per le spese di progettazione interna ed esterna; 48.000,00 € per i costi di locazione dell’area prescelta per l’ampliamento dell’impianto; 3.863.756,00 € per le spese di avviamento) e 19.151.000,00 € a titolo di lucro cessante, come dalle risultanze del Piano Industriale 2009-2013;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. P M e uditi gli Avv.ti C C e M B, per delega dell'Avv. N P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La SODAI Italia S.p.A. gestisce la depurazione ed il trattamento delle acque reflue industriali delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A., site nella zona industriale del Comune di Melfi.
Essa, con istanza dell’1.8.2005 ai sensi della L.R. n. 47/1998, chiedeva alla Regione Basilicata il giudizio di compatibilità ambientale ed, ai sensi del D.Lg.vo n. 59/2005, il rilascio dell’AIA, per l’esercizio, nell’ambito delle predette Officine di Trenitalia S.p.A., di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non (operazioni di smaltimento D15, D9, D8): Autorizzazione Integrata Ambientale che risultava necessario acquisire, alle condizioni stabilite dal citato D.Lg.vo n. 59/2005, poiché l’impianto proposto aveva una capacità di ricezione di 10 tonnellate di rifiuti al giorno e rientrava tra quelli previsti dal punto 5.1 dell’Allegato I al ripetuto D.Lgv.o n. 59/2005.
Poiché l’impianto esistente trattava 18.000 mc. di rifiuti liquidi all’anno, pari ad un volume medio giornaliero di 60 mc. (stimando il periodo di funzionamento delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia in 300 giorni all’anno), ma disponeva di potenzialità per trattare altri 2.280 mc. di rifiuti liquidi al giorno, pari a 846.000 mc. all’anno, la SODAI Italia S.p.A. aveva chiesto di poter adeguare l’impianto, utilizzando la predetta capacità residua anche con riferimento ai rifiuti liquidi pericolosi e non, provenienti da stabilimenti industriali di altre Regioni.
Nella seduta del 3.4.2006 il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (CTRA) esprimeva parere favorevole con alcune prescrizioni (precisamente: redazione, previa verifica dell’ARPAB, di un manuale operativo, per regolamentare la miscelazione delle diverse tipologie di rifiuti; installazione di un campionatore automatico delle acque con sistema di sigillatura; periodiche campagne di monitoraggio di tipo chimico-fisico della qualità dell’aria e delle acque, di intesa con l’ARPAB; cortina di arredo verde lungo tutto il perimetro esterno dell’impianto; prescrizioni poi accettate dalla società ricorrente: cfr. nota del 12.4.2006), in quanto:
1) lo studio ambientale, predisposto dalla SODAI Italia S.p.A., consentiva di individuare e valutare gli effetti del progetto e non evidenziava particolari interferenze sulle componenti ambientali;
2) l’intervento si inseriva in un contesto territoriale già antropizzato ed interessato da attività industriali;
3) il progetto era conforme al Piano Regionale dei Rifiuti ed al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, “approvato nell’anno 2002”, ma tale Piano non contemplava alcuna disposizione con riferimento ai rifiuti speciali;
4) non veniva espresso il parere cumulativo previsto dall’art. 18 L.R. n. 47/1998, in quanto il progetto in esame doveva essere sottoposto ad AIA ai sensi del D.Lg.vo n. 59/2005, che all’epoca prevedeva la propedeuticità del giudizio di compatibilità ambientale.
Con Del. G.R. n. 732 del 15.5.2006 la Regione condivideva il predetto parere del CTRA del 3.4.2006 e perciò ai sensi della L.R. n. 47/1998 esprimeva il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, stabilendo espressamente “in anni tre la validità di tale giudizio favorevole, a far data dall’adozione della presente deliberazione, quale termine per l’inizio effettivo dei lavori”.
Per quanto riguarda il procedimento di AIA ex D.Lg.vo n. 59/2005, in data 1.2.2007 veniva convocata la Conferenza dei servizi, prevista dall’art. 5, comma 10, D.Lg.vo n. 59/2005.
Durante la seduta dell’1.2.2007:
1) il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ed il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza esprimevano parere di improcedibilità ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 6/2001, motivato per la mancanza della