TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-07-05, n. 201800985

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-07-05, n. 201800985
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800985
Data del deposito : 5 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2018

N. 00985/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2013, proposto da
N S, S T, A T, L C, N B e V B, rappresentati e difesi dall'avvocato V S, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, piazza Massari, 6;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

L M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n. 5322 del Rettore dell'Università degli Studi di Bari del 6 novembre 2012, comunicato l'8 gennaio 2013, avente ad oggetto il differimento del IV scorrimento per pubblico proclama alla data del 12.11.2012;

del verbale della riunione del 12 novembre 2012, comunicato in data 8 gennaio 2013, avente ad oggetto l'assegnazione dei posti disponibili CG.L.L. nelle Professioni Sanitarie A.A. 2012/2013;

della graduatoria approvata dalla Commissione nella suddetta data del 12 novembre 2012 per l'assegnazione dei posti disponibili presso i corsi di laurea per Professioni Sanitarie anno Accademico 2012/2013, comunicata il giorno 8 gennaio 2013;

nonché

di ogni altro atto ad esso connesso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con il suddetto verbale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Bari;

Vista la dichiarazione resa a verbale dell’udienza del 6 giugno 2018, con la quale parte ricorrente evidenzia di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Rilevato che, con la dichiarazione sopra menzionata, parte ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia in epigrafe;

Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi, in ragione dello specifico andamento della vicenda in esame e della minima attività processuale svolta;

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