TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-10, n. 202200140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-10, n. 202200140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200140
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2022

N. 00140/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00060/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. i Tigli S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M D, D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Corinaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini 156;
Comune di Corinaldo - Responsabile della I Area, non costituito in giudizio;



nei confronti

G.A.M.C. S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti dell’8 maggio 2020;

- del bando pubblicato dal Comune di Corinaldo in data 12 marzo 2018 e della determinazione di riformulazione del medesimo adottata con determinazione n. 78/2019 del Responsabile della 1.a Area del comune di Corinaldo, con ad oggetto l’ indizione della procedura di gara per la sottoscritto del contratto di locazione della struttura ad uso alberghiero denominata il “Giglio”, nel paragrafo dell’ art. 2, rubricato “descrizione dell’ immobile oggetto di locazione”, in cui si prevede che “l’ intera struttura ricettiva consta complessivamente di n. 28 camere dotate di bagno interno ed ha i requisiti per essere classificata “Albergo a tre stelle”; nonché nel paragrafo dello stesso articolo, rubricato “destinazione”, in cui si prevede che “l’ assegnazione della locazione comporterà per l’ assegnatario il vincolo di utilizzo dei locali per la realizzazione di una struttura ricettiva “albergo a n. 3 stelle”, aperta per tutto l’ anno per un totale n. 28 camere munite di bagno interno”;

- del verbale della riunione della Commissione per l’esame delle offerte nominata dal comune di Corinaldo tenutasi il 23 maggio 2019, dei punteggi attribuiti in tale riunione alle ditte partecipanti alla gara, e della decisione di aggiudicazione provvisoria in favore della soc. G.A.M.C. s.r.l. dell’affidamento del contratto di locazione ad uso ricettivo alberghiero del complesso immobiliare “il Giglio”, il cui bando di gara era stato riformulato con determinazione n. 78/2019;

- della determina n. 274 del Responsabile della 1.a Area del Comune di Corinaldo in data 11 dicembre 2019, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva alla soc. G.A.M.C. s.r.l. il contratto di locazione ad uso ricettivo del complesso immobiliare il Giglio per la durata di nove anni ed è stato approvato l’allegato schema di contratto di locazione della suddetta struttura ricettiva;

- di ogni atto e provvedimento correlato, connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corinaldo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente esercita attività imprenditoriale di gestione alberghiera nel comune di Corinaldo, attualmente nell’ ambito di strutture ricettive e di ristorazione.

In data 12 marzo 2018 è stato pubblicato il bando di gara tramite procedura aperta per l’affidamento del contratto di locazione ad uso ricettivo alberghiero del complesso immobiliare in oggetto. Il contratto di locazione avrebbe avuto la durata di n. 9 anni ai sensi della L. 392/1978, con possibilità di rinnovo per ulteriori 9 anni. Dopo varie proroghe, con deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 19 marzo 2019, l’Amministrazione comunale stabiliva la riapertura dei termini e con determinazione n. 78/2019 veniva approvato il bando di gara, con riformulazione degli articoli relativi ai requisiti di ordine generale e di capacità economico - finanziaria dei partecipanti.

A seguito della valutazione delle offerte economiche presentate, veniva attribuito alla soc. GAMC srl un punteggio complessivo di 83,36, alla Associazione Bell’ Italia 2019 il punteggio di 82,46 mentre alla Società ricorrente di 67,80, per cui la prima delle tre società partecipanti, risultando la migliore offerente si aggiudicava provvisoriamente il contratto, poi definitivamente aggiudicato. con determina n. 274 dell’11 dicembre 2019.

Con il presente ricorso, la ricorrente impugna il bando e gli atti della procedura di gara indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso.

a) Violazione dei criteri per la determinazione delle caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere stabilite con delibera di giunta della regione Marche 14 maggio 2007 n. 479, errore di fatto, difetto di istruttoria.

Sarebbe illegittima la previsione del bando

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