TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2019-04-10, n. 201900080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2019-04-10, n. 201900080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201900080
Data del deposito : 10 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2019

N. 00184/2019 REG.RIC.

N. 00080/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00184/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2019, proposto da


E G in proprio e in qualità di legale rappresentante della Soc. Ace di Giusto Emanuele e Claudio e C. S.a.s., rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;


contro

Unione Comuni Valmerula e Montarosio, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Comune di Andora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato P G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 4/3;

nei confronti

Enrica Borzone non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza 10 gennaio 2019 n. 6, avente ad oggetto ingiunzione di demolizione dell'ultimo piano del Residence Amici, sito in Andora, via Aurelia n. 130.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Comuni Valmerula e Montarosio e del Comune di Andora;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta la non manifesta infondatezza della prospettazione di parte ricorrente, fermi restando gli approfondimenti propri della fase di merito;

ritenuta, altresì, la sussistenza del periculum in mora , poiché l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione impedirebbe di giungere ad una decisione nel merito re adhuc integra ;

ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

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