TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-22, n. 202305015
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Pubblicato il 22/03/2023
N. 05015/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01787/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M G, rappresentato e difeso dall'avvocato G L M R, con domicilio digitale in atti;
contro
Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- del giudizio di inidoneità nella prova scritta del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- dei verbali, ove esistenti, contenenti la motivazione del suddetto giudizio di inidoneità e relativi alle operazioni di correzione;
- degli atti di nomina dei commissari, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- di tutti gli atti adottati dalla Commissione, compresi gli atti e i verbali comportanti adozione dei criteri di valutazione e modalità di correzione delle prove scritte;
- degli atti di individuazione delle domande, a risposta chiusa e a risposta aperta, della prova scritta e di individuazione delle risposte corrette;
e per il conseguente accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali,
con ogni statuizione consequenziale per l’accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a.
in relazione all’istanza di accesso agli atti del 19 gennaio 2022 e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- della graduatoria finale del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF), prot. 104774/RU del 7 marzo 2022, nei limiti dell’interesse del ricorrente
e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale;
e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, ha esposto che:
- con determinazione 341753/RU pubblicata il 6 ottobre 2020, il Direttore generale dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (nel prosieguo, “ADM”) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 766 unità di personale, di terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato, di cui 456 da inquadrare nel profilo professionale di funzionario doganale, 160 nel profilo professionale di ingegnere e 150 nel profilo professionale di chimico, presso gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia;
- nei mesi successivi il bando di concorso ha subito plurime rettifiche, sino a pervenire alla versione definitiva consolidata pubblicata in data 13 aprile 2021, che articolava la prova scritta in due distinti moduli (il primo consistente in alcuni quesiti a risposta multipla e il secondo in un elaborato teorico-pratico);
- il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario;
- con successiva determina direttoriale pubblicata in data 19 agosto 2021, ADM – preso atto del sopravvenuto art. 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76) nonché dell’art. 8, comma 4, del predetto bando consolidato (a rigore del quale “ la prova scritta avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali secondo modalità indicate dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e sue disposizioni attuative ”) – stabiliva che la prova scritta di durata complessiva di 60 minuti si sarebbe svolta (per il profilo di interesse di funzionario doganale ADM/AEF) nel seguente modo: “ i) un questionario composto da 10 domande a risposta multipla, delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell’economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di statistica e econometria e (ii) due quesiti a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi), di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ”;
- con la suddetta determina direttoriale, pertanto, ADM modificava parzialmente le modalità di svolgimento della prova scritta originariamente indicate nel bando, introducendo due quesiti a risposta aperta in luogo dell’elaborato a contenuto teorico-pratico (ma lasciando inalterati i 10 quesiti a risposta multipla);
- la prova scritta sarebbe stata valutata in trentesimi, con sufficienza pari a 21/30, attribuendo un punto per ciascun quesito a risposta multipla a cui si è risposto correttamente (per un totale di 10 punti 30) e ulteriori dieci punti per ciascun quesito a risposta aperta correttamente evaso (per ulteriori 20 punti su 30);
- in data 13 ottobre 2021, il ricorrente ha partecipato alla prova scritta;
- con avviso pubblicato il 22 dicembre 2021, il ricorrente veniva a conoscenza del mancato superamento della prova scritta, avendo conseguito il punteggio di 6 punti su 10 per i dieci quesiti a risposta chiusa, nonché il punteggio di 5/10 per il primo quesito a risposta aperta (avente ad oggetto fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia) e il punteggio di 5/10 per il secondo quesito a risposta aperta (in materia di polizia giudiziaria), per un totale di 16 punti su 30 (a fronte di una soglia di idoneità pari a 21/30);
- il ricorrente ha richiesto l’accesso agli atti delle operazioni di correzione, ottenendo però un riscontro soltanto parziale, a cui ha fatto seguito l’odierna istanza di accesso endoprocessuale ex art. 116, comma 2, c.p.a..
Con il ricorso introduttivo il ricorrente è, dunque, insorto avverso il giudizio di inidoneità formulato all’esito della prova scritta, formulando i seguenti motivi di gravame:
- “ Primo motivo: violazione dell’art. 97 della Costituzione. Errata applicazione dei criteri di valutazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, travisamento di fatto. Violazione dell’art. 8 comma 3 del bando ”. Con tale motivo, parte ricorrente lamenta che la commissione di concorso avrebbe erroneamente valutato le risposte fornite ai due quesiti a risposta aperta, rendendosi responsabile di manifesta irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti;
- “ Secondo motivo: difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 comma 1 della l. n. 241/1990 ”. Con tale motivo, parte ricorrente lamenta (con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle già esposte con il primo motivo) che il voto ricevuto dalla candidata per i due quesiti a risposta aperta (rispettivamente pari a 6/10 e 7/10) non sarebbe sufficientemente esplicativo delle ragioni dell’inidoneità del ricorrente;
- “ Terzo motivo: violazione dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013, violazione dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, violazione dell’art. 53 comma 14 del d.lgs. 165/2001. Omessa pubblicazione degli atti e delle dichiarazioni dei commissari esterni ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente lamenta che ADM non ha pubblicato (con riferimento ai membri della commissione di concorso) né gli atti di conferimento di incarico, né gli atti di nomina, né le autodichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse;
- “ Quarto motivo: violazione dell’art. 11 comma 1 del d.P.R. n. 487/1994. Violazione dell’art. 9 comma 2 del d.P.R. n. 487/1994. Violazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente lamenta che i membri della commissione di concorso non avrebbero provveduto a sottoscrivere le dichiarazioni di assenza di incompatibilità anteriormente all’inizio delle prove concorsuali (in violazione dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994), nonché le dichiarazioni di non appartenere all’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale (in violazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994) e di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (in violazione dell’art. 35- bis del d.lgs. 165/2001);
- “ Quinto motivo: mancata validazione delle domande a risposta chiusa. Difetto di istruttoria. violazione dell’art. 97 della Costituzione ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente lamenta che i dieci quesiti a risposta chiusa consisterebbero in domande estremamente specialistiche e capziose;
- “ Sesto motivo: violazione dell’art. 16 comma 2 del regolamento di organizzazione dell’agenzia. Violazione dell’art. 8, comma 3, del bando. Violazione dell’art. 8, comma 3-bis, del bando. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente lamenta che con determina direttoriale del 19 agosto 2021 ADM avrebbe indebitamente esteso la prova scritta a materie originariamente non previste dal bando di concorso del 13 aprile 2021 (in particolare le materie delle funzioni di polizia giudiziaria e dei fini istituzionali di ADM). Ciò in pretesa violazione da un lato dell’art. 16, comma 2, del regolamento di organizzazione di ADM (a rigore del quale “ le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi ”) e dall’altro lato dell’art. 8, comma 3, del bando (il quale cristallizzava le materie oggetto di prova scritta a quelle nomenclate nell’allegato 1 del bando stesso);
- “ Settimo motivo: mancanza di commissari esperti nelle prove di polizia giudiziaria e di finalità istituzionali dell’agenzia. Violazione dell’art. 5 comma 1 del bando. Violazione del principio del collegio perfetto ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente – premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 1, del bando di concorso la commissione avrebbe dovuto comprendere almeno due commissari esperti nelle materie della prova scritta – lamenta che non ci sarebbe stato alcun esperto per le materie che formavano oggetto dei due quesiti a risposta aperta (in particolare le materie della polizia giudiziaria e dei fini istituzionali di ADM).
ADM si è ritualmente costituita in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.
Successivamente, stante la sopravvenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito, parte ricorrente è insorta avverso quest’ultima con motivi aggiunti ritualmente depositati in data 9 aprile 2022.
Il gravame spiegato con motivi aggiunti è diretto a far valere da un lato tutti i vizi derivati già denunziati con il ricorso introduttivo e, dall’altro lato, i due seguenti ulteriori vizi autonomi:
- “ Violazione dell’art.