TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-06-06, n. 201300465
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N. 00465/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti G R e C S, con domicilio presso la segreteria della Sezione seconda del TAR Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
contro
Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N. 23;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/09 del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro - resa nel procedimento iscritto al n. -OMISSIS-/08 R.G., datata 8 maggio 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il presente ricorso si chiede l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- dell’8.5.2009, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Sassari – sez. Lavoro – ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa all’assegno bimestrale ex L. 210/1992 sia sui ratei maturati sia su quelli maturandi, oltre interessi legali, e di € 1.000,00 per le spese del giudizio;
- che preliminarmente va accolta l’eccezione sollevata dalla difesa Erariale di difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, atteso che la sentenza ottemperanda è stata emanata nei confronti del solo Ministero della Salute;
- che il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento degli importi dovuti;
- che l’Amministrazione, a fondamento di tale richiesta, ha depositato i Decreti Dirigenziali del 4 marzo 2010 e dell’11 aprile 2013, con i quali è stato autorizzato il pagamento, rispettivamente, di € 17.421,84 e di € 3.579,26 a titolo di interessi e rivalutazione dell’indennità integrativa speciale a decorrere dall’1.3.1993 fino al 31.12.2011;
- che il ricorrente, ritenendo tali pagamenti parziali, chiede la corresponsione di ulteriori somme e contesta l’utilizzo del tasso annuale di inflazione programmato, e non del tasso rivalutazione ISTAT, ai fini della quantificazione delle somme rivalutate già pagate dal Ministero;
- che, limitatamente agli importi liquidati dall’Amministrazione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
- che, dal complessivo tenore letterale della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, da interpretare anche alla luce della disposizione di legge applicata, risulta corretto l’utilizzo del tasso di inflazione programmata ai fini della rivalutazione dell’indennità, atteso che il dispositivo - che fa riferimento alla “ rivalutazione annuale ISTAT ” - deve essere considerato unitamente alla motivazione del provvedimento medesimo nella quale si chiarisce che “ l’indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell’indennizzo nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all’art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992 ”;
- che l’ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme asseritamente ancora dovute dall’Amministrazione non può essere accolta;
- che al riguardo va osservato che ai sensi dell’art. 64 c.p.a., grava sulle parti l’onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni, per lo meno quando tale prova sia nella loro esclusiva disponibilità;
- che il ricorrente non ha assolto a tale onere, essendo rimasta indimostrata l’effettiva debenza di somme ulteriori a quelle già corrispostegli dal Ministero in esecuzione della sentenza;
- che, infatti, lo stesso si è limitato ad allegare una mera tabella riepilogativa degli importi pretesi senza indicare i criteri di quantificazione degli stessi e la somma posta a base del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge;
- che neppure a seguito degli atti depositati in giudizio (8.5.2013) dall’Amministrazione ai fini del calcolo delle somme spettanti, parte ricorrente ha fornito alcun elemento di prova a giustificazione delle maggiori somme pretese e neppure ha specificamente contestato i calcoli eseguiti dal Ministero;
- che il Collegio non può sopperire alle carenze istruttorie evidenziate;
- che, per le ragioni fin qui enunciate, deve essere rigettata la domanda di pagamento di ulteriori somme in quanto priva di adeguato supporto probatorio, mentre deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento agli importi liquidati dal Ministero;
- che, in ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio devono integralmente essere compensate tra le parti.