TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-06-29, n. 201700607

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-06-29, n. 201700607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700607
Data del deposito : 29 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2017

N. 00607/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2017, proposto da:
Vincenzo D'A, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar;

contro

Comune di Dolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Alessia Zennaro in Mestre-Venezia, via San Donà n. 9/G;

per l'accertamento

dell'obbligo del Comune di Dolo e del Responsabile della Trasparenza presso il Comune di Dolo di provvedere alla pubblicazione della documentazione dei dati relativi alla manifestazione “I DOLO VE CHRISTMAS” e di evadere l'istanza di accesso del 15.01.2017 del dott. D'A e, dunque, dell'illegittima omissione della loro pubblicazione;

per l’annullamento del diniego tacito della P.A. resistente relativamente all'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 15.01.2017 e la condanna della P.A. intimata al rilascio dei dati e documenti richiesti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel presente giudizio il Sig. Vincenzo D’A, premesso di aver presentato in data 15.01.2017 istanza di accesso civico al Comune di Dolo al fine di conoscere una serie di dati e documenti relativi alla manifestazione natalizia “I DOLO VE CHRISTMAS”, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati relativi alla suddetta manifestazione e la condanna del medesimo Ente Civico all’integrale ostensione della documentazione richiesta, dolendosi del diniego tacito serbato dalla P.A. sulla sua istanza e lamentando la violazione degli articoli 5 e 10 del D.Lgs n.33/2013.

Con l’istanza del 15.01.2017 il Dr. D’A chiedeva, in particolare, di accedere ai seguenti documenti e dati informativi:

- “proposta del Presidente

AVIS

Polo (Prot. comunale n. 31366) realizzazione in collaborazione con il Comune di iniziative natalizie 2016, di cui alla delibera della Giunta comunale n. 314 del 22.11.2016;

- relazione e rendicontazione Presidente

AVIS

Polo contributo comunale di € 13.500,00 su proposta complessiva realizzazione evento di € 35.121,80 di cui alla Nota 31366;

- somma raccolta a favore dei terremotati dall’AVIS organizzatrice e realizzatrice in collaborazione col settore cultura dell’intero progetto di cui alla delibera sopra citata;

- somme versate all’ABACO concessionaria pubblicità e affissioni comunali per installazione striscioni pubblicitari MEDIOLANUM-ASSOCIAZIONE AGRONOMI-AVIS-BETTINI TRASLOCHI;

- provvedimento responsabile settore tributi occupazione suolo pubblico piazzetta municipio per manifestazione natalizia;

- presupposti di diritto che hanno consentito l’installazione degli striscioni pubblicitari;

- somme raccolte presso i commercianti come contributi luminarie, da chi e con quale autorizzazione”.

Con il ricorso all’esame il Sig. D’A sostiene che il Comune ha assolto solo parzialmente agli obblighi sullo stesso gravanti e impugna il prospettato (parziale) diniego tacito, invocando la corretta osservanza delle norme in tema di pubblicità, trasparenza e accesso civico.

Si è costituito in giudizio il Comune di Dolo, premettendo che il D’A è persona nota alle amministrazioni locali e agli organi di stampa per la solerzia e lo scrupolo con cui è solito presentare plurime e meticolose istanze di accesso civico volte a conoscere, in ogni dettaglio, le modalità di allocazione delle risorse pubbliche in relazione alle più disparate iniziative o manifestazioni.

Ciò posto, l’Ente Civico censura l’uso eccessivo e distorto, talvolta esasperato, dell’accesso civico fatto dal D’A, rimarcando come l’esercizio distorto di tale istituto rischi di compromettere il buon andamento dell’amministrazione locale, chiamata ad evadere continue richieste di accesso civico, sino quasi a paralizzarne l’attività;
nel merito contrasta analiticamente le avverse pretese e chiede il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Risulta dagli atti che l’Ente Civico ha correttamente adempiuto agli obblighi di pubblicità sullo stesso gravanti ex art. 23 del D. Lgs. 33/2013, come modificato del D. Lgs. 97/2016, pubblicando nella sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Dolo, il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 22.11.2016 e i relativi pareri di regolarità contabile e tecnica.

Dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 314/2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, si evincono tutti i dati rilevanti dell’iniziativa e in particolare:

- l’oggetto del provvedimento (“indirizzi in merito alla manifestazione “I DOLO VE CHRISTMAS” in programma a Dolo nei mesi di novembre/dicembre e al relativo contributo”);

- il beneficiario (“

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi