TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-10-03, n. 202400615

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-10-03, n. 202400615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400615
Data del deposito : 3 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2024

N. 00615/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00356/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del -OMISSIS-, giusta nomina di cui al decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cronol.-OMISSIS- del 20/05/2024 RG n. -OMISSIS-, Tribunale di Cassino, Ufficio del Giudice Tutelare, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio illegittimamente serbato all'istanza/diffida presentata dalla ricorrente in data 5 dicembre 2023, volta ad ottenere l'adozione di urgenti provvedimenti per la tutela della salute, del buon ordine, della sicurezza urbana e della quiete pubblica;

nonché per l'accertamento

- dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza/diffida, mediante l'adozione di un provvedimento volto a rilasciare adeguate misure protettive sul controllo del rumore e dell'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un'ordinanza atta a tutelare la salute dei residenti in -OMISSIS-, -OMISSIS- (LT);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 30 maggio 2024 e depositato in pari data, la ricorrente espone che: risiede, unitamente al proprio coniuge del quale è amministratore di sostegno, nell’abitazione di loro proprietà sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-, antistante l’esercizio di ristorazione “-OMISSIS-”; già nell’agosto del 2017 gli stessi avevano segnalato al Comune di -OMISSIS- i continui schiamazzi notturni provenienti dagli avventori di tale locale; in conseguenza dell’esposto ARPALAZIO, Sezione Provinciale di Latina, aveva effettuato un intervento sul posto, concludendo che « i rilievi fonometrici eseguiti in ambiente abitativo, ubicato nel Comune di -OMISSIS- (LT) presso -OMISSIS-, hanno evidenziato il superamento del limite differenziale a finestre aperte ed il superamento del medesimo limite a finestre chiuse, nel periodo di riferimento notturno… »; conseguentemente la stessa ARPALAZIO accertava la violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, così come modificato dal D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, art. 13 comma 1 lett. b), per il superamento del limite del criterio differenziale fissato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, irrogando una sanzione pecuniaria a carico del predetto esercizio; il Comune di -OMISSIS- – Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale, con nota a firma del Responsabile SUAP, in data 14 dicembre 2017, preso atto di quanto accertato da ARPALAZIO, invitava il predetto esercizio a « mettere in atto tutte le procedure/rimedi volte all’eliminazione di tale inconveniente, significando che se continueranno a pervenire esposti o, lamentele o quant’altro, questa amministrazione attiverà le conseguenziali procedure di legge (chiusura anticipata, mancato rinnovo occupazione suolo pubblico, ecc….) »; successivamente, il gestore del locale adottava delle misure di contenimento del rumore, le quali si protraevano anche durante l’emergenza sanitaria da Covid 19; tuttavia, in seguito alla riapertura del locale al termine dell’emergenza pandemica, la situazione acustica peggiorava, tornando ai livelli precedenti l’intervento dell’ARPALAZIO del 20 agosto 2017; essi, pertanto, presentavano un ulteriore atto di diffida nel luglio 2020 che, tuttavia, rimaneva inevaso; nel 2022 e nel 2023 venivano presentati anche ulteriori esposti, a firma di un nutrito gruppo di residenti della zona del -OMISSIS-, in cui si lamentava il disturbo della quiete pubblica proveniente dal locale in questione e si reiterava la richiesta di interventi urgenti ed indifferibili; peraltro le già precarie condizioni di salute del coniuge della ricorrente si aggravavano, tanto che si rendeva necessario il ricorso al Giudice Tutelare per l’apertura dell’amministrazione di sostegno; ciò nonostante

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi