TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2014-02-12, n. 201400040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2014-02-12, n. 201400040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201400040
Data del deposito : 12 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00294/2013 REG.RIC.

N. 00040/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2013, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dagli avv.ti A F e C P, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trento, p.zza Mosna 25;

contro

Comune di Mori, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C N, con domicilio presso la segreteria del T.r.g.a. in Trento, via Calepina 50;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Mori n. 152 del 29.11.2013 avente ad oggetto:

"Regolamentazione della viabilità nel periodo invernale sulla strada comunale p.f. 2366 C.C. Pannone, dal bivio Loc. S. Rocco alla Loc. Naranch”;

- di ogni atto infraprocedimentale, con il precedente connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mori;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il cons. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preavvertite e sentite, sul punto, le stesse parti costituite, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., dandone espressamente atto a verbale;


Considerato:

- che dopo la proposizione del ricorso le parti hanno stipulato in data 29.1.2014 una convenzione, depositata in giudizio, con cui hanno concordemente disciplinato la manutenzione invernale della strada identificata con la p.f. 2366 c.c., in particolare per quanto riguarda lo sgombero della neve, lo spargimento di sale e la pulizia al termine del periodo invernale, in modo da rendere agibile e transitabile con sicurezza la strada stessa che conduce all’agriturismo gestito dal ricorrente;

- che, ciò stante, non vi è più interesse per il ricorrente ad ottenere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, che aveva introdotto il divieto di transito sulla strada in questione, per il pericolo derivante dal fondo innevato e ghiacciato durante il periodo invernale, ma che risulta inequivocabilmente superata dall’anzidetta convenzione;

- che il ricorso va perciò dichiarato improcedibile per difetto di interesse alla sua coltivazione, non potendo conseguire il ricorrente alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso, posto che il provvedimento impugnato è stato ormai ritirato, implicitamente ma indubitabilmente, in via definitiva dall’Amministrazione;

- che le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, attesa l’avvenuta soluzione concordata della vicenda in controversia;

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