TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-28, n. 201402372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-28, n. 201402372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402372
Data del deposito : 28 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04637/2011 REG.RIC.

N. 02372/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04637/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4637 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
UN Montana Valle Susa e Val Sangone, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Enrichens, Pietro Adami, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97; Comune di Giaglione, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami, Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97;



contro

Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Carlo Maina, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso Emanuela Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare 14; Comune di Chiomonte; Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Soc YO UR Ferroviarie, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Crisostomo Sciacca, Piero D'Amelio, Vilma Alberti, Riccardo Ludogoroff, Mario Sandretto, con domicilio eletto presso Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana, 6;



per l'annullamento

- della deliberazione in data 18.11.2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 6.4.2011, Serie Generale n. 79 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, relativa al programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) nuovo collegamento internazionale Torino - Lione: cunicolo esplorativo de La Maddalena. Approvazione progetto definitivo e finanziamento (deliberazione n. 86/2010), avente per oggetto l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, del progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena del nuovo collegamento internazionale Torino - Lione, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvazione che sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;

- di tutti gli atti, note e pareri antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi al provvedimento anzidetto, in particolare il verbale, ove esistente, della Conferenza sui servizi tenutasi in data 6.7.2010; nonché dei provvedimento autorizzativi del c.d. tunnel - cunicolo esplorativo Venaus, assunti con D.M. dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 7.8.2003 n. 19395-sp e in data 18.11.2005 n. 16002-sp;

nonché della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 54 del 7.10.2010, pubblicata in data 14.10.2010 e del parere in data 29.10.2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA VAS relativo all'opera indicata;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Piemonte e di Soc YO UR Ferroviarie e di Comitato di Coordinamento Per L'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e di Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il 15 gennaio 1996 i governi italiano e francese hanno costituito, tramite un Accordo Intergovernativo, una Commissione intergovernativa (CIG) per predisporre la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Lione e Torino.

Il 29 gennaio 2001 è stato firmato a Torino un accordo internazionale per la realizzazione della linea. L’iter di approvazione della legge di ratifica e del corrispondente ordine esecutivo si è concluso nel 2002 in entrambi gli Stati.

In applicazione dell’art. 6 del Trattato, in data 3 ottobre 2001, i gestori delle reti ferroviarie italiana e francese hanno dato vita alla YO UR AI (TF) – società di diritto privato francese – cui affidare, in qualità di soggetto promotore, la conduzione degli studi relativi al progetto e dei lavori preliminari di ricognizione della parte comune italo-francese del collegamento.

Con delibera n. 121/2001 il CIPE, ai sensi dell’art. 1 della L. 443/2001 (legge obiettivo) ha approvato il primo programma delle opere strategiche che include l’Asse ferroviario sull’itinerario del corridoio 5 Lione – Kiev (Torino - Trieste) e, nell’ambito del progetto del collegamento ferroviario, prevede la realizzazione di un tunnel di base tra la Valle di Susa in Italia e Saint Jean de Maurienne in Francia.

In funzione geognostica per la progettazione e realizzazione del tunnel di base (opera principale), il Ministero delle Infrastrutture con provvedimento 7 agosto 2003 ha autorizzato l’escavazione del cunicolo esplorativo c.d. del Venaus, con le prescrizioni indicate nella delibera della G.R. Piemonte 40-9816 del 30 giugno 2003.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la UN Montana Valle Susa e Val Cenischia, respinto con sentenza della Sezione III ter n. 5598/2004, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1893/2005.

Con successiva delibera n. 113/2003 il Cipe ha approvato il progetto preliminare dell’opera principale, “nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione”, sezione internazionale, tratta confine di Stato-Bruzolo, denominata “sinistra Dora”. Tale progetto è stato oggetto di revisione a seguito delle sedute avviate presso l’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino – Lione, appositamente istituito per implementare, in un’ottica collaborativa, le proposte e le osservazioni critiche emerse presso le comunità locali. La nuova soluzione ha comportato, in variante all’originale, lo sbocco del tunnel di base nel Comune di Susa anziché in quello di Venaus e la successiva interconnessione alla linea storica nei pressi di Chiusa San Michele/Sant’Ambrogio di Torino anziché Bruzolo. In conseguenza di tale variante di tracciato, anche l’ubicazione del punto di imbocco del cunicolo esplorativo, originariamente situato in Venaus, è stata oggetto di revisione con nuova collocazione in località La Maddalena nel Comune di Chiomonte.

A seguito dell’acquisizione dei pareri favorevoli del Ministero dell’Ambiente, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Piemonte, con delibera del 18.11.2010 il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena, propedeutico alla realizzazione del tunnel di base nell’ambito del “Nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione”.

Nell’atto di approvazione del progetto si specifica che “l’autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato”.

Tale progetto definitivo è stato predisposto dal soggetto attuatore TF, a seguito della procedura prevista dagli artt. 166 e ss. del d.lgs 163/2006.

Le aree occorrenti per l’esecuzione del tunnel geognostico de La Maddalena sono individuate nel piano particellare del progetto definitivo (approvato dal CIPE con delibera 86/2010).

Di queste aree, una parte è destinata ad essere oggetto di occupazione temporanea (secondo la procedura di cui all’art. 49 DPR 327/2001), mentre altra parte rientra nella disponibilità di TF per effetto di convenzione. Su tale ultima porzione, delimitata e protetta dal dispositivo di sicurezza prefettizio, si é dato avvio alle attività propedeutiche alla progettazione esecutiva.

Parallelamente, con deliberazione CIPE n. 57/2011 in data 8 agosto 2011 è stato approvato il Progetto preliminare della parte italiana della sezione trasfrontaliera della Torino-Lione.

Deducono le ricorrenti la illegittimità delle delibere impugnate con ricorso principale e con motivi aggiunti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Si è costituita anche la contro interessata deducendo la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla udienza del 4 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari avanzate dai controinteressati con riferimento al ricorso ed ai motivi aggiunti in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso e dei motivi aggiunti

Osserva il Collegio, sotto un profilo di carattere generale, come l’articolazione della progettazione della nuova linea Torino-Lione per tratte e sotto la responsabilità di proponenti diversi non sia stata il frutto di scelte discrezionali del soggetto attuatore (TF), né di autonome valutazioni del CIPE, ma è il portato

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