TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-10-04, n. 201017581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-10-04, n. 201017581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201017581
Data del deposito : 4 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07652/1994 REG.RIC.

N. 17581/2010 REG.SEN.

N. 07652/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7652 del 1994, proposto da:
L R, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall’Avvocato F D V e giusta procura dall’Avvocato V F con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’Avvocato B S al Centro Direzionale isola E3, e da P C, A C, F F, S F, M R P, O R, M C, G M, A A D S, A S, N A, G G, D C B, R D M, G D G, L F, G D C, G V, C D M, A G, I G D, G P, V P, Antonio Di Fiore e Giancarlo Arena rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall’Avvocato F D V con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via dei Mille n. 16;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, domiciliata in Napoli, via S.Lucia,81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 1448 del 15 marzo 1994, con cui la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato l’immediato avvio delle procedure per il recupero di somme indebitamente percepite da dipendenti provenienti dagli ex centri di formazione professionale, nonché la successiva nota del 6 aprile 1994, con cui il dirigente del Settore trattamento economico ha comunicato agli interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, che in esecuzione della citata deliberazione di G.R. era stata avviata la procedura per il recupero delle somme non debitamente percepite.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso vengono impugnate – deducendosene l’illegittimità sotto vari profili- la delibera n. 1448 del 15 marzo 1994, con cui la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato l’immediato avvio delle procedure per il recupero di somme indebitamente percepite da dipendenti provenienti dagli ex centri di formazione professionale, nonché la successiva nota del 6 aprile 1994, con cui il dirigente del Settore trattamento economico ha comunicato agli interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, che in esecuzione della citata deliberazione di G.R. era stata avviata la procedura per il recupero delle somme non debitamente percepite.

L’amministrazione regionale si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, attesa la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, e comunque l’improcedibilità dello stesso in quanto, successivamente alla sua proposizione, l’amministrazione si è rideterminata sulla questione con deliberazione di G.R. n.4098 del 14.07.2000, pubblicata sul BURC n.37 del 31.07.2000, che non risulta essere stata impugnata;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto.

All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente in rito, rileva il Collegio, che pur essendo la causa pendente da più di cinque anni non si è realizzata la perenzione ai sensi dell’art. 9, comma 2 della legge n. 205 del 2000 in quanto non è rinvenibile in atti il relativo avviso alle parti e all’odierna udienza di discussione del merito è comparso il difensore di una delle parti costituite che ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione.

Accertata sotto questo profilo la procedibilità del ricorso lo stesso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Nel processo amministrativo, infatti, l’interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, il quale sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale.

Tale requisito, pertanto, non sussiste - con conseguente inammissibilità del ricorso- quando l’atto, ancorché avente natura provvedimentale, sia privo di immediata ed autonoma lesività.

Ciò premesso, come già affermato da questa Sezione in numerosi precedenti, dai quali non si ha motivo di discostarsi (ex multis, sentt.n.3899/08;
n.2962/2006, n.2648/2002), l’impugnata delibera di Giunta Regionale n. 1448/94 può definirsi come “un atto di pianificazione interno all’amministrazione, privo di portata immediatamente lesiva e, in quanto tale, non autonomamente impugnabile” occorrendo “successivi provvedimenti applicativi per l’individuazione dei soggetti incisi”.

Da un lato infatti la citata delibera ha come destinatari una pluralità di dipendenti regionali, non singolarmente individuati, che hanno percepito erogazioni indebite avendo goduto di un trattamento economico maggiore di quello dovuto;
dall’altro essa consiste in una autorizzazione, rivolta alle competenti strutture, per l’avvio delle procedure di recupero e costituisce atto presupposto dei successivi provvedimenti individuali di recupero.

Parimenti non impugnabile è la nota del 6 aprile 1994, con cui l’amministrazione regionale ha comunicato all’interessato l’avvio del procedimento di recupero, ai sensi degli artt.7 ed 8 della legge n.241/90, della somma indebitamente percepita secondo quanto specificato nella stessa comunicazione. Tale nota infatti rientra nella categoria degli atti preparatori c.d endoprocedimentali, non dotati di autonoma lesività;
pertanto, eventuali suoi vizi possono essere fatti valere, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 24;
T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25 ottobre 2008 , n. 2684).

In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. La spese seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni di cui all’art.92 c.p.c come riformato, e si liquidano come in dispositivo.

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