TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2022-11-11, n. 202200487

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2022-11-11, n. 202200487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200487
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 00400/2022 REG.RIC.

N. 00487/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00400/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Isca Sullo Ionio - Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Suap Unione dei Comuni del Versante Ionico, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza sindacale n.22/2022 del 13.2.2022 adottata dal Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio (doc. n.2) recante “Installazione di una nuova stazione radio base per telecomunicazioni WIND TRE S.p.A. denominata CZ038 – ISCA MARINA. Sospensione immediata dei lavori” nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wind Tre S.p.A. il 11/10/2022:

a) del verbale prot. 3309 dell'08.07.2022 (doc. n.2), con il quale il

SUAP

Unione dei Comuni del Versante Ionico ha concluso negativamente i lavori della conferenza di servizi sulla scorta del parere negativo prot. 2140 del 7.7.2022 espresso dal Comune di Isca sullo Ionio, relativamente al procedimento avviato con l'istanza di autorizzazione presentata in data 29.7.2021 per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità da ubicare nel tenimento comunale di Isca sullo Ionio (CZ), presso via della Libertà, identificata al N.C.T. di Catanzaro al Fg. 24, p.lla 365;

b) del parere negativo prot. 2140 del 7.7.2022 (doc. n.3) reso dal Comune di Isca sullo Ionio all'indomani della riedizione del procedimento disposto dal SUAP con provvedimento prot. n. 2733 del 6.6.2022;

c) nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isca Sullo Ionio - Sindaco pro tempore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto prima facie sussistere il fumus boni iuris, avuto riguardo al fatto che, da una disamina sommaria e della controversia e salvi gli eventuali approfondimenti di merito:

i) quanto al ricorso principale, almeno all’evidenza cautelare appare che l’impugnata ordinanza sindacale contingibile e urgente si basi, per un verso, su motivazioni carenti di adeguata istruttoria a supporto, anche con riferimento alle esigenze di urgenza e di residualità (nel senso di insussistenza di strumenti alternativi attivabili in via ordinaria), mentre privi di consistenza appaiono, sempre in difetto di adeguata istruttoria, i rischi paventati in termini di incolumità pubblica (non suscettibili, si soggiunge, di essere fondati su pressioni o mere lamentele dei cittadini);

ii) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

a) non sembrano rinvenibili, almeno all’evidenza cautelare, indicazioni circa eventuali modifiche progettuali necessarie ai fini dell’ottenimento dell’assenso da parte dell’Amministrazione dissenziente ovvero, in alternativa, motivate evidenze in termini di assoluta insuperabilità del dissenso a prescindere da eventuali modifiche (v. art. 14-bis, comma 3, l. n. 241 del 1990);

b) non sembrano rinvenibili, nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi, le ragioni a base della ritenuta prevalenza del dissenso del Comune di Isca Sullo Ionio rispetto all’assenso, acquisito per silentium, delle altre Amministrazioni coinvolte nel modulo conferenziale;

Ritenuto sussistere il periculum in mora in quanto, in assenza di più pregnanti evidenziazioni in ordine a specifici pregiudizi arrecati dall’opera alla pubblica incolumità e tenuto conto che trattasi di procedimento di autotutela, nella comparazione dei diversi interessi in campo come prospettati dalle parti assume prevalenza quello al completamento della rete di infrastrutture di comunicazione, oggetto anche del P.N.R.R. (v. anche T.A.R. Catanzaro, ordinanza n. 605 del 2022);

Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e fissando contestualmente l’udienza di trattazione del merito della controversia;

Ritenuto che la complessità della controversia giustifichi la compensazione delle spese;

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