TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-11-19, n. 201302324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-11-19, n. 201302324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201302324
Data del deposito : 19 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01691/2008 REG.RIC.

N. 02324/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01691/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2008, proposto da:
Assidea &
Delta s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to D M in Lecce, via G. Boccaccio n. 25;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv.to F M, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, via Montello n. 13/a;

nei confronti di

Willis Italia s.p.a., n.c.;

per l’annullamento

a) della delibera direttoriale n. 2304 del 18 agosto 2008 con cui l'Azienda USL di Taranto ha disposto di revocare la precedente delibera n. 1865/2008 e procedere alla definizione della procedura concorsuale, in precedenza sospesa, "...con l'avvertenza che il rapporto dovrà essere limitato fino alla data del 30.06.2010 o maggior tempo necessario per l'indizione di un'unica gara regionale..."

b) di ogni atto e provvedimento ad essa presupposto connesso e consequenziale ivi compresi:

- la nota dell'Area Gestione del Patrimonio prot. n. 56719 del 16 ottobre 2008, con cui l'Azienda sanitaria ha comunicato l’adozione della delibera direttoriale n. 2304/2008 e le determinazioni con essa assunte;

- gli atti, le operazioni e i verbali della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione direttoriale n. 657/2008, adottati in esecuzione del provvedimento indicato sub a);

- il provvedimento (eventuale) di aggiudicazione della gara;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi nei preliminari l’avv.to A. Nichil, in sostituzione dell’avv.to F. Panizzolo, per la ricorrente, e l’avv.to D. Mastrolia, in sostituzione dell’avv.to F. Massa, per la A.S.L. di Taranto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1 La società ricorrente (Assidea &
Delta s.r.l.) ha partecipato, in qualità di capogruppo di un’A.T.I. con la società Ital Brokers s.p.a., ad una gara indetta dalla A.S.L. di Taranto, con deliberazione del Direttore generale n. 2024 del 31 ottobre 2007, per l’affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo.

1.2 Con il ricorso in esame, dopo aver evidenziato che il bando e il disciplinare di gara prevedevano che il servizio oggetto dell’appalto avrebbe avuto durata di 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, che la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006) e che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alla data dell’8 gennaio 2008, la ricorrente si duole ora del fatto che la stazione appaltante, con il provvedimento impugnato (la deliberazione del D.g. n. 2304 del 18 agosto 2008), in pretesa attuazione di alcune direttive regionali, abbia ridotto il termine di durata dell’appalto, fissandolo alla data del 30 giugno 2010, senza tener conto del fatto che le ditte partecipanti alla gara avevano formulato la propria offerta sulla base delle prescrizioni della lex specialis .

1.3 Avverso il provvedimento di modifica del termine di durata dell’appalto, la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:

- Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del d.lgs. n. 163/2006;

- Violazione e falsa applicazione dell’allegato 13 del d.lgs. n. 163/2006;

- Violazione e falsa applicazione dei principi che presidiano il legittimo esercizio dello ius variandi i bandi di gara;

- Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, par condicio ed affidamento dei concorrenti;

- Violazione della l. 241/1990;

- Elusione delle garanzie formali previste dagli artt. 1336 e 1990 c.c.;

- Eccesso di potere (omessa ed erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento).

2. Si è costituita in giudizio la A.S.L. di Taranto, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda di annullamento (e della connessa domanda cautelare) e contestando nel merito la fondatezza della proposta impugnativa.

3. Con ordinanza di questa Sezione n. 1183/2008 è stata accolta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il collegio è chiamato preliminarmente ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame, per difetto di interesse, sollevata dalla amministrazione resistente.

5.1 L’eccezione è infondata.

Osserva il collegio che con la deliberazione impugnata il Direttore generale della A.S.L. di Taranto ha disposto, in autotutela, la revoca della propria precedente deliberazione n. 1865 del 24 giugno 2008, con la quale veniva sospesa la procedura di gara indetta (con deliberazione n. 2024 del 31 ottobre 2007) per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, cristallizzando fino al 30 giugno 2010 il rapporto assicurativo in essere con l’A.T.I. Assidea &
Delta s.r.l. – Consulbrokers s.p.a.

Con il provvedimento impugnato, il direttore generale, nel revocare il precedente provvedimento deliberativo, ha altresì disposto di “procedere al prosieguo degli adempimenti per l’aggiudicazione della procedura aperta indetta con deliberazione n. 2024/07 per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, con l’avvertenza che il rapporto dovrà essere limitato fino alla data del 30 giugno 2010 o maggior tempo necessario per l’indizione di un’unica gara regionale, così come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 627 del 22 aprile 2008”.

Risulta dunque evidente l’interesse della società ricorrente alla salvaguardia degli effetti rivenienti dall’atto deliberativo revocato, sia con riguardo alla modifica del termine di durata del (nuovo) appalto (per la quale la società ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione) sia con riguardo alla proroga del rapporto assicurativo in essere.

6.1 Con l’unico articolato motivo di impugnativa, dopo aver evidenziato che il bando di gara indetto dalla A.S.L. di Taranto (con deliberazione del Direttore generale n. 2024 del 31 ottobre 2007) per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo prevedeva che il servizio da appaltare avrebbe avuto durata pari a 36 mesi dalla aggiudicazione dell’appalto (punto II.3 del bando di gara), contemplando anche la possibile estensione della durata dell’appalto per un ulteriore anno, la società ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che il Direttore generale della A.S.L. di Taranto, con il provvedimento impugnato, abbia modificato la lex specialis di gara, disponendo che “il rapporto dovrà essere limitato fino alla data del 30.06.2010 o maggior tempo necessario per l’indizione di un’unica gara regionale”.

6.2 Nel provvedimento impugnato la società ricorrente ravvisa una violazione dei principi che regolano lo ius variandi dei bandi di gara, una violazione del legittimo affidamento dei concorrenti nelle prescrizioni della lex specialis , eccesso di potere sotto differenti profili nonché violazione degli artt. 1336 e 1900 c.c.

7. La tesi della ricorrente merita di essere condivisa nei termini di seguito indicati.

7.1 Risulta evidente che il termine di durata di un appalto di servizio costituisce elemento essenziale della lex specialis di gara: è ragionevole infatti ritenere che le ditte partecipanti ad una gara per l’affidamento di un servizio, nella formulazione della loro offerta, tengano conto, tra le altre cose, anche dell’arco temporale di gestione del servizio. Ne consegue che una riduzione significativa della durata dell’appalto rispetto alle previsioni originarie della lex specialis , intervenuta dopo la presentazione delle offerte, non può non incidere sulla redditività complessiva dell’appalto e quindi sulla congruità delle offerte presentate.

7.2 Le superiori considerazioni non implicano che la stazione appaltante non possa intervenire in autotutela sulle prescrizioni di un bando di gara, ove si accorga della necessità/opportunità di apportarvi delle modifiche e/o delle integrazioni, ma che gli interventi sulla lex specialis di gara debbono essere adottati in modo da tutelare il legittimo affidamento delle ditte partecipanti alla gara, eventualmente attraverso la riapertura del bando di gara, con espressa previsione della possibilità di presentare nuove offerte o di riformulare le offerte precedentemente presentate.

7.3 Stando così le cose, il provvedimento impugnato va annullato nella parte in cui, con riguardo alla procedura aperta indetta con deliberazione n. 2024/07 per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, stabilisce che “il rapporto dovrà essere limitato fino alla data del 30 giugno 2010 o maggior tempo necessario per l’indizione di un’unica gara regionale”.

7.4 Il provvedimento impugnato non è invece annullabile nella parte in cui il Direttore generale della A.S.L. di Taranto ha disposto la revoca del precedente provvedimento relativamente alla cristallizzazione fino al 30 giugno 2010 del rapporto assicurativo in essere con l’A.T.I. Assidea &
Delta s.r.l. – Consulbrokers s.p.a.

A tale riguardo, in disparte l’assorbente considerazione secondo la quale questa parte del provvedimento impugnato non è censurata dalla società ricorrente, il collegio fa rilevare che la determinazione di revocare in parte qua il precedente provvedimento (la deliberazione del D.G. n. 1865 del 24 giugno 2008) trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni legislative in materia di proroga e di rinnovo dei rapporti contrattuali (art. 23, 2° comma, l. 18 aprile 2005 n. 62;
art. 57, comma 7, del codice dei contratti pubblici).

8. In ragione dell’accoglimento parziale della domanda di annullamento ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano, ai sensi degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c., gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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