TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2009-03-31, n. 200901692
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N. 01692/2009 REG.SEN.
N. 02134/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2008, proposto da:
ALLOCCA Gennaro Aunto, rappresentato e difeso dagli avv. A C e F G, con domicilio eletto in Napoli, via Firenze, n. 32;
contro
il Comune di Roccarainola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 7 (prot. 830) del 24 gennaio 2008 con la quale il Responsabile U.T.C. Servizio Urbanistica del Comune di Roccarainola ha ordinato al ricorrente di provvedere “ad horas” al ripristino dello stato dei luoghi sulla via consortile Fellino (vecchia via d’acqua) nei pressi dell’incrocio con la strada provinciale Cicciano-Cancello.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorso può essere deciso in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che consente al Giudice amministrativo di decidere il ricorso con "sentenza succintamente motivata”, ove lo stesso sia di agevole definizione nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
2.- Si deve rilevare che il provvedimento impugnato è stato emanato, in data 24 gennaio 2008, dal Responsabile U.T.C. Servizio Urbanistica del Comune di Roccarainola, ai sensi dell’articolo 107 del T.U. sugli Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, visto <<il pericolo per la pubblica e privata incolumità per gli utenti della strada… dovuto all’accumulo di acque meteoriche oltre detriti e fango provenienti dalle pendici del Monte Felino>>e visto che <<tal situazione di pericolo è causata dall’avvenuta deviazione di un corso d’acqua che non defluisce più…>>.
Il provvedimento impugnato deve farsi quindi rientrare nella categoria dei provvedimenti contingibili e urgenti che l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 attribuisce alla stretta competenza del Sindaco (giurisprudenza consolidata, fra le più recenti,