TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202216552
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Pubblicato il 09/12/2022
N. 16552/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08357/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2013, proposto da Codacons, Art. 32, C R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G G, C R, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Adria Gaming International S.p.a., Admiral Club Corso Francia, Federazione Sistema Gioco Italia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di data ed estremi ignoti con i quali la Questura di Roma, il Comune di Roma e l'A.A.M.S. hanno autorizzato, rilasciando le conseguenti licenze e autorizzazioni, l'apertura della sala giochi e VLT Admiral Club Corso Francia sito in Roma, Via di Villa Severini 10/12;
- di ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno - Questura di Roma e di Comune di Roma e di Ministero Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CODACONS (Associazione dei consumatori), insieme alla propria affiliata all’AIDMA (Associazione Italiana per i Diritti del Malato, ora Art. 32) e al sig. C R, agiscono in giudizio per chiedere l’annullamento dei provvedimenti, non conosciuti, che hanno legittimato l’apertura della sala giochi dedicata ai videoterminali VLT (Videolottery Terminal) ai sensi dell’art. 110, comma 6, 110, comma 6, lettera b), r.d. n. 773/1931, sita in via di Villa Severini n. 10/12 in Roma.
Parte ricorrente ritiene che gli atti impugnati legittimano l’apertura e l’esercizio di una sala giochi in violazione delle disposizioni di legge che disincentivano il gioco d’azzardo patologico sicchè agisce in giudizio a tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza, nonché per la prevenzione delle malattie e l’incolumità pubblica.
Il gravame è affidato a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si lamenta il difetto di istruttoria del rilascio delle autorizzazioni e certificazioni amministrative volte a consentire l’esercizio dell’attività del gioco all’interno dei locali per cui è causa vista l’assenza dei requisiti tecnici ed architettonici richiesti ex lege. Inoltre si contesta la mancanza di una separazione tra l’area riservata ai maggiorenni e la zona ove il gioco è fruibile anche ai minori.
Con la seconda doglianza si censura la legittimità dei provvedimenti autorizzatori in quanto contrastanti con le norme in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguente al gioco, di tutela dei minori e di prevenzione degli effetti lesivi del gioco. In particolare, si sostiene che la sala gioco si trova ad una distanza inferiore a 300 metri da determinate attività, rientrando così nell’ambito del divieto previsto nella l.r. 5/2013, emanata dalla Regione Lazio, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio eccependo: i) l’improcedibilità del ricorso per la mancata chiamata in causa del controinteressato ossia del soggetto titolare della licenza di pubblica sicurezza per l’apertura della sala gioco rilasciata in data 11 marzo 2011;ii) l’inammissibilità del gravame per indeterminatezza dell’oggetto a causa della mancata allegazione dei vizi del provvedimento impugnato visto che parte ricorrente afferma di non conoscerne il contenuto;iii) l’irricevibilità della domanda giudiziale visto che la stessa è stata incardinata oltre due anni dopo l’apertura della sala giochi. Nel merito ha replicato alle censure sollevate evidenziando la propria incompetenza al rilascio del titolo autorizzatorio all’apertura della sala giochi in esame appartenendo la competenza in materia all’Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 88 TULPS. Con la memoria del 4 novembre 2022, ha, infine, rappresentato che nelle more del giudizio nei locali di via di Villa Severini 10/12 “attualmente esercitata la società ALLSTAR a seguito di licenza ex art. 88 TULPS rilasciata dal Commissariato di P.S. Ponte Milvio in data 13.03.2020 (vd. nota prot. CN/77427 del 26.08.2022, depositata il 24.10.2020)”.
Le altre amministrazioni intimante, indicate in epigrafe, si sono costituite in giudizio eccependo la mancanza di legittimazione attiva del Codacons e nel merito il rigetto del gravame.
All’udienza del 7 dicembre 2022, il Collegio ha dato atto della possibile improcedibilità del ricorso attesa la mancata impugnativa del provvedimento di apertura della sola giochi rilasciato ad un soggetto diverso rispetto a quello individuato da parte ricorrente quale controinteressato. Dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, può derogare alla naturale rigidità dell’ordine di esame delle eccezioni, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2 e 74 c.p.a., purché sia stata preventivamente assodata la giurisdizione e la competenza e sempre che la decisione non incida sul diritto di difesa e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite (cfr. il precedente della Sezione n. 8762/2022).
Il Collegio individua nell’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., la “ragione più liquida” che meglio può realizzare l’economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso non è stato notificato, a pena di decadenza, al controinteressato sig. Vito D’Annucci che, in base alla documentazione versata in giudizio, risulta essere il soggetto titolare della licenza all’apertura della sala giochi rilasciata dalla Questura di Roma che è l’autorità competente al rilascio del titolo ai sensi della specifica disciplina di settore costituita dagli artt. 88 del TULPS, dell’art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 40/2010 e del provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. 21055 del 16 giugno 2010.
Parte ricorrente afferma che il ricorso in realtà è stato notificato al controinteressato ossia alla “società che gestisce la sala” rappresentata dalla “Adria Gaming Internation S.p.a.”.
Tuttavia, il titolare della licenza impugnata, come peraltro riconosciuto anche da parte ricorrente (cfr. memoria del 7 ottobre 2020), è in realtà il sig. Vito D’Annucci in virtù del provvedimento del 28 marzo 2011 rilasciato dalla Questura di Roma. Gli estremi di questo provvedimento erano noti alla ricorrente fin dal deposito documentale ad opera della difesa dell’amministrazione comunale avvenuto in data 4 ottobre 2013, sebbene l’atto sia stato poi concretamente depositato in giudizio in data 25 ottobre 2022. È dunque il sig. Vito D’Annucci il titolare della posizione giuridica soggettiva interessata al mantenimento dell’atto impugnato a cui, quale controinteressato, il gravame andava notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., a pena di decadenza.
Una volta avuto contezza, anche nel corso del giudizio, che l’atto che è stato impugnato risulta in realtà rilasciato ad un soggetto diverso rispetto a quello ritenuto, in origine, titolare del titolo, il ricorso doveva essere notificato all’effettivo titolare dell’atto impugnato quale controinteressato, salvo poi verificare, nel contraddittorio processuale delle parti, la tempestività della notifica.
Deve comunque rilevarsi che, allo stato, l’autorizzazione all’apertura della sala giochi di via Villa Severini 10/12 - dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), r.d. n. 773/1931, c.d. Videolottery - risulta intestata ALLSTAR S.r.l. ossia ad un soggetto diverso rispetto al titolare del provvedimento gravato (cfr. nota comunale prot. 77427 del 26 agosto 2022).
Al di là dell’inammissibilità del ricorso, si evince quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in quanto, a seguito del cambio di titolarità dell’autorizzazione, parte ricorrente non potrebbe comunque ottenere tramite l’odierno ricorso il bene della vita cui aspira ossia la chiusura della sala giochi di via Villa Severini 10/12.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
La peculiarità dell’oggetto della controversia, con particolare riguardo ai profili di ammissibilità del gravame, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.