TAR Latina, sez. I, ordinanza collegiale 2023-05-23, n. 202300329
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Pubblicato il 23/05/2023
N. 00329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2023, proposto da X s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentate e difesa dall’avv. R P, con domicilio eletto presso il suo studio in Terracina, via V. Bachelet 48;
contro
Comune di Fondi (LT), in persona del Sindaco
p.t.
, rappresentato e difeso dall’avv. S d F, presso il cui studio è domiciliato in Fondi, via S. Felice Circeo 9;
per
A) “ ordinare ex art. 117 c.p.a. ” il “ rilascio del passo carrabile per formazione del silenzio assenso ” relativo alla richiesta del 6 maggio 2020 ovvero, in subordine, del 5 febbraio 2023, per la realizzazione di un distributore di carburanti;
B) l’annullamento della nota municipale prot. n. 20486 del 9 marzo 2023, con cui è stata rigettata la “ richiesta di passo carrabile ” assunta al prot. n. 10545 del 5 febbraio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’inammissibilità del ricorso per violazione del dovere di chiarezza posto dagli artt. 40 e 44 cod. proc. amm., poiché: a) da un lato, l’indicazione dell’oggetto della domanda sul silenzio e la stessa esposizione dei fatti a sostegno di essa sono incomprensibili, atteso che l’art. 27 del piano comunale per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, approvato con delibera consiliare n. 49 del 29 aprile 2015, non contempla alcun parere per l’apertura di passi carrabili serventi rispetto all’avvio dell’attività di un distributore; b) dall’altro, la domanda annullatoria non è stata formulata deducendo motivi specifici di invalidità dell’atto;
Ritenuto di dover assegnare alle parti un termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione sopra indicata, trascorsi i quali il ricorso sarà deciso senza fissazione di ulteriore camera di consiglio;