TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-09-05, n. 202202323

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-09-05, n. 202202323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202323
Data del deposito : 5 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2022

N. 02323/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00651/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2022, proposto da
S C, rappresentato e difeso dall’avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

Delta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

Ricorso avverso

il silenzio serbato dal Comune di Pagani sull’atto di diffida stragiudiziale presentato dalla ricorrente in data 25 febbraio 2022 tramite PEC prot. n. 7779 con cui si chiedeva:

1) l’emissione di formale provvedimento di acquisizione dell’area di proprietà della controinteressata al patrimonio indisponibile del Comune, previo accertamento dell’inottemperanza ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, nonché la materiale demolizione dell’abuso in questione;

2) l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario dell’immobile sito in Pagani alla via Corallo n. 189, confinante con la proprietà della Delta S.r.l., ubicata in Pagani alla via Corallo n. 119 e catastalmente identificata al foglio 6 particelle 1500 sub 1), 1158 sub 1) e 2), nonché 2126.

Con il presente gravame il ricorrente deduce in fatto che:

- sul fondo confinante di proprietà della controinteressata sono state realizzate talune opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione del Comune di Pagani n. 36 del 15 aprile 2021;

- la suindicata ordinanza di demolizione è stata impugnata dalla controinteressata con ricorso iscritto al numero di registro generale 1408 del 2021, tuttavia privo di provvedimento cautelare.;

- il ricorrente ha provveduto a notificare atto di diffida stragiudiziale all’Amministrazione comunale in data 25 febbraio 2022 prot. n. 7779, teso: “ 1) all’emissione di formale provvedimento di acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile del comune, previo accertamento dell’inottemperanza ex art. 31 DPR 380/01, nonché alla materiale demolizione dell’abuso in questione;
2) all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01
” ma il Comune è rimasto silente.

A fondamento del ricorso sono stati articolati i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 117 CPA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/90. Violazione degli artt. 27 e 31 DPR 380/01:

Si deduce che l’amministrazione intimata è tenuta, non solo all’acquisizione al patrimonio comunale della consistenza de qua , ma anche alla materiale demolizione della stessa;

2) Ancora sulla violazione dell’art. 31 CPA. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione:

Si eccepisce che l’amministrazione ha omesso di verificare quanto esposto da parte del ricorrente, con particolare riguardo alla mancata ottemperanza dell’ordine demolitorio notificato in data 3 giugno 2021.

Benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio né l’Amministrazione resistente né la società controinteressata.

All’esito dell’udienza camerale del 14 luglio 2022, con ordinanza n. 2028/2022, il Collegio ha rilevato preliminarmente possibili profili di inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse al ricorso, non risultando dimostrato alcuno specifico pregiudizio derivante dalle opere abusive (secondo i principi di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021), e si è riservato sulla rilevata questione assegnando alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un termine di dieci giorni per il deposito di memorie.

Con memoria depositata in data 22 luglio 2022 il ricorrente si è opposto alla rilevata inammissibilità contestando l’applicabilità dei principi stabiliti dalla citata Adunanza Plenaria n. 22/2021 (relativamente al caso dell’impugnazione del titolo edilizio di un terzo) nella presente fattispecie (concernente il silenzio della P.A. rispetto ad un atto di diffida ove la parte richiedeva l’attivazione dei provvedimenti repressivi di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001).

Ha altresì depositato documentazione, tra cui una relazione tecnica.

Decorso il termine assegnato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. la causa è passata in decisione.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Il Collegio ritiene di fare applicazione, nel caso di specie, dei principi affermati dalla già citata sentenza n. 22/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, non può valere da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio abusivo.

Quanto ai documenti depositati in atti unitamente alla memoria del 22 luglio 2022, essi non risultano utilizzabili ai fini della decisione.

Invero, “ Le memorie ex art. 73, comma 3, c.p.a. hanno la funzione di dare la possibilità alla parte di depositare osservazioni difensive su una specifica questione potenzialmente idonea a definire il ricorso fatta rilevare dal Collegio e non sono "utilizzabili" per il deposito di nuovi documenti, per introdurre altre questioni o compiere atti aventi effetti processuali come, ad esempio, la rinuncia al ricorso ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 4 giugno 2020, n. 5938).

Non avendo, quindi, parte ricorrente ritualmente dimostrato alcuno specifico pregiudizio derivante dalle opere abusive, il presente giudizio risulta carente della condizione dell’azione costituita dall’interesse al ricorso e va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.

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