TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 2018-03-23, n. 201803337
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Pubblicato il 23/03/2018
N. 03337/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01795/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2018, proposto da: Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F C, G L P, con domicilio eletto presso lo studio di F C in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Trenitalia Spa, TPER Spa, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
nei limiti di cui in motivazione, della delibera 30 novembre 2017, n. 140, comunicata in data 4 dicembre 2017, avente ad oggetto “Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2019”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2018”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2020”” e dell'Allegato A a tale delibera, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, nessuno escluso, ivi compresa la nota del 27 dicembre 2017 prot. 9809/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti gli artt.13, 14, 15 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. S L e uditi per le parti l'Avv. F. Cintioli e l'Avvocato dello Stato O. Biagini;
Rilevata dal Collegio l’incompetenza del TAR Lazio e la competenza del TAR Piemonte, ex art.13, comma 3 c.p.a., in adesione ai precedenti della Sezione (cfr. in particolare, tra le altre, TAR Lazio, III ter, ord. n.11437 del 2014, III, ord. n.12958 del 2014, n.8820 del 2015, n.8833 del 2015, n.9556 del 2015, n.383 del 2016, n.3084 del 2016, n.3086 del 2016, n.3087 del 2016);
Considerato infatti che nell’art.133, comma 1, lettera l) c.p.a. – richiamato dall’art.135, comma 1, lettera c) c.p.a., a sua volta menzionato nell’art.14, comma 1 c.p.a. relativo alla competenza funzionale del TAR Lazio – si fa riferimento all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (con controversie di competenza del TAR Lombardia, in applicazione dell’art.14, comma 2 c.p.a.) e alle altre Autorità istituite ai sensi della Legge n.481 del 1995;
Considerato altresì che ex lege n.481 del 1995 sono state istituite le Autorità per il sistema idrico e per le telecomunicazioni, non anche l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, prevista ex novo dall’art.37 del D.L. n.201 del 2011 (conv. in Legge n.214 del 2011), con sede in Torino;
Ritenuto pertanto di dover dichiarare la competenza, per la cognizione della causa, del suindicato TAR Piemonte;