TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-09-13, n. 202300745
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Testo completo
Pubblicato il 13/09/2023
N. 00745/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2023, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C R e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Commissione d’esame Toli02039 - Sottocommissione Classe - Sede 5aca Tops01500p, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria
ex lege
in Torino, via dell’Arsenale, 21;
nei confronti
Liceo Paritario Cairoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
− del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Presidente della Commissione d’esame TOLI02039 - Sottocommissione Classe - Sede 5ACA TOPS01500P di esclusione dalla prova di esame per la presunta insanabilità ex art. 16 co. 8 OM 45/2023 del candidato esterno -ricorrente-e notificato alla ricorrente in data successiva;
− e, per quanto possa occorrere, della comunicazione in data -OMISSIS- del Presidente della Commissione TOLI02039, -Tizio-, effettuata agli uffici ispettivi dell’U.S.R. Piemonte per irregolarità prima facie insanabili ex art. 16 co. 8 O.M. 45/2023 in relazione alla posizione della ricorrente;
− dell’ammissione con riserva alle prove d’esame della ricorrente ex art. 16 co. 8 lett. a) O.M. 45/2023;
− della nota prot. n. -OMISSIS- del Direttore generale dell’U.S.R. Piemonte;
− della nota prot. n. -OMISSIS- del Dirigente tecnico dell’U.S.R. Piemonte;
− della comunicazione prot. n. -OMISSIS- del Direttore tecnico dell’U.S.R. Piemonte;
− di ogni atto antecedente, presupposto e/o comunque connesso e/o collegato e/o conseguenziale a quello impugnato, quand’anche non comunicato alla ricorrente e/o dalla medesima non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-ricorrente-nell’anno scolastico 2021/2022 ha sostenuto gli esami di ammissione al terzo e al quarto anno del Liceo scientifico ad indirizzo tradizionale, con esito positivo, presso il Liceo Scientifico Paritario Lagrange di Rivoli.
La ricorrente in data -OMISSIS-, avendo riportato idonee valutazioni per le specifiche discipline relative alla classe 3.a e alla classe 4.a, veniva dichiarata idonea alla classe 5.a, come da certificati e conseguenti provvedimenti di idoneità in data -OMISSIS-.
In particolare, come risulta da tale certificato, venivano riportate le valutazioni per le specifiche discipline relative alla classe 3.a e alla classe 4.a.
La ricorrente in data -OMISSIS- sosteneva presso l’istituzione scolastica a lei assegnata come sede di esame, il Liceo Paritario Cairoli di Torino, l’esame preliminare, conseguendo l’ammissione all’esame di Stato, come da comunicazioni affisse all’albo della scuola in data -OMISSIS- dal Liceo Scientifico Paritario Cairoli di Torino.
Al termine dell’anno scolastico 2022/2023, su designazione dell’U.S.R. Piemonte, si insediava la Commissione TOLI02039 - Sottocommissione Classe - Sede 5ACA TOPS01500P per l’esame di Stato, le cui prove si sarebbero svolte presso il Liceo Cairoli di Torino nelle date designate del -OMISSIS- (prima prova scritta) e 22/06/2023 (seconda prova scritta) ex art. 17 O.M. n. 45/2023, e successivi colloqui orali.
In data -OMISSIS- il Presidente della Commissione d’esame effettuava comunicazione agli uffici ispettivi dell’U.S.R. Piemonte con la quale rilevava irregolarità prima facie insanabili ex art. 16, comma 8, O.M. n. 45/2023 in relazione alla posizione della ricorrente, procedendo all’ammissione con riserva della candidata alle prove d’esame.
A seguito di ciò, il Direttore generale dell’U.S.R. Piemonte con nota prot. n. -OMISSIS- conferiva incarico al Direttore tecnico di effettuare verifica per accertamento irregolarità prima facie insanabili ex art. 16, comma 8, O.M. n. 45/2023 presso la scuola Liceo Cairoli.
-ricorrente-svolgeva le prove scritte in data -OMISSIS- e 22/06/2023, come da tabellone affisso all’albo della scuola, conseguendo votazioni tali da permetterle, una volta effettuato il colloquio orale, di ottenere il diploma.
Con nota prot. n. -OMISSIS- il predetto Dirigente tecnico accertava l’irregolarità, tra l’altro, della situazione relativa a -ricorrente- poiché “ la certificazione rinvenuta relativa all’esame di idoneità per la classe 3.a e per la classe 4.a, sostenuto presso Liceo Scientifico Paritario Lagrange di Rivoli, non riporta le valutazioni delle prove distinte per ciascun anno ”.
Con provvedimento emesso dal Presidente della Commissione TOLI02039 - Sottocommissione Classe - Sede 5ACA TOPS01500P in data -OMISSIS- veniva disposta l’insanabilità delle irregolarità accertate, lo scioglimento della riserva con esito negativo e l’esclusione dalle prove di esame del candidato esterno -ricorrente-.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 D.lgs. n. 62/2017;16, commi 7 e 8, O.M. n. 45/2023. Violazione di circolari (istruzione operative MIM 26/06/2023). Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33, commi 3 e 4, 34 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento;ingiustizia grave e manifesta;
2. Violazione di legge in relazione all’art. 21-octies L. n. 241/1990.
Con decreto cautelare n. 286 del 27 luglio 2023, il Presidente ha ritenuto opportuno mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione del Collegio e di conseguenza, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 56, comma 1, cod. proc. amm., ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente al sostenimento della prova orale dell’esame di Stato, dinanzi ad una commissione d’esame in diversa composizione.
In data 24 agosto 2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 6 settembre 2023 il Collegio ha dato avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, tra l’altro, che l’amministrazione scolastica, nella fattispecie la Commissione TOLI02039 - Sottocommissione Classe - Sede 5ACA 6 TOPS01500P, non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui i certificati di idoneità rilasciati in data -OMISSIS- dal Liceo Paritario Lagrange di Rivoli, riportavano la proposizione “ avendo riportato le seguenti valutazioni per le specifiche discipline relative alla classe terza ed alla classe quarta ” (cfr. “ esito esame di idoneità 2021/2022 ” del 9 giugno 2022), sicché nessuna irregolarità si sarebbe verificata nella fattispecie, tantomeno insanabile ex art. 16, comma 8, O.M. n. 45/2023. In ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati contra legem , poiché l’omissione contestata non atterrebbe ad un comportamento addebitabile al candidato (mancata indicazione delle valutazioni delle prove sostenute dal candidato esterno distinte per ciascun anno), ma al più all’amministrazione scolastica, e non rientrerebbe tra quelle indicate a pena di esclusione.
La censura è suscettibile di positivo apprezzamento con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi articolati con il ricorso.
Invero, il certificato di idoneità rilasciato in data -OMISSIS- dal Liceo Paritario Lagrange di Rivoli ha distinto le valutazioni delle prove per ciascun anno, evidenziando che la candidata “ risulta ampiamente sufficiente in tutte le discipline sia della classe 3^ sia della classe 4^, riportando una media dei voti pari a 7,1 per ciascuna classe ”.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati risultano inficiati dal vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.
In disparte quanto precede, si svolgono le seguenti considerazioni.
Giova premettere che il provvedimento della Commissione che dispone l’insanabilità delle irregolarità accertate e l’esclusione dalle prove di esame del candidato esterno -ricorrente- si basa sulla circostanza per cui la certificazione rinvenuta relativa all’esame di idoneità per la classe 3.a e per la classe 4.a, sostenuto presso il Liceo Scientifico Paritario Lagrange di Rivoli, non riporterebbe le valutazioni delle prove distinte per ciascun anno, come invece previsto dall’art. 5, comma 2, O.M. n. 45/2023 (“ la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno ”). Tale circostanza costituirebbe, secondo l’interpretazione datane dalla Commissione, sulla base degli accertamenti svolti dall’U.S.R. Piemonte, irregolarità insanabile ex art. 16, comma 8, O.M. n. 45/2023, a mente del quale “ Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, a) qualora rilevi irregolarità che appaiano prima facie insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d’esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all’Ufficio scolastico regionale. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell’ambito della sessione d’esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale;b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento ”.
Il Collegio ritiene in ogni caso che la mancata indicazione delle valutazioni delle prove sostenute dal candidato esterno distinte per ciascun anno non possa essere sussunta nell’ambito delle “ irregolarità che appaiano prima facie insanabili ” in difetto di una esplicita previsione normativa, nonché in assenza della lesione di un interesse generale e superiore rispetto a quello portato dalla parte ricorrente. Detta mancata indicazione – qualora effettivamente ricorra – non può assurgere a carenza sostanziale insanabile, ma va qualificata come mera irregolarità formale.
D’altra parte, né l’O.M. n. 45/2023 né il D.lgs. n. 62/2017 attribuiscono all’omissione in esame, peraltro ascrivibile non certo al candidato, ma all’amministrazione scolastica, l’effetto di precludere l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato.
Valgono invece a precludere l’ammissione all’esame di Stato il mancato superamento degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 62/2017 (cfr. art. 4 O.M. n. 45/2023), l’assenza di una delle condizioni previste dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 62/2017, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 del D.lgs. n. 62/2017.
In nessun caso la disciplina vigente fa discendere dalla mancata indicazione delle valutazioni delle prove sostenute dal candidato esterno, distinte per ciascun anno, il predetto effetto preclusivo o il carattere di irregolarità prima facie insanabile, tale da precludere al candidato l’accesso all’esame di Stato, configurandosi al più un’irregolarità sanabile da parte dell’istituzione scolastica.
Diversamente opinando si farebbe discendere tale radicale effetto preclusivo, fonte di pregiudizio per il candidato esterno, quale conseguenza di un errore addebitabile esclusivamente all’amministrazione scolastica.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto illegittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.