TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-01-26, n. 202200860

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-01-26, n. 202200860
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200860
Data del deposito : 26 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2022

N. 00860/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06234/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6234 del 2017, proposto da B S nato a Velletri il 2.7.1961 (c.f. BTTSFN61L02L71W) già M.llo M;
C A nato a Roma il 13.8.1965 (c.f. CNTLSN65M13H501E) già M.llo Capo;
C G nato a Roma il 4.2.1966 (c.f. CRCGFR66B04H50IJ) già M.llo Capo.;
D B F nato a Caserta il 26.4.1963 (c.f.DBRFNC63D26B963Q) già Sergente Magg;
D G P nato a Roma il 7.3.1961 (c.f. DGLPLA61C07H501Q)già M.llo Capo;
D’

AGOSTINO

Luciano nato a Roma il 12.7.1967 (c.f. DGSLCN67L12H501C) già M.llo Capo;
D’

AGOSTINI

Giovanni nato a Roma il 24.06.1964 (c.f.

DGSGNN

64H24H501B) già M.llo Capo;

FALANGA

Filippo nato a Roma il 28.8.1960 (c.f.FLNFPP60M28H501L) Colonnello;

FERRARA

Giuseppe nato a Prizze (PA) l’1.11.1963 (c.f.FRRGPP63S01H070E) già Sergente M;

FIORENZA

Fabrizio nato a Roma il 20.1.1966 (c.f. FRNFRZ66A20H501D)già M.llo Ordinario;

FIORENTINI

Franco nato a Roma il 21.02.1955 (c.f. FRNFNC55B21H501N) già Capitano Medico;

FUSCO

Pietro nato a Roma il 21.8.1959 (c.f. FSCPTR59M21H5010) già M.llo Ordinario;

GUIDERA

Giuseppe nato a Piana degli Albanesi (PA) il 18.12.1961 (c.f. GDRGPP61T18G543A) già Maresciallo;

GUADAGNA

Silvestro nato a Palermo 2 (c.f.GDGSVS61T27G273X) già M.lo Capo;

LEONE

Armando nato a Roma il 3.3.1964 (c.f.LNERND64M03H501A) già Maresciallo;
LO

IACONO

Antonio nato a Roma il 03.10.1958 (c.f. LCNNTN58R03H501S) già M.llo Capo;

LUCCHESE

Rodolfo nato a Palermo il 04.12.1962 (c.f.

LCCRLF

62T04G273Y) già Sergente Maggiore;

LUCERA

Vincenzo nato a Palermo il 14.10.1967 (c.f. LCRVCN67R14G273O);

MANCINI

Claudio nato a Roma il 22.4.1960 (c.f. MNCCLD22H501Q) già Maresciallo;

MANCINI

Claudio nato a Teano (CE) il 26.3.1961 (c.f. MNCCLD61C26L083G) già Maresciallo;

MANCIURIA

Ulisse nato a Nocera Inferiore (SA) (c.f. MNCLSS65R25F912W) già M.llo Ordinario;

MANCUSO

Sergio nato a Roma il 5.11.1964 (c.f. MNCSRG64S05H501C) già Sergente;

MANNINA

Vito nato a Alcamo il 6.8.1956 (c.f. MNNVTI56M06A176M) già Sergente M;

MAROTTA

Gerardo nato a Roma il 16.5.1958 (c.f. MRTGRD58E16H501C) già Maresciallo;

MATTEUCCI

Massimo nato a Roma il 30.12.1962 (c.f. MTTMSM62T30H501M) già Maresciallo;

MAZZIOTTI

Paolo nato a Napoli il 18.1.1961 (c.f.MZZPLA62A18F839P) già M.llo Capo;

MONFARDINO

Giuseppe nato a Roma il 7.5.1966 (c.f. MNFGPP66E07H501F) già M.llo Capo;

NEGLIA

Vincenzo nato a Geraci Siculo (PA) (c.f. NGLVCN59S21D977X) già M.llo Capo;

NINOTTI

Daniele nato a Roma il 19.5.1957 (c.f. NNTDNL57E19H501W) già Maresciallo;

NUCCIO

Pietro nato a Mezzojuso (PA) il 7.12.1961 (c.f NCCPTR61T07F184M) già M.llo Capo;

PERETTI

Claudio nato a Roma il 2.5.1969 (c.f. PRTCLD69E02H501X) già M.llo M;

PIACENTINI

Fabio nato a Roma il 28.12.1965 (c.f. PCNFBA65T28H501B) già Maresciallo;

POLIDORI

Antonio nato a Roma il 3.8.1955 (c.f. PLDNTN59H13H50MQ) già M.llo M;

POLIDORI

Mauro nato a Roma il 3 3.8.1955 il 03.08.1955 (c.f. PLDMRA55M0 3H501A) già M.llo M;

PROIETTI

Antonio nato a Rocca Santo Stefano il 10.1.1959 (c.f. PRTNTN59A10H441P) già Sergente M;
R F nato a Rom a il 21.2.1961 (c.f. RGNFBA61B21H501Z) già Tenente Colonnello;
R M nato a Roma il 5.10.1966 (cf RGZMRC66R05H501R) già M.llo Ordinario;
R E nato a Palermo il 01.03.1956 (c.f. RCCRST56C01G273I);
R M nato a Vercelli il 26.09.1964 (RCTMSM64P26L750D) già M.llo Capo;
S L nato a Napoli il 30.9.1957 (c.f.SCHLCN57P30F839F) già Maresciallo;
S L nato a Roma il 2.9.1965 (c.f. SCCLGU65P02H50J) già Maresciallo;
S A nato a Roma il 10.7.1962 (SLRNTN62L10H501K) già M.llo M;
S A nato a Roma il 19.7.1967 (c.f. SLSLSN67L19H501J) già M.llo Capo;
S D M.llo M nato a Rieti il 25.2.1963 (cf SRVDMC63B25H282S) già M.llo M;
S G nato a Palermo il 22.9.1966 (c.f.SPTGNN66P22G273G) già M.llo M;
T S nato a Roma il 2.6.1961 (c.f.TRSSRG61H02H501D) già Maresciallo;
T S nato a Palermo il 22.8.1957 (cf.TNNSVT57M22G273I) già M.llo Ordinario;
T M nato a Montopoli di Sabina (RI) l’8.12.1964 (c.f. TRCMCL64T08F687F) già M.llo M;

VARGAS

Giorgio nato San Casciano in Val di Pesa (FI) il 10.3.1966 (c.f. VRGGRG66C10H791T) già Sergente M;

VELA

Luigi nato a Allumiere (RM) il 29.5.1965 (c.f. VLELGU65E29A210F) già Marescialloo;

VENERINO

Garigliano nato a Nicosia il 2.8.1956 (c.f.GRGVRN56M02F892N) già Maresciallo;

VENTIMIGLIA

Michele nato a Palermo il 21.11.1964 (c.f. VNTMHL64S21G273F)già Maresciallo;

VENDETTI

Fernando nato Roma il 4 12.7.1962 (C.F.VNDFNN62L12H50IL) già Maresciallo, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Gigante, con domicilio eletto presso lo studio Gianmarco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Ester Sciplino, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, Giuseppe Matano, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
Ente Strumentale della Croce Rossa, non costituito in giudizio;

nei confronti


per l'annullamento

per a) l’annullamento dell’Ordinanza Commissariale n.4086 del 26.02.1992 con la quale il Commissario Straordinario della C.R.I. dell’epoca, in riferimento all’art.5 comma 7 della legge 274/1991 ha esercitato autonomamente la facoltà di iscrivere tutti gli appartenenti al Corpo Militare della CRI alla Cassa Pensioni Enti Locali (C.p.d.e.l.) e non invece alla C.T.P.S. quali dipendenti dello Stato;
nonché per non avere proceduto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica nr. 178/2012 alla iscrizione del Personale componente il Corpo Militare della CRI al CTPS stante la eliminazione degli Enti Pubblici Locali, nonché per il mancato inserimento dei ricorrenti nel Comparto Difesa e Sicurezza;

b) Per il riconoscimento del diritto di valutazione di 1/5 del servizio prestato, ai fini pensionistici, come destinatari della categoria Dipendenti dello Stato equiparati alle Forze Armate ex legge D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, tenuto conto che gli stessi sono stati impegnati in missione di pace all’estero, considerate operazioni di guerra.

c) nonché per la mancata applicazione del D.P.C.M. 30 aprile 2010 e del D.P.R. 1° ottobre 2010 n.185 in merito al trattamento economico già previsto per il personale militare delle Forze Armate che deve essere esteso, anche al Personale Militare della C.R.I.

d) per l’annullamento degli atti di congedo disposti del Presidente dell’Ente Strumentale della CRI ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 178/2012 e del DPCM del 25.03.2016 e con determina nr. 40 del 21.07.2016 del dipartimento RU e ICT al personale componente il Corpo Militare Ausiliare delle FF.AA.;

e) per l’annullamento dei congedi imposti al Corpo Militare della CRI ausiliario delle FF.AA. il 26.04.2016 retrodatato come efficacia giuridica al 21.07.2016 per nullità assoluta;

f) nonché per la mancata Applicazione - per analogia giuridica e sostanziale dell’art.924 della D.l.g. 15 marzo 2010 n.66 che prevede che i militari con il raggiungimento del 60° anno d’età cessano dal servizio permanente e vengono collocati in congedo – con possibilità di inserimento nella riserva o in ausiliaria, così come prevista per il Comparto Difesa e Sicurezza;

g) Per la mancata applicazione dei benefici di carriera ed economici uguali al personale delle FF.AA. anche per le missioni all’estero;
deducibili e 7 consequenziali ai provvedimenti legislativi tutti, di cui innanzi, a favore dei ricorrenti anche per gli attuali pensionati o vedove;
nonché per la mancata applicazione di tutte le altre leggi precedenti e successive, connesse con la questione sollevata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della CRI - Croce Rossa Italiana, della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Interno e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti già componenti del Corpo Militare della C.R.I. Ausiliario della FF.AA., hanno impugnato, i provvedimenti con i quali il Commissario Straordinario della C.R.I. a, in riferimento all’art. 5 comma 7 della legge 274/1991 ha esercitato a la facoltà di iscrivere tutti gli appartenenti al Corpo Militare della CRI alla Cassa Pensioni Enti Locali e non invece alla C.T.P.S. quali dipendenti dello Stato e gli atti di congedo disposti del Presidente dell’Ente Strumentale della CRI ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 178/2012.

Con memoria del 6 dicembre 2021, la difesa dei ricorrenti ha precisato che “a seguito della sentenza 79/2019 della corte costituzionale, alcuni motivi del ricorso perdevano della loro rilevanza, rimanendo da trattare l’attuale condizione giuridica, economica e sociale dei ricorrenti, appartenenti all’ex Corpo Militare Ausiliario delle FF.AA della Croce Rossa Italiana, e specificatamente: 1) l’appartenenza degli stessi al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico;
2) l’applicazione del beneficio del calcolo di abbuono di un anno, ogni cinque anni di servizio;
3) l’accertamento della responsabilità da parte della CRI e dell’Ente Strumentale della mancata costituzione di un fondo di copertura ai fini pensionistici degli ex componenti della Croce Rossa Italiana;
4) l’applicazione dell’art. 924 d.lgs. 66/2010;
5) il riconoscimento del diritto di applicazione della L. 185/2010 nei confronti dei deducenti
”.

In sostanza, i ricorrenti deducono che il Corpo Militare CRI Ausiliario delle FF.AA. deve essere ritenuto appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, con la conseguente applicazione anche a questo di tutti i diritti derivanti da questa posizione.

Il Ministero resistente si è costituito controdeducendo nel merito mentre l’Inps si è costituito con mero atto formale.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

A prescindere dalla tardività dell’azione proposta avverso l’ordinanza Commissariale del 26 febbraio 1992 con la quale è stata disposta l’iscrizione dei ricorrenti alla Cassa Pensioni Enti Locali, posto che il ricorso è stato notificato nel 2017 e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto, il ricorso è comunque infondato.

Com’è noto, la Corte Costituzionale con la decisione n. 79/2019 ha affermato che “ non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, censurati, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto dispongono il trasferimento al ruolo civile del personale militare senza prevedere la progressione economica commisurata al grado rivestito, e garanzie di conservazione delle funzioni in precedenza attribuite e prevedono il ricorso alle procedure di mobilità e la destinazione ad altra amministrazione senza alcun richiamo a comparti o settori dell'amministrazione stessa, in cui si svolgano attività comparabili con quelle del personale di cui trattasi, in possesso di specifica professionalità per situazioni di emergenza. Il D.Lgs. n. 178 del 2012, agli artt. 5 e 6, non ha realizzato la soppressione del Corpo militare ausiliare, ma ne ha revisionato la struttura in coerenza con la generale riorganizzazione della CRI e con la rinnovata struttura associativa della stessa e il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico della CRI, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in associazione di diritto privato regolata dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, con conseguenti inevitabili modifiche delle modalità di sviluppo delle carriere, nel mentre le previste procedure di mobilità garantiscono il mantenimento dei rapporti di lavoro e la discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando che gli eventuali vizi che dovessero verificarsi nei conseguenti atti amministrativi potranno essere fatti dedotti dinnanzi agli organi giurisdizionali competenti (sentt. nn. 388 del 2004, 202 del 2016) ”.

Per quanto attiene alla dedotta appartenenza del Corpo Militare CRI Ausiliario al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, la giurisprudenza concorde ha ritenuto che “ il Corpo Militare della CRI è un Corpo "ausiliario" delle FF.AA. ('art. 1 del R.D. n. 484 del 1936, oggi art. 1626 D.Lgs. n. 66 del 2010), così come il personale che vi presta servizio il quale " ...non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di polizia dello Stato ... essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente ...non facente parte integrante delle stesse" (Corte Cost. n. 273 del 1999) trattandosi di iscritti che volontariamente hanno aderito agli ideali di Croce Rossa e che "alimentano un "serbatoio di risorse umane" cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni ..." (TAR Napoli n. 4292/2012). E infatti, sia in materia di trattamento giuridico che in materia di trattamento economico il personale militare della CRI è dotato di una propria normativa diversa da quella delle FF.AA. ” (Cons. St. sez. IV, 19 ottobre 2021, n.7028).

L’equiparazione del Corpo Militare della CRI alle Forze Armate non è rinvenibile nemmeno nella sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2019, la quale ha precisato che già << sotto la vigenza del d.P.R. n. 613 del 1980, adita nell'ambito di un procedimento attivato da alcuni sottoufficiali dell'ente per ottenere la «perfetta equiparazione giuridica ed economica» al personale delle Forze armate, ha affermato che «il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato [...], essendo [...] personale non dello Stato, ma di un ente» (ordinanza n. 273 del 1999). Infatti, il «corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, [...] non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha mantenuto - in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 - la sua [...] collocazione», confermata dalla «dipendenza dell'autorità di vertice del corpo direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione, salvo che nei periodi di mobilitazione» (ordinanza n. 273 del 1999 )>>.

Dall’applicazione di quanto sopra ne discende consequenzialmente l’infondatezza di tutte le censure che sostanzialmente si fondano su un’equiparazione tra il Corpo Militare della CRI e le Forze Armate e con le quali si chiede l’applicazione delle disposizioni esclusivamente applicabili ai lavoratori del comparto sicurezza.

Stante la particolarità della questione che è stata oggetto anche di una pronuncia della Corte Costituzionale le spese possono essere compensate.

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