TAR Napoli, sez. III, decreto decisorio 2016-04-21, n. 201601804

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, decreto decisorio 2016-04-21, n. 201601804
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201601804
Data del deposito : 21 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00025/2011 REG.RIC.

N. 01804/2016 REG.PROV.PRES.

N. 00025/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2011, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. C D G, con domicilio eletto presso C D G in Napoli, corso Garibaldi, 388;

contro

Comune di San Giorgio A Cremano, rappresentato e difeso dagli avv. L C, A C, con domicilio eletto presso L C in S.Giorgio A Cremano, piazza Vitt.E.,1 c/o Avv.Ra Mun.Le;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Prov., rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n. 36489 del 11/10/2010 emesso dal Capo Servizio del Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale del Comune di San Giorgio a Cremano, avente ad oggetto: domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 724/1994 prodotta in data 28/02/1995 - protocollo generale n. 9197 - pratica rubricata al n. 369 - Ditta Caiazzo Arcangelo - immobile sito alla via Sant'Anna n. 90, nel Comune di San Giorgio a Cremano;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Premesso che, in assenza dell'avviso di cui all'art. 82, co. 1, c.p.a., è stato comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 gennaio 2011;

Rilevato che all’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2016 il ricorrente, anche a mezzo del proprio difensore, non ha dichiarato di avere interesse alla decisione;

Considerato che, ai sensi dell’art. 82, co. 2, c.p.a., il ricorso va dichiarato estinto per perenzione dal presidente del collegio con decreto;


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