TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-06-13, n. 200900341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-06-13, n. 200900341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 200900341
Data del deposito : 13 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00291/2003 REG.RIC.

N. 00341/2009 REG.SEN.

N. 00291/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 291 del 2003, proposto dai Sigg.ri Blione Rosaria, Blione L, Di Noia Sabatina Antonietta, Di Noia Mauretta Michelina, Di Noia Donato e Di Noia Annita, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. R D B, presso il cui studio, in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Lavello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e ricorso incidentale, ed in virtù delle delibere di Giunta municipale n. 157 dell’8 luglio 2003 e n. 198 del 9 settembre 2003, dall’Avv. C Natale, con domicilio eletto in Potenza, alla Costa della Gaveta n. 76, presso il geom. Antonio Interino;

nei confronti di

Soc. Coop. edilizia a r.l. Dimensione Casa 2, in persona del suo liquidatore pro tempore, dott. Mario Zenobi, non costituita in giudizio;
Soc. Coop. edilizia a r.l. La Marchesina, in persona del pre-sidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Di Cugno Save-rio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv. Anna Torre, elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Bertazzoni 7, presso lo studio dell’Avv. Mario Coluzzi;
Cooperativa edilizia “Dimensione Casa”, in persona del le-gale rappresentante p.t., Dott. Mario Zenobi, non costituita in giu-dizio;
Soc. Coop. edilizia a r.l. San Mauro Martire, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Carnicella Francesco, non costituita in giudizio;
Soc. Coop. edilizia a r.l. Casa Bella, in persona del presiden-te e legale rappresentante pro tempore, sig. Clemente Teta, rappre-sentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Vincenzo Montagna, domiciliata ex lege in Potenza, alla Via Rosica n. 89, presso la Segreteria di questo Tribunale;
Soc. Coop. Domus a r.l., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con le soc. coop. a r.l. Abitare e G. Di Vittorio, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Gazaneo Gianfranco, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. Gaetano Tedeschi, domicilia-ta ex lege in Potenza, alla Via Rosica n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;

per la condanna

del Comune di Lavello, in via principale e per l’intero, nonché delle società dianzi indicate, in solido col primo per le rispettive occupazioni, alla restituzione dei suoli non ancora utilizzati e tra-sformati ed al risarcimento dei danni, in misura corrispondente al valore venale dei beni, dai ricorrenti subiti per la perdita delle su-perfici di loro proprietà, in agro di Lavello, per quanto riguarda le parti irreversibilmente trasformate con la costruzione dei fabbrica-ti da assegnare ai soci delle cooperative e per la realizzazione del programma integrato di intervento ex L. 179/92 nell’ambito del piano di zona adottato dal Consiglio comunale di Lavello con la delibera n. 118 del 20.12.1995, il tutto, previa disapplicazione de-gli atti delle varie procedure espropriative ed, in particolare, dei decreti di occupazione d’urgenza di cui ai D.P.G.R. della Basilica-ta n. 804/86, 1550/86, 1005/87 e 455/88, solo ora conosciuti, ed alla delibera n. 05 dell’11.9.1997 del Commissario prefettizio del Comune di Lavello, nonché di tutti gli altri atti agli stessi presup-posti e conseguenti e di ogni atto e provvedimento di procedure di occupazione temporanea o definitiva comunque intraprese dal Comune di Lavello in danno dei ricorrenti, sia direttamente che a mezzo delega alle società cooperative edilizia ed all’A.T.I. Domus epigrafata, in quanto nulli o inesistenti per mancanza dell’indefettibile presupposto di una valida dichiarazione di pub-blica utilità;
in subordine, ove occorrente, previo annullamento, dei predetti atti e provvedimenti, conosciuti o non, ai fini dell’accoglimento delle domande principali restitutorie e risarcito-rie, riconoscendo l’errore scusabile per quelli eventualmente non impugnati nei termini;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavello e delle Società Cooperative edilizie “La Marchesina”, “Casa Bella” e “Domus”;

Vista la Sentenza Parziale n. 75 del 22.2.2007;

Vista l’Ordinanza n. 134 del 16.10.2008;

di Comune di Lavello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato il 12 e 13 giugno 2003 e depositato il suc-cessivo giorno 19, i sig.ri Blione Rosaria, Blione L, Di Noia Sabatina Antonietta, Di Noia Mauretta Michelina, Di Noia Donato e Di Noia Annita espongono in fatto:

A) che: 1) la sig.ra L Blione è proprietaria, per successione del padre sig. Michele Blione, della part.lla 1128 (ha 2.62.07) del foglio 48 del catasto terreni di Lavello;
2) la sig.ra Rosaria Blione, quale erede del padre sig. Michele Blione, è proprie-taria delle part.lle 49 (ha 1.63.40) e 50 (are 20.60) del foglio 48 del catasto terreni di Lavello;
3) la medesima sig.ra Rosaria Bu-glione, ed i suo figli sig.ri Annita Di Noia, Donato Di Noia, Mau-retta Michelina Di Noia e Antonietta Sabatina Di Noia, nelle ri-spettive qualità di coniuge superstite e di figli del sig. Antonio Di Noia, sono proprietari, la prima per 2/6 e gli altri per 1/6 ciascuno, della part.lla 718 (ha 1.64.78) dello stesso foglio 48;

B) che detti terreni, aventi natura e destinazione edificatoria, sono stati fatti oggetto, nel corso degli anni, di procedure ablatorie av-viate dal Comune di Lavello (d’ora in poi: Comune) per soddisfare le esigenze delle cooperative edilizie indicate in epigrafe;

C) che, sulla scorta degli atti solo recentemente reperiti presso le Amministrazioni interessate, sono state eseguite le seguenti occu-pazioni d’urgenza, tutte in favore del Comune e, per esso, delle cooperative delegate ex art. 60 della L. 865/71: 1) con decreto del Presidente della Giunta regionale (d’ora in poi: D.P.G.R.) della Basilicata n. 804 del 9.7.1986, in favore della coop. Casa Bella de-legata, per l’occupazione

contro

: a) Blione Michele (suoi eredi) di mq. 3570 di suolo in località Piani Concezione, in catasto al fo-glio 48, parte della part.lla 49;
b) Blione Michele di mq. 9379 di suolo, part.lla 50 del foglio 48;
c) Di Noia Antonio (eredi) di mq. 2208 di suolo, part.lla 718 del foglio 48;
2) con D.P.G.R. della Basilicata n. 1550 del 31.12.1986, in favore della coop. Dimen-sione Casa 2 delegata, per l’occupazione

contro

: a) Di Noia Anto-nio (suoi eredi) di mq. 1771 di suolo, part.lla 718 del foglio 48;
b) Blione Michele (suoi eredi) di mq. 840 di suolo, part.lla 49 del foglio 48;
3) con D.P.G.R. della Basilicata n. 1005 del 25.8.1987, in favore della coop. La Marchesina delegata, per l’occupazione

contro

: a) Di Noia Antonio di mq. 594 di suolo, part.lla 18 del fo-glio 48;
b) Blione Michele di mq. 78 di suolo, part.lla 49 del fo-glio 48;
4) con D.P.G.R. della Basilicata n. 455 del 15.3.1988, in-tegrato dal D.P.G.R. della Basilicata n. 732 del 20.4.1988, in favo-re della coop. S. Mauro Martire delegata, per l’occupazione con-tro: a) Blione Michele di mq. 3685 di suolo (poi aumentati nel decreto di esproprio a mq. 4183), parte delle part.lle 49 e 50 del foglio 48;
b) Di Noia Antonio di mq. 40, parte della part.lla 718 del foglio 48;
5) con delibera del Commissario prefettizio del Co-mune di Lavello n. 5 dell’11.9.1997, per l’occupazione

contro

: a) Blione Rosaria, proprietaria per 2/6, Di Noia Annita, Di Noia Donato, Di Noia Mauretta e Di Noia Sabatina Antonietta, ciascu-no proprietario per 1/6, di mq. 5982 di suolo, part.lla 718 del fo-glio 48;
b) Blione Rosaria di mq. 8172 di suolo, part.lla 49 del foglio 48, e di mq. 1086 di suolo, part.lla 50 del foglio 48;
c) Bu-glione L di mq. 26207 di suolo, part.lla 1228 del foglio 48;

D) che avverso la citata delibera commissariale n. 5/97, la succes-siva nota del 16.9.1997 prot. n. 11702 del responsabile dell’area tecnica e tutti gli atti preliminari, presupposti e conseguenti, i pro-prietari espropriati hanno proposto ricorso straordinario al Presi-dente della Repubblica chiedendo l’annullamento degli atti impu-gnati, non ancora deciso a causa dell’ostruzionismo frapposto dal Comune;

E) che il Comune, nonostante sia abbondantemente trascorso il quinquennio autoassegnatosi per il completamento della procedura espropriativa, non vi ha mai provveduto né ha corrisposto alcuna indennità, per cui –indipendentemente dall’esito della impugnati-va in sede amministrativa- l’occupazione dei suoli -già inizialmen-te senza titolo per nullità, ed addirittura inesistenza, degli atti che avrebbero dovuto supportarla, i quali devono essere disapplicati- è anche divenuta illegittima per l’inutile decorso del suddetto quin-quennio;

F) che, con riferimento alle occupazioni avvenute negli anni 1987-88, riguardanti le cooperative edilizie Dimensione Casa 2, La Marchesina, San Mauro Martire e Casa Bella, solo recentemente hanno ottenuto il pagamento degli importi portati dalle polizze di deposito, riscosse previa espressa dichiarazione che le somme ve-nivano accettate in conto dei maggiori danni subiti;
mentre, con ri-ferimento alle più consistenti superfici di cui alla delibera com-missariale n. 5/97, alcuna somma hanno ricevuto ad alcun titolo.

In diritto, i ricorrenti deducono:

A) Primo Gruppo.

1) Quanto alle occupazioni effettuate negli anni 1987-1988, in e-secuzione dei suindicati D.P.G.R., che esse sarebbero illecite, in quanto eseguite “sine titulo”, con conseguente diritto alla restitu-zione dei suoli previa remissione in pristino.

In particolare, gli atti delle procedure ablative in esame, posti in essere dal Comune e dalle cooperative dallo stesso delegate al compimento degli atti espropriativi, indipendentemente da qual-siasi pronuncia del giudice amministrativo, andrebbero disapplica-ti, in quanto le occupazioni in questione non sarebbero state pre-cedute da un valida dichiarazione di pubblica utilità.

A tal fine, sarebbe sufficiente verificare che né negli atti di loca-lizzazione, né al momento dell’approvazione dei progetti, come previsto per la dichiarazione di p.u. dall’art. 1 della legge n. 1/78, e neppure nei decreti di occupazione di urgenza sono stati apposti ed indicati i termini di inizio e completamento delle espropriazioni e delle opere, come disposto dall’art. 13 della L. n. 2359 del 1865, con la conseguenza che, essendo le occupazioni state eseguite senza titolo, i proprietari avrebbero diritto alla restituzione dei suoli nel pristino stato, oltre al risarcimento del danno per il perio-do di occupazione.

In difetto della indicazione dei termini iniziali e finali per l’esecuzione dei lavori ed il compimento delle procedure espro-priative, imposta dal citato art. 13 L. n. 2359/1865, la stessa di-chiarazione di pubblica utilità sarebbe adottata in carenza di pote-re e non sarebbe, pertanto, idonea ad affievolire la pienezza del di-ritto soggettivo del privato.

Né la pubblica utilità potrebbe derivare, quale diretta conseguen-za, dall’approvazione del piano di zona ai sensi dell’art. 9 della legge n. 167/62, perché essa andrebbe verificata e dichiarata in concreto per ogni singola opera da realizzare.

Nella fattispecie, il Comune non avrebbe formalmente approvato i singoli progetti, né le occupazioni dei suoli dei ricorrenti sarebbe-ro state precedute dalla fissazione dei quattro termini previsti dall’art. 13 L. n. 2359/1865.

Di conseguenza, sarebbe contestabile davanti al giudice ammini-strativo, oggi fornito di giurisdizione esclusiva in materia ai sensi del D.L.vo n. 80 del 1998, e da quest’ultimo disapplicabile il de-creto di occupazione temporanea emanato in presenza di una di-chiarazione di pubblica utilità priva dei termini di cui al più volte citato art. 13.

Ed, in assenza della previa e fondamentale dichiarazione di pub-blica utilità, non si produrrebbe il fenomeno dell’occupazione ac-quisitiva, cosicché non potrebbe negarsi il carattere permanente dell’illecito, con evidenti implicazioni sia in punto di esperibilità delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà, sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno deri-vante dal protrarsi dell’illecita occupazione.

Ne deriverebbe, pertanto, il diritto dei ricorrenti alla restituzione dei suoli non utilizzati dal Comune o dai suoi delegati, nonché il diritto al risarcimento dei danni relativamente alle superficie irre-versibilmente trasformate, con conseguente responsabilità passiva a carico del Comune, delegante ex art. 60 della L. n. 865 del 1971, in solido con le cooperative delegate, queste ultime singolarmente per la superficie da ciascuna utilizzata per la costruzione degli al-loggi sociali e relativi accessori.


Tanto i ricorrenti chiedono in via principale, trattandosi di appren-sione “sine titulo” di beni che non darebbe luogo al fenomeno del-la cd. occupazione appropriativa, ma a quello della c.d. occupa-zione usurpativa.

2) Annullamento, in via subordinata, degli atti impugnati.

In via subordinata, i ricorrenti chiedono l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, compresi quelli non co-nosciuti, che sotto qualsiasi forma abbiano concorso a determinare l’ablazione dei suoli di loro proprietà per la costruzione dei fab-bricati delle cooperative Dimensione Casa 2, La Marchesina, S. Mauro Martire e Casa Bella.

L’impugnativa dovrebbe considerarsi tempestiva, perché solo alla data di proposizione del ricorso in esame i ricorrenti sarebbero ve-nuti a conoscenza dei decreti di occupazione d’urgenza emessi, negli anni 1987-88-89, nei confronti dei loro danti causa già dece-duti, dopo che erano state registrate e trascritte le relative succes-sioni e finanche effettuate le volture catastali.

Ritenuta la tempestività dell’impugnativa, previo eventuale rico-noscimento dell’errore scusabile, i procedimenti espropriativi an-drebbero dichiarati nulli per violazione dell’art. 13 della L. n. 2359 del 1865, stante la mancata prefissione dei termini di inizio e completamento delle espropriazioni e dei lavori.

La procedura espropriativa sarebbe altresì nulla perché: a) le asse-gnazioni dei suoli sarebbero avvenute prima ancora dell’approvazione del piano di zona;
b) le assegnazioni dei suoli in favore delle singole cooperative non sarebbero state precedute da una motivata e documentata disamina della esistenza dei requi-siti in capo ai soci delle medesime e dalla necessaria comparazio-ne tra le domande presentate da tutte le società aventi titolo a tali assegnazioni;
c) il procedimento espropriativo sarebbe stato pro-mosso e proseguito nei confronti di soggetti inesistenti perché de-ceduti;
d) non sarebbe mai stato regolarmente espletato il sub pro-cedimento per la determinazione e offerta delle indennità di e-spropriazione e di occupazione, perché esse sarebbero state cervel-loticamente definite direttamente dall’Ente espropriante;
e) le oc-cupazioni non sarebbero state eseguite nei termini fissati nei ri-spettivi D.P.G.R. della Basilicata.

3) Risarcimento del danno per inefficacia dell’intera procedura di occupazione.

I decreti di occupazione, emessi nei confronti di soggetti deceduti, non sarebbero stati notificati agli espropriandi nel termine (tre me-si) di efficacia.

La sopravvenuta inefficacia si rifletterebbe su tutto il procedimen-to, e sarebbe rilevabile ai fini del risarcimento dei danni subiti per l’abusiva occupazione, indipendentemente dall’annullamento de-gli atti in sede giurisdizionale.

B) Secondo Gruppo.

Quanto alle occupazioni effettuate in esecuzione della delibera n. 5 dell’11.9.1997 del Commissario prefettizio del Comune, che es-se sarebbero illecite perché avvenute “sine titulo”, con conseguen-te diritto alla restituzione dei suoli non incorporati nelle opere e-seguite nonché al risarcimento dei danni per quelli irreversibil-mente trasformati, in misura corrispondente al valore venale, oltre rivalutazione ed interessi.

In particolare, i ricorrenti sostengono che, con ricorso straordina-rio al Presidente della Repubblica, hanno chiesto l’annullamento della citata delibera commissariale n. 5/97 e di tutti gli atti presup-posti e conse-guenti alla stessa, ivi compreso il verbale di occupa-zione del 20.10.1997.

In attesa della decisione di detto ricorso, i motivi con esso dedotti vengono riproposti per chiedere la disapplicazione degli atti im-pugnati a mezzo del rimedio giustiziale, perché carenti della pre-liminare e valida dichiarazione di pubblica utilità: il che avrebbe comportato l’assoluta illiceità “ab initio” del procedimento, ren-dendo le occupazioni “sine titulo”.

C) Per tutti i suoli del primo e secondo gruppo.

In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti chiedono di essere ri-sarciti dei danni subiti per effetto del mancato completamento del-le procedure espropriative entro il quinquennio indicato nei prov-vedimenti di occupazione temporanea.

In particolare, alla scadenza di ogni singolo quinquennio, le occu-pazioni sarebbero divenute abusive ed i proprietari illegittimamen-te espropriati avrebbero maturato il diritto di ottenere la restitu-zione dei suoli non trasformati, oltre che il risarcimento del danno per il periodo di abusiva occupazione, ed il risarcimento dei danni per quelli non più restituibili per l’avvenuta, irreversibile trasfor-mazione per effetto dell’incorporazione nelle opere eseguite.

I ricorrenti concludono perché il Tribunale amministrativo voglia così provvedere: a) in via principale, ritenuta la illiceità delle oc-cupazioni dei suoli, perché effettuate “sine titulo”, disapplicare tutti gli atti delle procedure espropriative per cui è causa;
b) in via subordinata, ritenuta la tempestiva impugnativa degli atti in epi-grafe indicati, eventualmente ritenendo sussistente l’errore scusa-bile, annullarli perché illegittimi;
c) in via ulteriormente subordi-nata, dichiarare che le occupazioni sono divenute illegittime per il mancato completamento delle procedure espropriative nel quin-quennio per ciascuna assegnata;
d) conseguentemente, per i suoli non trasformati, condannare il Comune, in solido con le coopera-tive delegate, alla restituzione di essi ai rispettivi proprietari, non-ché al risarcimento dei danni corrispondenti quantomeno agli inte-ressi legali sul valore dei medesimi, man mano rivalutati fino alla data della sentenza, oltre all’ammontare delle spese occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi;
e) per i suoli irreversibilmente trasformati, condannare il Comune, in solido con le cooperative delegate, al risarcimento di tutti i danni subiti per la perdita dei suoli stessi, in misura corrispondente al loro valore in comune commercio, con rivalutazione e interessi.

In via istruttoria, chiedono che venga disposta consulenza tecnica di ufficio per la stima dei danni.

2. Per resistere alla presente impugnativa si è costituita in giudi-zio, in data 31 luglio 2003, la società cooperativa Domus, in pro-prio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con le società coo-perative Abitare e G. Di Vittorio, la quale ha: a) sostenuto che l’iter espropriativo sarebbe stato regolarmente concluso con l’emissione del decreto di esproprio n. 367 del 13.4.2000;
b) con-trastato la richiesta di disapplicazione degli atti ablatori, che i ri-correnti avrebbero dovuto impugnare nei termini di legge;
c) con-cluso per il rigetto del ricorso.

3. Con atto notificato il 26, 27 e 29 settembre 2003, depositato il successivo 3 ottobre, si è costituito in giudizio ed ha proposto ri-corso incidentale il Comune che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, eccependo altresì la prescrizione del di-ritto al risarcimento del danno.

In via riconvenzionale, ove il Tribunale dovesse accogliere la do-manda di risarcimento del danno ed il Comune dovesse essere ri-tenuto debitore solidale con le cooperative delegate alle procedure espropriative, chiede che venga accertata la misura della colpa e del proprio contributo causale nella determinazione dell’illecito onde ottenere, anche e soprattutto a titolo di rivalsa, la condanna delle cooperative stesse al pagamento di quanto fosse in ipotesi dovuto ai ricorrenti.

Infine, sempre in via riconvenzionale, il Comune chiede la ripeti-zione delle somme indebitamente percepite dai ricorrenti, nel caso in cui dovesse essere dichiarata la prescrizione del diritto al risar-cimento del danno ovvero dovesse essere dichiarata illegittima o tardiva l’emanazione di ogni decreto definitivo di esproprio.

4. Per resistere alla presente impugnativa si è costituita in giudi-zio, in data 4 novembre 2004, la cooperativa Casa Bella che ha so-stenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, eccependo altresì l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

5. In data 3 ottobre 2006 si è costituita in giudizio la cooperativa La Marchesina che ha preliminarmente eccepito il difetto di giuri-sdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ri-corso, eccependo altresì la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

6. Con memoria difensiva depositata il 21 ottobre 2006, la coope-rativa Casa Bella ha preliminarmente eccepito il difetto di giuri-sdizione del giudice amministrativo;
quindi ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, ribadendo, infine, l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

7. Il Comune, con memoria difensiva depositata il 28 ottobre 2006, ha ribadito le proprie tesi, eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

8. I ricorrenti, con memoria difensiva depositata il 28 ottobre 2006, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

9. Con Sentenza n. 75 del 22.2.2007 questo Tribunale: 1) respin-geva l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle parti resistenti, richiamando la Sentenza Corte Costituzionale n. 191 dell’11.5.2006;
2) respingeva la domanda, proposta in via princi-pale, di risarcimento del danno da perdita della proprietà dei beni appresi in esecuzione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza, ritenuti nulli o illegittimi -e perciò da disapplicare-, perché preceduti da dichiarazioni prive dell’indicazione dei termi-ni ex art. 13 L. n. 2359/1865 iniziali e finali delle espropriazioni e delle opere da eseguire, in quanto l’azione di risarcimento dei danni, conseguenti alle lesione di interessi legittimi, era ammissi-bile solo se erano stati tempestivamente impugnati entro il termine decadenziale ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 i provvedimen-ti ritenuti illegittimi ed il relativo giudizio si fosse concluso con l’annullamento di tali provvedimenti (cd. regola della pregiudizia-lità amministrativa), richiamando le Sentenze C.d.S. Ad. Plen. n. 4 del 26.3.2003 e TAR Lecce Sez. II n. 3710 del 4.7.2006);
3) rite-neva, comunque, inammissibili: a) le censure relative all’assegnazione dei suoli in favore delle singole Cooperative edi-lizie prima dell’approvazione del Piano di Zona per l’Edilizia E-conomica e Popolare e senza essere precedute dalla disamina dell’esistenza dei requisiti in capo ai soci delle medesime e dalla comparazione tra tutte le domande delle Cooperative edilizie, per-chè tali censure avrebbero dovuto investire le Delibere di localiz-zazione e di assegnazione dei suoli alle Cooperative edilizie con-trointeressate, richiamate nelle premesse dei provvedimenti di oc-cupazione d’urgenza, ma non impugnate;
b) i vizi dedotti nei con-fronti dei provvedimenti di occupazione d’urgenza, in quanto: b1) il presente ricorso non era stato notificato alla Regione Basilicata, cioè all’Ente in cui era incardinato l’organo che aveva emanato i provvedimenti di occupazione d’urgenza D.P.G.R. n. 1550 del 31.12.1986, n. 1005 del 25.8.1987, n. 455 del 15.3.1988 e n. 732 del 20.4.1988;
b2) il provvedimento di occupazione d’urgenza Del. Commissario Prefettizio Comune di Lavello n. 5 dell’11.9.1997 era già stata impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e perciò risultava inammissibile ai sensi dell’art. 8 DPR n. 1199/1971;
4) le censure articolate con ri-ferimento ai provvedimenti di occupazione d’urgenza venivano giudicate anche infondate, perché: a) i predetti provvedimenti di occupazione d’urgenza D.P.G.R. n. 804 del 9.7.1986, n. 1550 del 31.12.1986, n. 1005 del 25.8.1987, n. 455 del 15.3.1988 e n. 732 del 20.4.1988 erano stati emanati durante la vigenza del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare, approvato con D.P.G.R. n. 437 dell’8.3.1980 (mentre il suddetto provvedimento di occupazione d’urgenza Del. Commissario Prefettizio Comune di Lavello n. 5 dell’11.9.1997 era stato emanato durante la vigenza del Programma Integrato di Intervento ex art. 16 L. n. 179/1999, approvato con Del. C.C. n. 27 del 29.3.1986, nell’ambito del Pia-no di Zona per l’Edilizia Economico e Popolare approvato con D.P.G.R. n. 864 del 2.11.1994), la cui approvazione ai sensi dell’art. 9 L. n. 167/1962 equivale a dichiarazione di pubblica uti-lità, indifferibilità ed urgenza degli interventi in esso previsti;
b) l’art. 13 L. n. 2359/1865 non era applicabile alle espropriazioni, attinenti ai Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare, poiché tale norma risultava sostituita e/o assorbita dalle disposi-zioni, che delimitano nel tempo l’efficacia di tali strumenti urbani-stici (pari ad anni 18 ex artt. 38 L. n. 865/1971 e 51 L. n. 457/1978: sul punto cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 8 del 20.12.2002);
c) l’omessa notifica ai ricorrenti di tali provvedimen-ti di occupazione d’urgenza non invalidava i procedimenti espro-priativi;
5) riteneva ammissibile la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato completamento del procedi-mento espropriativo entro il termine di scadenza di 5 anni dall’emanazione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza D.P.G.R. n. 804 del 9.7.1986, n. 1550 del 31.12.1986, n. 1005 del 25.8.1987, n. 455 del 15.3.1988 e n. 732 del 20.4.1988, termine di scadenza prorogato di altri 4 anni in virtù dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988 e dell’art. 22 L. n. 158/1991, e per effetto del mancato completamento del procedi-mento espropriativo entro il termine di scadenza di 5 anni dall’emanazione del Del. Commissario Prefettizio Comune di La-vello n. 5 dell’11.9.1997;
6) respingeva la domanda di risarcimen-to dei danni, derivanti dall’omessa emanazione del provvedimento di espropriazione definitiva entro il termine di scadenza del prov-vedimento di occupazione d’urgenza, con riferimento ai terreni, occupati in via d’urgenza con D.P.G.R. n. 804 del 9.7.1986, in quanto in data 8.6.1995 -e perciò entro il predetto termine di 9 an-ni- era stato emanato il decreto di espropriazione definitiva, per cui non si era verificata alcuna occupazione acquisitiva e/o appro-priativa (detta anche accessione invertita), per cui, poiché i terreni di proprietà dei ricorrenti risultavano ormai trasferiti in proprietà al Comune di Lavello, i ricorrenti avrebbero potuto chiedere sol-tanto la retrocessione parziale ex art. 47 DPR n. 327/2001 dei ter-reni non trasformati;
7) per quanto riguarda la domanda di risar-cimento dei danni subiti, derivanti dall’omessa emanazione del provvedimento di espropriazione definitiva entro il termine di scadenza del provvedimento di occupazione d’urgenza, con rife-rimento ai terreni, occupati in via d’urgenza con D.P.G.R. n. 1550 del 31.12.1986, n. 1005 del 25.8.1987, n. 455 del 15.3.1988 e n. 732 del 20.4.1988 e con Del. Commissario Prefettizio Comune di Lavello n. 5 dell’11.9.1997, disponeva incombenti istruttori, al fi-ne di verificare se entro il termine di scadenza dei suddetti prov-vedimenti di occupazione d’urgenza erano stati emanati decreti di espropriazione definitiva.

10. Con Ordinanza n. 134 del 16.10.2008 questo Tribunale: 1) ri-badiva l’orientamento, già espresso con Sentenza TAR Basilicata n. 66 del 13.3.2008, secondo cui l’istituto della cd. acquisizione sanante ex art. 43 DPR n. 327/2001 era inapplicabile ai progetti, per i quali alla data del 30.6.2003 era già intervenuta la dichiara-zione di pubblica utilità, richiamando la Sentenza Cass. Sez. Un. n. 26732 del 19.12.2007;
2) pertanto, specificava che, poiché la fattispecie in esame risultava disciplinata in base all’istituto della cd. accessione invertita e/o occupazione acquisitiva o appropriati-va, il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarci-mento dei danni decorreva dalla data di scadenza dell’occupazione d’urgenza o dalla data di irreversibile trasformazione del fondo, se tale irreversibile trasformazione si fosse verificata dopo la scaden-za dell’occupazione d’urgenza;
3) respingeva la doglianza, relati-va all’inefficacia dei provvedimenti di occupazione d’urgenza per omessa apprensione dei beni nel prescritto termine di 3 mesi dalla data di emissione degli stessi provvedimenti di occupazione d’urgenza, richiamando l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 6853 del 6.5.2003;
Cass. Sez. I Sent. n. 16037 del 24.10.2003;
Cass. Sez. I Sent. n. 2824 dell’8.2.2006), secondo cui l’acquisizione alla proprietà pubblica in base all’istituto dell’accessione invertita e/o occupazione acquisitiva o appropriativa si verifica anche quando l’irreversibile trasforma-zione, con destinazione ad opera pubblica o di pubblica utilità, sia avvenuta in assenza di un provvedimento di occupazione d’urgenza, ma sempre nell’ambito di una valida dichiarazione di pubblica utilità, per cui a fortiori l’acquisizione alla proprietà pubblica in base all’istituto dell’accessione invertita e/o occupa-zione acquisitiva o appropriativa doveva ritenersi verificata anche in caso di inefficacia del provvedimento di occupazione d’urgenza, per omessa apprensione del bene termine entro il ter-mine di 3 mesi dalla data di emissione dello stesso provvedimento di occupazione d’urgenza;
4) nominava Consulente Tecnico d’ufficio l’Ing. Ierace Vincenzo, rivolgendogli i seguenti quesiti: A) in relazione ai fondi oggetto del D.P.G.R. n. 1005 del 25.8.1987, emesso in favore della Cooperativa “La Marchesina”, indichi il C.T.U.: a1) l’effettiva estensione delle aree, di proprietà degli odierni ricorrenti, irreversibilmente trasformate;
a2) il valore di mercato delle aree alla data in cui si è verificata l’irreversibile trasformazione dei fondi, avuto riguardo alla destinazione urbani-stica ad essi impressa dagli strumenti urbanistici vigenti a tale da-ta;
B) in relazione ai fondi oggetto del D.P.G.R. n. 1550 del 31.12.1986, emesso in favore della Cooperativa “Dimensione Ca-sa 2”, nonché dei D.P.G.R. nn. 455 del 15 marzo 1988 e 732 del 20 aprile 1988, emessi in favore della Cooperativa “San Mauro Martire”, indichi il C.T.U.: b1) la data in cui si è verificata l’irreversibile trasformazione dei fondi, di proprietà degli odierni ricorrenti, oggetto dei suddetti decreti regionali;
b2) l’effettiva e-stensione delle aree, di proprietà degli odierni ricorrenti, irreversi-bilmente trasformate;
b3) il valore di mercato delle aree alla data in cui si è verificata l’irreversibile trasformazione dei fondi, avuto riguardo alla destinazione urbanistica ad essi impressa dagli stru-menti urbanistici vigenti a tale data;
C) in relazione ai fondi ogget-to della deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Lavello n. 5 dell’11.9.1997, emesso in favore della soc. Coopera-tiva “Domus”, indichi il C.T.U.: c1) se si sia verificata l’irreversibile trasformazione dei fondi di proprietà degli odierni ricorrenti;
c2) la data in cui si è (in ipotesi) verificata l’irreversibile trasformazione dei fondi;
c3) l’effettiva estensione dei fondi di proprietà degli odierni ricorrenti effettivamente occu-pati e (in ipotesi) irreversibilmente trasformati;
c4) il valore di mercato delle aree alla data in cui si è verificata l’irreversibile tra-sformazione dei fondi, avuto riguardo alla destinazione urbanistica ad essi impressa dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

11. In data 23.3.2009 il predetto CTU depositava la relazione peri-tale, con la quale: 1) faceva presente che: a) non avendo a disposi-zione la documentazione di cantiere, per accertare la data di irre-versibile trasformazione aveva ritenuto di applicare il criterio del periodo intermedio tra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori;
b) per quanto riguarda la determinazione del valore di mer-cato dei terreni alla data della loro irreversibile trasformazione: b1) richiamando l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di stima del valore dei terreni inclusi in un Piano di Zona per l’Edilizia Economico e Popolare (precisamente Cass. Sez. I Sent. n. 10555 del 3.6.2004), aveva ritenuto come edi-ficabili tutti i terreni inclusi nel Piano di Zona per l’Edilizia Eco-nomico e Popolare di cui è causa, prescindendo dalla loro destina-zione ad opere edilizie o ad opere di urbanizzazione o a spazi libe-ri (in quanto anche le aree destinate ad opere di urbanizzazione o a spazi liberi partecipavano in maniera paritaria alla realizzazione del PEEP, “ognuna, essendo portatrice, in egual misura di una ca-pacità edificatoria potenziale”, che veniva determinata, prendendo in considerazione la media degli indici di fabbricabilità vigenti nell’ambito dell’intero PEEP alla data di irreversibile trasforma-zione;
b2) tale indice medio di fabbricabilità veniva determinato in 1,02 mc./mq. con riferimento ai lotti assegnati alle Cooperative e-dilizie “La Marchesina”, “Dimensione Casa” e “San Mauro Marti-re”, tenendo conto dei valori indicati nella Variante Planovolume-rica del lotto n. 2 del PEEP ex DPGR n. 437 dell’8.3.1980, appro-vata con Del. C.C. n. 21 del 7.2.1986, ed in 1,75 mq. con riferi-mento al lotto assegnato alla Cooperativa edilizia “Domus”, te-nendo conto dei valori indicati nelle Delibere C.C. n. 27 del 29.3.1996 e n. 67 del 12.6.1996, di approvazione del Programma Integrato di Intervento ex art. 16 L. n. 179/1992 all’interno del PEEP approvato con D.P.G.R. n. 864 del 2.11.1994;
b3) in assen-za di dati per potere effettuare una stima con il metodo della com-parazione diretta (cd. metodo sintetico operativo, in base al quale il valore dei terreni viene desunto dai valori dei terreni aventi le stesse caratteristiche, cioè ricadenti nella medesima Zona omoge-nea di PRG e soprattutto aventi il medesimo indice di fabbricabili-tà, indicati nei relativi atti di compravendita immobiliare), la stima del valore dei terreni, oggetto della controversia in esame, sarebbe stata ricavata in base “al valore di incidenza percentuale dell’area”, determinando una percentuale del valore di mercato degli edifici realizzati (cd. metodo analitico ricostruttivo, in base al quale viene accertato il valore di trasferimento del fondo, calco-lato sottraendo il costo di costruzione dal valore dell’immobile co-struito oppure applicando una percentuale al valore dell’immobile costruito), precisando che: al mese di giugno 1996 il valore degli immobili realizzati veniva determinato in 681,72 € al m.q. (preci-sando che i periodi diversi da giugno 1996 potevano essere appli-cati gli indici ISTAT), facendo riferimento al D.P.G.R. n. 506 del 17.6.1996, rubricato “Applicazione del DM 5.8.1994 sui limiti massimi del costo per gli interventi di edilizia residenziale sov-venzionata ed agevolata”, in quanto nel costo totale degli inter-venti di edilizia residenziale pubblica era “compreso tutto quanto occorre per la realizzazione e pertanto tale valore non” poteva “es-sere inferiore al valore di mercato”, con la puntualizzazione che il predetto valore di 681,72 € al m.q. aveva tenuto conto anche: dell’incremento delle quotazioni del mercato immobiliare, deri-vante dalla vicinanza con gli insediamenti industriali, sita nella Località San Nicola del Comune di Melfi;
che i terreni di cui è causa erano inseriti nell’ambito del tessuto urbano;
e della tipolo-gia e caratteristiche costruttive degli immobili di edilizia residen-ziale pubblica realizzati;
il valore di incidenza delle aree veniva determinato nel 18,5%, pari alla media dei valori minimo (12%) e massimo (25%), indicati dall’art. 22, comma 2, lett. b), L. n. 392/1978 con riferimento all’incidenza del costo dell’area sul co-sto di produzione degli immobili ultimati dopo il 31.12.1975;
2) in relazione ai fondi oggetto del D.P.G.R. n. 1005 del 25.8.1987, e-messo in favore della Cooperativa “La Marchesina”: a) specifica-va che: a1) con il predetto D.P.G.R. n. 1005 del 25.8.1987 era sta-ta autorizzata l’occupazione d’urgenza di 594 mq. del terreno fo-glio di mappa n. 48, particella n. 718 (di proprietà del Sig. Di Noia Antonio, avente una superficie complessiva di 12.345 mq.) e di 78 mq. del terreno foglio di mappa n. 48, particella n. 49 (di proprietà del Sig. Blione Michele, avente una superficie complessiva di 16.340 mq.);
a2) con atto di frazionamento del 31.3.1988 2.789 mq. (nel cui ambito risultavano compresi anche i 594 mq. della suddetta occupazione d’urgenza) del citato terreno particella n. 718 venivano poi identificati come particella n. 1357;
a3) con De-terminazione Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lavello n. 70 del 20.1.2001 veniva emanato il decreto di espropriazione de-finitiva di 612 mq. del suddetto terreno foglio di mappa n. 48, par-ticella n. 1357;
a4) la Cooperativa edilizia “La Marchesina” con la costruzione di 21 alloggi aveva irreversibilmente trasformato sol-tanto 580 mq. del terreno particella n. 1357, a fronte dei 594 mq. identificati con il D.P.G.R. n. 1005 del 25.8.1987 e dei 612 m.q. individuati con la Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lavello n. 70 del 20.1.2001;
b) in applicazione del predetto criterio di accertamento della data di irreversibile tra-sformazione, individuava nel “giugno 1988” la data di irreversibi-le trasformazione, in quanto i lavori erano iniziati il 30.11.1987 ed erano stati ultimati il 20.1.1989;
c) in applicazione del suddetto criterio di determinazione del valore di mercato dei terreni alla da-ta di irreversibile trasformazione, il valore dei predetti 580 mq. dei 594 mq. identificati con il D.P.G.R. n. 1005 del 25.8.1987 e dei 612 m.q. individuati con la Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lavello n. 70 del 20.1.2001 veniva stimato in complessivi 17.400,00 €, pari ad un valore unitario di 30,00 € a mq.;
3) in relazione ai fondi oggetto del D.P.G.R. n. 1550 del 31.12.1986, emesso in favore della Cooperativa “Dimensione Ca-sa”: a) specificava che: a1) con il predetto D.P.G.R. n. 1550 del 31.12.1986 era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza di 1.771 mq. del terreno foglio di mappa n. 48, particella n. 718 (di proprie-tà del Sig. Di Noia Antonio, avente una superficie complessiva di 12.345 mq.) e di 840 mq. del terreno foglio di mappa n. 48, parti-cella n. 49 (di proprietà del Sig. Blione Michele, avente una su-perficie complessiva di 16.340 mq.);
a2) con atto di frazionamento del 31.3.1988 2.789 mq. (nel cui ambito risultavano compresi an-che i 1.771 mq. della suddetta occupazione d’urgenza) del citato terreno particella n. 718 venivano poi identificati come particella n. 1357 e 2.791 mq. (nel cui ambito risultavano compresi anche i 840 mq. della suddetta occupazione d’urgenza) del predetto terre-no particella n. 49 venivano poi identificati come particella n. 1362;
a3) non era stato emanato alcun decreto di espropriazione definitiva;
a4) la Cooperativa edilizia “Dimensione Casa” aveva irreversibilmente trasformato 3.365 mq., di cui:

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