TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-07-26, n. 202415313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-07-26, n. 202415313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415313
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 15313/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09444/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9444 del 2021, proposto da
Sape S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I P, F R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della SCIA n di Prot. 63774, avente data 09/06/2021 - Municipio II U.O. Amministrativa Ufficio Osp per le Attività Commerciali – Responsabile del Procedimento P.O. Andrea Giacometti – sottoscritto anche dal Direttore del Municipio

II

Dott. Vitaliano Taccioli, annullarlo e/o dichiaralo nullo e/o privo di effetti nonché adottare ogni conseguente statuizione al fine di permettere l'utilizzo da parte della ricorrente del dehors installato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 72 bis del c.p.a.;

Ritenuto, comunque, la vexata quaestio, su proposta dell’ufficio del processo, di facile ed immediata risoluzione anche in rito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la società istante - in qualità di titolare di un’autorizzazione amministrativa di somministrazione, nonché richiedente la voltura della concessione di suolo pubblico permanente a ridosso dell’esercizio commerciale sito in Roma viale Ippocrate 114 - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe poiché lesivo del proprio interesse al mantenimento delle strutture installate;

Ritenuto che le medesime doglianze sono finalizzate a prospettare:

-violazione di legge con riferimento al d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio convertito in l n. 77/2020) recepito in materia di osp dalla d.a.c. 81/2020;
eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, inosservanza di legge e circolari;
violazione della legge 241/90 art 1 nello specifico principio costituzionale del buon andamento ex art 97 cost. e principio del legittimo affidamento, atteso il valore e la portata dell’art. 181 del decreto rilancio citato che avrebbe indotto la parte istante ad avere un legittimo affidamento sulla legittimità delle opere realizzate;

Considerato, inoltre, che la memoria di Roma Capitale, nell’eccepire l’infondatezza della pretesa, si affida principalmente alla sopraggiunta formazione di univoca giurisprudenza del G.A. (di primo e secondo grado) che ha determinato il definitivo consolidarsi dell’orientamento che impedisce di ritenere la conformità a norma delle occupazioni emergenziali Covid su viabilità principale, confermando la legittimità delle relative inammissibilità affermate sulla scorta delle circolari dipartimentali;

Ritenuto che, nel caso di specie, vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 bis e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di precedenti giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in contestazione;

Considerato del tutto pertinente il precedente di questa sezione n. 7982 del 22 aprile 2024, secondo cui: “ Le questioni sottoposte al Collegio sono già state oggetto di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, 1° settembre 2023, n. 8120, dalle cui conclusioni - perfettamente traslabili al caso in esame - non v’è ragione di discostarsi.

In particolare, tale pronuncia ha chiarito come, nelle zone qualificabili - al pari di via Merulana (circostanza incontestata tra le parti) - come viabilità principale, le occupazioni di suolo pubblico sono consentite solo sui marciapiedi e non sulla zona carrabile né sulle aree destinate a parcheggio, atteso che:

- “la D.A.C. n. 81/2020” - approvativa in attuazione dell’art. 181 del d.l. n. 34/2020 della disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico e di canone COSAP – “al punto 7 prevede che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 ….”. Detto decreto legge, all’art. 181, riferito alle OSP commerciali, in alcun modo autorizza il rilascio della concessione sulle strade della viabilità principale, al di fuori dei marciapiedi”, osservando pure come “Anche l’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021 (di adozione del Piano Generale del Traffico Urbano - P.G.T.U. di Roma Capitale) si preoccupa di esplicitare che la concedibilità della OSP incontra il limite della sicurezza dettato al codice della strada”;

- “le circolari del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG25387/2020 e QG10630/2021” hanno ulteriormente chiarito, “con riferimento alla disciplina transitoria ed emergenziale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) formulata con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 81 del 06.07.2020 e da ultimo con l'art. 25 “Normativa Transitoria COVID-19" della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 22.01.2021”, che “qualora siano richieste OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili”;

- “...per le OSP commerciali, correlate ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quale quella in questione, risulta applicabile il disposto del comma 3 del … art. 20 (del Codice della strada), con la conseguente concedibilità dell’OSP sui (soli) marciapiedi”;

- “le prescrizioni adottate da Roma Capitale costituiscono corretta applicazione dell’art. 20 comma 3 del codice della strada”, inidoneo a legittimare sic st simpliciter l’occupazione di cui si discute e, dunque, a fungere da diretto parametro di legittimità rispetto al provvedimento impugnato;

- le vie indicate nell’allegato D al citato P.G.T.U. di Roma Capitale sono tutte ascrivibili a viabilità principale, atteso che “l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU, volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla OSP commerciale” risulta “in piena coerenza con le previsioni di cui all’art. 20, comma 3 del codice della strada, dettate per le occupazioni commerciali nei centri abitati con chioschi o installazioni e tavolini, le quali possono essere assentite sui marciapiedi, alle condizioni ivi dettate”.

Ne discende, pertanto, come in viabilità principale, non sia consentito posizionare OSP al di fuori dei marciapiedi, anche in zone di parcheggio comunque codificate, in ossequio alle previsioni del su richiamato art. 20 del Codice della strada, rubricato “Occupazione della sede stradale”, non derogato sul punto dalla vigente normativa emergenziale statale, infatti volta a garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (in tal senso, da ultimo, questo Tribunale, Sezione II ter, n. 570/2024). ”;

Ritenuto, pertanto, che il presente gravame va respinto stante la sua manifesta infondatezza.

Considerato, infine, che per la natura delle censure prospettate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;

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